Danni permanenti per omessa diagnosi di torsione del testicolo

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torsione del testicolo

I Sanitari hanno errato nella diagnosi e nella dimissione del paziente in luogo dell’effettuazione urgente dell’intervento di risoluzione della torsione del testicolo (Tribunale di Torino, Sez. IV, Sentenza n. 1663/2021 del 08/04/2021- RG n. 18127/2017

Il paziente conviene in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale TO3, esponendo che:

  • nella tarda serata del 14.11.2016, avvertendo un dolore al testicolo destro, decideva, su consiglio della guardia medica, di recarsi al pronto soccorso;
  • alle 4:02 del 15.11.2016 veniva visitato dai sanitari del pronto soccorso di Rivoli, i quali descrivevano “un testicolo destro di consistenza normale, lievemente edematoso”, e prescrivevano un’ecografia scrotale;
  • l’esame veniva eseguito alle 8:40 della mattina del 15.11.2016, e il relativo referto riportava “testicoli di dimensioni ed eco struttura regolari, assente vascolarizzazione a carico del testicolo dx…”;
  • i sanitari di Rivoli, formulavano una diagnosi di “dolore testicolare destro… scroto e testicoli senza menzione di complicazioni”, e dimettevano l’ attore;
  • poiché, tuttavia, il dolore persisteva, l’uomo decideva di recarsi nuovamente al pronto soccorso di Torino, dove veniva accettato alle 00:18 del 17.11.2016;
  • i medici di Torino, a seguito di un esame obiettivo, diagnosticavano una “torsione del testicolo destro”, rilevando un quadro clinico di verosimile necrosi testicolare;
  • l’attore veniva ricoverato e si rendeva necessario effettuare un intervento chirurgico di orchiectomia, con decorso post-operatorio normale;
  • l’uomo riportava un danno biologico permanente che il CTP quantificava nel 15-16 %, oltre a un’invalidità biologica temporanea, oltre alle ripercussioni di natura psicologica.

Si costituisce in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale deducendo che il paziente riferiva ai Sanitari di un precedente episodio di dolore al testicolo, occorso una decina di giorni prima; che i Medici richiedevano esami ematochimici, risultati nella norma e al paziente veniva somministrata una terapia analgesica che determinava la regressione dei sintomi dolorosi.

All’esito dell’attività istruttoria il Tribunale ritiene fondate le domande del paziente.

Preliminarmente viene dato atto della natura contrattuale della responsabilità gravante sulla Azienda Sanitaria convenuta.

Nello specifico, l’attore-creditore deve provare l’esistenza del titolo e il danno subito, allegando l’inadempimento del debitore, mentre la Struttura deve provare l’esatto adempimento o la sua impossibilità per causa non imputabile.

Il paziente ha allegato un inadempimento specifico e qualificato dell’Ospedale di Rivoli, consistente nell’omessa diagnosi da parte dei sanitari della torsione del testicolo e nel rinvio a domicilio.

Secondo il CTP dell’attore “tale patologia, sicuramente in evoluzione e diagnosticabile al momento dell’accesso presso il pronto soccorso di Rivoli, anche e soprattutto in considerazione del referto ecografico […], avrebbero dovuto indurre ad eseguire tempestivamente l’intervento chirurgico” .

Le predette conclusioni risultano allineate a quelle raggiunte dai CTU nominati, che il Giudice condivide pienamente.

Dalla CTU è emerso un ulteriore profilo di negligenza dei sanitari, consistente nell’ingiustificato ritardo nell’esecuzione dell’ecografia scrotale: “i dati circostanziali ed anamnestico -clinici nelle disponibilità del personale sanitario che, alle ore 3.44 del giorno 15.11.2016, accolse il paziente presso la struttura resistente, risultavano, se non già diagnostici, fortemente suggestivi per una torsione del funicolo destro; coerentemente, fu disposto approfondimento diagnostico ecografico, accertamento che, tuttavia, fu eseguito trascorse oltre quattro ore dalla prima valutazione clinica (4.05) e due ore circa dalla richiesta (6.34). Tenuto conto del sospetto diagnostico in essere la notte del giorno 15 novembre, la tempistica di esecuzione del predetto accertamento appare censurabile giacché incongrua rispetto alle esigenze diagnostico terapeutiche del caso. Procedendo oltre, a fronte di una evidenza strumentale atta a confermare il sospetto diagnostico e a motivare, per quanto detto, la tempestiva disposizione di un intervento chirurgico, il paziente fu dimesso e rinviato a domicilio con diagnosi di ‘dolore testicolare destro'”.

Il Giudice, sulla scorta di tali considerazioni Medico-Legali ritiene accertata la condotta colposa dei sanitari, sotto specie di imperizia e negligenza consistenti: – nell’ingiustificato ritardo nell’esecuzione dell’ecografia scrotale; – nell’erronea diagnosi a fronte di un referto dell’ecografia che evidenziava la “assente vascolarizzazione a carico del testicolo dx…” ; – nella dimissione del paziente in luogo dell’effettuazione urgente dell’intervento di risoluzione della torsione testicolare.

La necrosi testicolare, con conseguente necessità di orchiectomia, ha rappresentato una conseguenza ordinaria e prevedibile, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, dell’inesatta condotta dei sanitari.

Si discorre di un’ipotesi di responsabilità omissiva, ovverosia sottolinea il Tribunale, non si tratta di stabilire se una data azione costituisca la causa di un determinato evento, ma di accertare che il compimento dell’azione omessa avrebbe impedito la verificazione dell’evento.

Il CTU ha riferito che “la torsione del funicolo spermatico, comunemente nota come torsione del testicolo, è […] caratterizzata dalla rotazione del testicolo intorno al suo asse; tale rotazione determina una compressione degli elementi del funicolo e porta all’interruzione del flusso ematico al testicolo con conseguente necrosi emorragica. […] In caso di ostruzione completa, la necrosi del testicolo si determina in un lasso temporale che può essere anche di solo 4 ore, mentre in caso di ostacolo incompleto la necrosi diventa irreversibile in 12 ore..(..).. con un grado di elevata probabilità, un comportamento perito e diligente dei medici di Rivoli, consistente nella tempestiva diagnosi ed immediata effettuazione dell’intervento chirurgico di risoluzione della torsione, avrebbe impedito il verificarsi della necrosi, e quindi della successiva necessaria asportazione del testicolo….(..).. tenuto conto dei tempi medi di esecuzione di un accertamento ecografico e di quelli necessari alla preparazione preoperatoria per casi consimili, è da ritenere che il paziente avrebbe potuto essere sottoposto al necessario trattamento chirurgico non oltre le 5.30 del medesimo giorno 15 novembre, trascorse dunque circa sette ore dall’esordio della sintomatologia dolorosa e circa due ore dalla documentata presenza di un quadro conclamato di torsione funicolare….(..).. In conclusione, procedendo secondo giudizio controfattuale, alla luce dei dati di conoscenza scientifica relativi alla irreversibilità della necrosi della gonade, emerge come l’anticipazione terapeutica esigibile nel caso concreto avrebbe, in via di elevata probabilità, consentito di conservare il testicolo”.

Al momento dell’accesso al PS di Rivoli, la situazione del paziente era ancora di minore gravità, difatti il referto dell’esame obiettivo descrive “un testicolo destro di consistenza normale, lievemente edematoso, dolente alla palpazione dell’epididimo che si presenta di dimensioni a consistenza aumentate, vivamente dolorabile” .

Ergo, i Sanitari, consci delle possibili gravi conseguenze di un ritardo, avrebbero dovuto eseguire un immediato approfondimento diagnostico, che invece veniva effettuato solo alle 8.40 della mattina successiva.

Del tutto differente, invece, il quadro che si è presentato ai Sanitari di Torino laddove la necrosi era già verificata, difatti gli stessi descrivono una “tumefazione dolente a livello scrotale destro. Quadro di verosimile necrosi testicolare in esiti di torsione” .

Ne deriva che al momento dell’ingresso in PS a Rivoli la torsione testicolare era già in atto, ma ampiamente suscettibile di risoluzione, mediante tempestivo approfondimento diagnostico e successivo intervento.

Ciò acclarato, venendo ai postumi permanenti, i CTU hanno ritenuto che “all’esito dell’orchiectomia residui una condizione anatomo -disfunzionale contrassegnata da anorchia destra e da quadro di ‘…oligozoospermia…’, ovvero da riduzione della capacità procreativa, tale da integrare postumi permanenti stimabili nella misura del 12 per cento, con riferimento a danno biologico e a parametri valutativi consolidati”.

I CTU, hanno riconosciuto due giorni di invalidità temporanea, corrispondenti all’intervallo cronologico intercorso tra la prestazione resa presso il PS di Rivoli e la corretta diagnosi effettuata presso le Molinette di Torino, “da riferire, tenuto conto dell’attendibile sintomatologia dolorosa esperita, alla forma parziale mediamente al 50 per cento” .

Utilizzando le Tabelle milanesi, il danno biologico permanente viene stimato in euro 23.261,00, a compensazione dell’incidenza negativa dell’evento sugli aspetti dinamico -relazionali della vita del danneggiato.

A tale somma vengono aggiunti euro 6.513,00 per la sofferenza interiore patita a seguito dell’intervento di orchiectomia e dei suoi effetti, sia sulla sua capacità riproduttiva sia sul piano estetico, oltre al danno da inabilità temporanea.

Non viene riconosciuto nessun aumento a titolo di personalizzazione poiché l’attore non ha fornito prova di un’incidenza del danno subito sugli aspetti dinamico-relazionale e quotidiani, né sotto il profilo della sofferenza interiore maggiore di quella ipotizzabile in casi simili.

A titolo di danno patrimoniale viene riconosciuto l’esborso di euro 976,00 per la CTU Medico-Legale di parte.

Con riferimento alla domanda di rifusione delle spese di mediazione, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.

L’attore ha svolto domanda di condanna della controparte al pagamento delle spese di instaurazione della procedura di mediazione, pari a euro 48,80, di cui ha fornito prova documentale e, solo in sede conclusionale, ha incluso le competenze professionali del difensore per euro 1.000,00.

Tale inclusione viene considerata tardiva e viene riconosciuto il solo importo di euro 48,80 per l’avvio della proceduta di Mediazione obbligatoria.

In conclusione, il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e condanna la Azienda Sanitaria Locale TO3 al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 30.251,21 , a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro 1.049,80, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al soddisfo; condanna l’Azienda Sanitaria al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.254 ,00 , oltre accessori , nonché al pagamento della somma di euro 2.836 ,00 per spese di CTP ed esami prescritti dai CCTT UU.

Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.

Avv. Emanuela Foligno

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2 Commenti

  1. Sta avvenendo ora, mio marito aveva dolore al testicolo dx, gonfiore, nausea, vomito e febbre. Andiamo al pronto soccorso fanno analisi ed ecografia… dicono orchite e prescrivono antibiotico e visita all’urologo la mattina seguente. Stamattina l urologo capisce che è torsione testicolare ed opera immediatamente. Mio marito è ricoverato ed il chirurgo gli ha detto che si deve vedere se togliere o meno il testicolo. Aiutatemi a capire vi prego!!

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