Il rischio professionale correlato all’attività di autista di mezzi pesanti viene ritenuto di eziologia multifattoriale e pertinente limitatamente alle discopatie degenerative (Corte di Appello di Roma, IV Sez. Lavoro, Sentenza n. 595/2021 del 12/04/2021 RG n. 3805/2019)
Il Tribunale di Roma accertava la natura professionale della patologia del rachide lombare diagnosticata all’autista di mezzi pesanti e l’esistenza a suo carico di postumi invalidanti e condannava l’Inail a liquidargli l’indennizzo in capitale parametrato all’invalidità permanente del 6%.
L’Inail deposita ricorso di appello e chiede la riforma della sentenza e il respingimento della domanda di riconoscimento della malattia professionale.
Secondo l’Istituto il primo Giudice ha errato nel ritenere provati:
1. il rischio lavorativo, senza avere verificato in sede istruttoria l’effettiva adibizione del lavoratore alle mansioni di autista di mezzi pesanti, ma utilizzando la sola CTU medico -legale;
2. la natura professionale della malattia del lavoratore, benché la documentazione medica prodotta in giudizio ne avvalorasse l’eziopatogenesi extralavorativa;
3. la quantificazione dei postumi invalidanti in misura del 6%, sebbene il CTU non avesse adeguatamente riscontrate le contestazioni svolte in merito dall’Istituto;
4. il nesso causale tra la malattia e l’attività lavorativa, nonostante fossero stati prodotti i certifica ti d’ idoneità del lavoratore alle mansioni e il DVR – Documento Valutazione Rischi del datore di lavoro, che attestavano l’assenza di rischio professionale specifico nello svolgimento del le predette mansioni.
La Corte d’Appello ritiene il gravame dell’Inail infondato.
Per quanto riguarda le mansioni di autista di mezzi pesanti svolte dal lavoratore il Tribunale ha affermato: “… occorre premettere che la parte ricorrente ha sufficientemente indicato le mansioni svolte ed ha quindi fornito gli elementi necessari e sufficienti per poter procedere ad una valutazione medico -legale della sussistenza del nesso causale in termini non già di mera possibilità ma di seria probabilità … “.
Orbene, l’Inail non ha devoluto al gravame la premessa di questo ragionamento, ovverosia che l’allegazione delle mansioni nel ricorso ex art. 442 cpc era stata puntuale, ma pretende che il lavoratore non abbia fornito tale prova, trascurando tuttavia che le predette mansioni sono da considerare pacifiche in giudizio perché non contestate dall’Istituto nella prima difesa utile e, quindi, sono sottratte al tema istruttorio ai sensi dell’art. 115, co. 1 cpc.
Di talché le mansioni del lavoratore sono da ritenersi pacificamente provate e, correttamente, il Tribunale ha posto la circostanza a fondamento della decisione.
Oltretutto, le specifiche mansioni di autista di mezzi pesanti, sono state vagliate dal CTU per l’accertamento dell’eziologia lavorativa delle patologie presentate dal lavoratore, laddove si legge: “…Anamnesi del 27.03.201 7: “Sempre autista di mezzi pesanti: dal 1982 effettua tragitti regionali ..(..).. precedentemente servizi nazionali ed internazionali per turismo. Turni orari di 6:30 ore/die.”
Venendo alle doglianze dell’Inail inerenti la qualificazione come tecnopatia della patologia del rachide diagnosticata, la Corte d’Appello osserva che, in materia di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la Suprema Corte ha affermato: “La prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il Giudice , oltre a consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa “ex officio”, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.”
La CTU svolta in primo grado, che viene condivisa dai Giudici d’appello, ha ritenuto la natura professionale della patologia svolgendo un ragionamento del tutto corretto.
Nello specifico, il CTU ha affermato “… Dall’esame obiettivo condotto e da quanto emerso nella documentazione agli atti il ricorrente risulta affetto da: Discopatie degenerative L -S, in soggetto con ED L5/S1, protrusioni discali L3/L4, L4/L5, sofferenza neurogena cronica lieve L3/L4 e lieve -moderata L5/S1 bilaterale, EMG accertata; Spondiloartrosi D-L-S. Nel periziando sono presenti segni clinici di impegno funzionale a carico del rachide lombo – sacrale: dolorabilità alla digitopressione; movimenti di flesso estensione e rotazione della cerniera lombare riferiti dolenti e limitati di circa 1/3; accosciata limitata ai medi gradi. Dagli accertamenti clinico -strumentali presenti agli atti (Rx Rachide DorsaleLombosacrale, del 25.11.2016; RM Colonna Lombosacrale, del 20.02.2017; Visita Specialistica Ortopedica del 27.02.2017) si evince che già dal febbraio 2017 sussistevano fenomeni che potevano essere correlati alla sintomatologia riferita dal periziando (lombalgia), potendo deporre per una sofferenza neurogena cronica, documentata successiva mente con EMG nel marzo 2018. Dalla valutazione del DVR del 07.08.2012, si evince un rischio basso per gli operatori di esercizio; tuttavia, considerando che “Le vibrazioni meccaniche, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide” (D. Lgs. 81 del 09.04.2008, Capo III, Titolo VIII) e tenuto conto che nell’attività in parola sussiste esposizione anche ad altri fattori morbigeni per il rachide L -S (posizione prolungata assisa, posture scorrette, torsioni frequenti del tronco), non si può escludere che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente fin dal 1982 ad oggi, dapprima in qualità di autista di autobus da turismo e successivamente di operatore di esercizio, possa aver svolto un ruolo di concausa efficiente nel determinismo dell’E.D. L5/S1 e delle protrusioni discali L3/L4, L4/L5. Nel periziando sono inoltre presenti segni clinici, supportati da riscontro documentale, di Spondiloartrosi D -L-S, non correlabili all’attività lavorativa svolta tenuto conto della primaria base costituzionale -multifattoriale della stessa. In riferimento a quanto esposto nelle considerazioni medico legali ed ai quesiti posti nell’udienza del 31.01.2019, è ammissibile il nesso causale tra le menomazioni lamentate a carico del rachide lombare e l’attività lavorativa svolta dal ricorrente, sotto tutela I.N.A.I.L. Le menomazioni in atto rilevate, generano un peggioramento delle condizioni generali del periziato rispetto a quelle preesistenti ed incidono negativamente sulla complessiva attività psico -fisica dello stesso, determinando, in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n° 38/2000 (codice di riferimento 213 I.N.A.I.L.) un danno biologico del 6% (sei per cento), a decorrere dal mese di gennaio 2017, cioè almeno un mese prima della documentata patologia erniaria, rilevabile dalla RM Colonna Lombosacrale, effettuata in data 20.02.2017, presso la Sanitas 2000 di Cave (RM) “.
Ebbene, il CTU ha considerato l’intera storia lavorativa del ricorrente e i rischi effettivamente presenti, secondo il DAV, sul luogo di lavoro presso il suo ultimo datore di lavoro, la sussistenza di concause efficienti nella produzione delle patologie a suo carico nonché le valutazioni del Medico Competente sulla sua idoneità alle mansioni, così formulando il giudizio medico -legale alla stregua di tutti i criteri che, secondo le deduzioni dello stesso Istituto appellante, devono essere presi in considerazione.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che soltanto la patologia del rachide presentata dal ricorrente ha eziologia lavorativa, mentre ha escluso che la spondiloartrosi D-L-S, pure diagnosticatagli, sia correlabile alle mansioni svolte e ciò, appunto , in considerazione della base costituzionale-multifattoriale della malattia.
In ciò, risulta ulteriormente confermata la correttezza della decisione del primo Giudice e il gravame perde di specificità , perché si risolve nella richiesta di una diversa valutazione ad effetti medico -legali e, quindi, giuridici, senza indicazione dell’errore che invaliderebbe la decisione di prime cure.
Egualmente, non è specifico il motivo di appello concernente la quantificazione dei postumi invalidanti poiché l’Istituto non ha esplicitato l’errore che, nella sua prospettazione, invaliderebbe le fonti del convincimento del Tribunale.
Per tali ragioni il gravame non è meritevole di accoglimento.
Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza.
In conclusione, la Corte d’Appello di Roma respinge l’appello, condanna l’appellante a rifondere all’appellato le spese del grado, liquidate in euro 1.888,00, oltre accessori di legge e condanna altresì l’Istituto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Avv. Emanuela Foligno
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