In tema di responsabilità da sinistro stradale, il conducente favorito dal diritto di precedenza non deve abusarne ed è pertanto tenuto a moderare la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, inflitta all’imputato dal giudice di primo grado. Contro tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando l’omesso esame della condotta dallo stesso tenuta nel caso concreto ed in particolare, l’omesso esame dei motivi di appello con i quali era stata prospettata l’inevitabilità del sinistro stradale da parte dell’imputato, in quanto l’immissione nella strada del veicolo (un quad) su cui si trovavano le persone decedute a seguito dello scontro era avvenuto dopo che il ricorrente aveva già pienamente usufruito del suo diritto di precedenza.

Ad avviso della difesa il mancato accertamento del momento di immissione del quadriciclo a motore sulla strada provinciale percorsa dal veicolo condotto dal ricorrente determinava una incertezza sulla efficacia causale della condotta di quest’ultimo e sulla prevedibilità e prevenibilità dell’evento, che era da ricondurre alla condotta improvvida del conducente del quad; quest’ultimo aveva reso inevitabile l’evento, a prescindere dalla velocità tenuta dal ricorrente, in quanto l’immissione nella strada provinciale da parte del quadriciclo era avvenuta quando il ricorrente aveva già interamente impregnato l’incrocio, rendendo impossibile qualsiasi manovra di emergenza e inevitabile l’evento.

Il ricorso è stato nel complesso giudicato infondato (Corte di Cassazione,Terza Sezione Penale, sentenza n. 15238/2020).

L’imputato, al quale era stato contestato di non aver regolato la velocità nell’approssimarsi all’incrocio in ora notturna, guidava la propria automobile alla velocità di 100 km/h, come dedotto dalle caratteristiche specifiche e dalle dimensioni dei mezzi, dalla distanza intercorrente tra il primo contatto tra i veicoli e il punto d’arresto degli stessi e dalle tracce di abrasione e di scarrocciamento presenti sul percorso. Pur considerando gravemente imprudente il comportamento del conducente del ciclomotore, che non aveva rispettato l’obbligo di dare la precedenza ai mezzi circolanti sulla strada provinciale nella quale si stava immettendo, il consulente tecnico del pubblico ministero aveva rilevato che la velocità tenuta dall’imputato era comunque inadeguata alla situazione di avvicinamento a un incrocio segnalato, presso il quale era presente un altro veicolo visibile, velocità che aveva impedito all’imputato di porre in essere la manovra evasiva che avrebbe scongiurato l’urto. Di qui l’affermazione di responsabilità cui era pervenuto il Tribunale, che non aveva mancato di rilevare il grave concorso di colpa della vittima.

È noto, infatti, il principio di diritto secondo il quale in tema di responsabilità da sinistro stradale, il conducente favorito dal diritto di precedenza non deve abusarne ed è, pertanto, tenuto a moderare la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi.

È altrettanto pacifico il principio secondo il quale il giudice, nel formulare il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità relativa, ossia di velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti di velocità, non è tenuto a determinare con precisione e in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base alle quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale.

La Corte d’Appello aveva pertanto, in accordo con il giudice di primo grado, correttamente concluso per la prevedibilità dell’evento (essendo stato avvistato il quadriciclo fermo all’incrocio chiaramente in attesa di poterlo impegnare) e la sua evitabilità, attraverso una condotta di guida più prudenziale e una velocità più adeguata all’ora notturna e alla presenza di un incrocio, che avrebbero consentito di evitare lo scontro.

Per i giudici della Suprema Corte si trattava di motivazione pienamente idonea a dar conto sia della prevedibilità sia dell’evitabilità dell’evento e, con esse, della riconducibilità della sua verificazione alla condotta imprudente e inosservante delle regole di prudenza e dei limiti di velocità tenuta dall’imputato, in quanto se la sua velocità fosse stata inferiore al limite massimo e adeguata alla situazione dei luoghi lo scontro non si sarebbe verificato.

Per queste ragioni, la sentenza della Corte d’Appello milanese è stata confermata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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2 Commenti

  1. Uscivo del rifornimento con la moto nn vedendo auto mi avvio quando all’improvviso mi ritrovo un’auto che arriva da sinistra e mi prende la ruota anteriore e mi trascina x più di 10 metri da premettere che il co nducente dell’auto superava il limite di 30

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