E’ necessario valutare l’eventuale presenza sul luogo dell’investimento di strisce pedonali. Illogico il richiamo a un presunto principio secondo cui è vietato a prescindere l’attraversamento del piazzale da parte del pedone (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, Ordinanza n. 278/21 depositata il 12 gennaio 2021)
Non esiste per i pedoni un divieto assoluto di attraversare non utilizzando le strisce pedonali, poiché ciò che rileva, in caso di investimento del pedone durante un attraversamento non ortodosso, è valutare se le strisce pedonali erano o meno presenti e a quale distanza.
La vicenda trae origine dall’investimento di una donna durante l’attraversamento pedonale.
In primo grado i Giudici stabiliscono un concorso di colpa della donna nella misura del 30% e tale statuizione è stata confermata dalla Corte d’Appello che evidenziava: “a prescindere dalla circostanza che vi fossero o meno delle strisce pedonali nelle vicinanze, il pedone non poteva attraversare il piazzale perché vi ostava il fermo divieto dell’articolo 190 del Codice della strada”.
La vicenda approda in Cassazione ove la donna lamenta la errata interpretazione dell’art. 190 C.d.S evidenziando che non è stata correttamente valutata la lontananza delle strisce pedonali e che l’attraversamento del piazzale era avvenuto senza alcuna violazione alle norme del Codice della strada, laddove, invece, secondo i Giudici di merito “il pedone non può attraversare i piazzali se non ci sono le strisce”.
Secondo la ricorrente, la Corte di merito, infatti, non ha esaminato il motivo di impugnazione che verteva sulla presenza o meno di strisce pedonali nelle vicinanze dell’investimento del pedone, ritenendolo assorbito dal fatto che l’articolo 190 codice della strada vieta comunque ed in ogni caso di attraversare i piazzali (“l’assunto relativo all’assenza di strisce pedonali deve ritenersi assorbito da ciò che il codice della strada impedisce l’attraversamento delle piazze al di fuori dell’utilizzo di strisce pedonali”).
Il che significa che la ratio della decisione è decisiva, ossia ha portato la Corte di mento a ritenere assorbito il motivo di appello, o comunque a rigettarlo a prescindere dalla motivazione che lo sorreggeva.
Ma, secondo l’assunto della ricorrente, è una ratio infondata in quanto l’articolo 190, secondo comma, Codice della Strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.
Non esiste un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.
Gli Ermellini accolgono la doglianza e sottolineano che “l’articolo 190 del Codice della strada va inteso nel senso che il divieto di attraversamento vale solo se nelle vicinanze non vi siano strisce pedonali, e non già a prescindere dal fatto che ve ne siano”.
L’interpretazione della norma della strada svolta dai Giudici di merito è errata.
Difatti, tale norma “non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto”.
Conseguentemente, non può ritenersi che la menzionata norma del Codice della strada contenga un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali utilizzabili.
La decisione d’appello viene cassata con rinvio in diversa composizione ove dovrà essere tenuto in considerazione che in assenza di attraversamenti pedonali fruibili, l’attraversamento del piazzale è lecito.
Questa circostanza di fatto, ossia che non vi fossero attraversamenti pedonali fruibili, e che dunque l’attraversamento del piazzale era lecito al pedone, era quanto veniva richiesto con il motivo di appello, disatteso invece sulla base del rilievo del divieto assoluto, erroneamente inteso, di attraversamento al di fuori delle strisce.
Avv. Emanuela Foligno
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