Paziente sedata non esclude la sussistenza di un danno tanatologico

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danno tanatologico

Il danno tanatologico, consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso, prescinde dalla consapevolezza o dallo stato di coscienza (Corte d’Appello di Genova, Sez. II, Sentenza n. 559/2021 pubblicata il 21/05/2021)

Gli attori, in proprio ed in qualità di eredi della paziente, convenivano in giudizio l’Azienda Sanitaria ASL n.1 di Imperia e i 2 Medici, al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti per i fatti occorsi in occasione dell’intervento chirurgico effettuato in data 30.10.2017.

Con sentenza n. 410/2019 il Tribunale di Imperia, rigettava le domande attoree e compensava integralmente le spese di lite.

Gli eredi propongono appello deducendo l’erroneo/mancato riconoscimento dell’imputabilità del danno in capo ai convenuti-debitori, la contraddittorietà della motivazione e la carenza di prova da parte dei convenuti/appellati.

La Corte di merito ripercorre gli avvenimenti della paziente:

  • in data 29.10.2017, la donna. veniva ricoverata presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Sanremo per infertilità e sospetta endometriosi;
  • il 30.10.2007 veniva sottoposta a laparoscopica (LPS) e seguito di isteroscopia con biopsia endometriale;
  • nella mattina del 02.11.2007, la paziente manifesta dolore addominale diffuso; nello stesso pomeriggio l’addome continuava ad essere dolente soprattutto in sede peri-ombelicale. Veniva eseguita ecografia pelvica addominale e trans-vaginale che non evidenziava versamenti in cavità addominale;
  • il giorno 03.11.2007, dopo una notte agitata, persiste il dolore addominale sempre in sede peri-ombelicale; si registra una PCR elevatissima 27,98 come il giorno precedente (urinocoltura ed emocoltura negative); alle ore 12.00 l’ecografia addominale riscontra un minimo versamento endoperitoneale raccolto in doccia parabolica destra e sopravescicale. Vengono consultati l’anestesista e l’infettivologo che indirizzano verso un quadro settico e adeguano la terapia sugli anaerobi; viene effettuata una TAC urgente; alle ore 15.55 la paziente veniva trasferita in terapia intensiva in reparto rianimazione dove veniva riscontrato peritonismo, tachicardia, tachipnea, sofferenza con respiro superficiale, addome trattabile, teso con peristalsi dubbia (temperatura 39.);
  • il 04.11.2007 il Medico riscontra addome teso e dolente in toto alla palpazione e chiede la visita del chirurgo; alle 13.46 la peristalsi è assente, l’addome è piano con resistenza alla palpazione e spiccata dolorabilità in fossa iliaca sinistra; il chirurgo rileva la “comparsa dal giorno precedente di algie addominali ingravescenti, alvo chiuso a gas e feci, addome teso e dolente su tutti i quadranti alla palpazione superficiale e profonda con Blumberg positivo; alle ore 15.00 è sottoposto a LPS convertita in (LPT) per il riscontro di peritonite stercoraria diffusa da perforazione diverticolare di 5mm nel sigma con confezionamento di colostomia sigmoidea;
  • il 05.11.2007 buoni parametri vitali anche se la PCR è sempre alta (34,97);
  • il 06.11.2007 PCR a 20,89;
  • il 07.11.2007 dalla TAC risulta un cospicuo versamento addominale nello scavo pelvico, particolarmente evidente nell’addome di destra e materiale fecale nel colon destro con formazione gassosa endoluminale;
  • il 08.11.2007 addome globoso, continua sudorazione, PCR 23,83;
  • il 09.11.2007 viene evidenziata una formazione ascessuale sottocapsulare epatica; alle 19.20 viene effettuata una visita urgente (PCR 23,28);
  • il 10.11.2007 l’ecografia addominale evidenzia aree ipoecogene diffuse, indicative di raccolta recente non confluente; alle 09.33 le condizioni sono gravissime; alle 21.18 le condizioni permangono gravi e si ha una contrazione della diuresi;
  • il 11.11.2007 la PCR è a livelli preoccupanti (35.16);
  • il 12.11.2007 le condizioni sono critiche (PCR 28.25);
  • il 13.11.2007 si individuano feci dalla stomia, migliora la diuresi e la PCR è a 13,92;
  • il 14.11.2007 l’addome è teso poco trattabile, continua la sudorazione;
  • il 15.11.2007 viene effettuata un’aspirazione con ago Kiba di 100 cc di liquido giallo dalla raccolta prepancreatica sotto guida ecografica;
  • il 16.11.2007 ore 00.42 feci semi liquide dalla stomia, addome teso, sudorazione profusa; alle ore 5.00 ipotensione, anuria, sangue dagli accessi dei drenaggi addominali, alle ore 7.30 anuria, ipotensione arteriosa, ore 8.05 decesso.

Il CTU nominato in primo ha ritenuto, concordemente con i CTP, “non esperibile la consulenza tecnica d’ufficio”, stante l’assenza della cartella clinica.

Il Giudice, rigettava l’istanza attorea di acquisizione della cartella clinica, sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere della prova, incombente sulla parte attrice e la sentenza impugnata conferma l’ordinanza istruttoria di diniego di acquisizione del documento.

Su quest’ultimo punto non vi è appello.

Difatti, gli eredi si lamentano del fatto che, se la sentenza di primo grado ha ritenuto, da un lato, l’inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla struttura sanitaria, idoneo a provocare e provare il danno lamentato, dall’altro ha valutato che i convenuti hanno offerto la prova di avere esattamente adempiuto le proprie prestazioni” e che il “danno lamentato dagli attori/creditori non gli è imputabile”.

La Corte esamina le due perizie medico-legali svolte, la prima dal consulente del PM, che ha effettuato l’esame autoptico, e la seconda disposta dal GIP nell’ambito dell’incidente probatorio.

I Consulenti del PM hanno esaminato il filmato dell’intervento in laparoscopia del 30.11.2007 ed hanno effettuato l’esame autoptico sul cadavere della paziente.

All’esito affermano che: “il filmato mostra una assoluta normalità di gestione dell’intervento laparoscopico ad eccezione della fase compresa tra min 13 e min 15, nella quale si osserva quanto segue: nonostante il campo operatorio discretamente ematico, l’operatore procede a mobilizzazione del sigma della sua porzione prossimale, al di sopra e lateralmente al ligamento infundibolo pelvico (manovra praticata per rendere più visibile la salpinge e l’ovaio di sinistra). Nel filmato nel corso delle manovre di scollamento del sigma da quelle che sono le fisiologiche aderenze peritoneali con la parete pelvica è possibile apprezzare uno stiramento della sierosa del sigma in prossimità della parete e una successiva coagulazione, mediante pinza bipolare, della lacinia sieroso muscolare venutasi a creare”.

I Consulenti rilevano che già dal 3 novembre i dati anomali e preoccupanti erano una marcata leucopenia associata ad un’alterazione dei parametri coagulativi, del tutto indicativi di una grave infezione in atto, difatti la paziente veniva trasferita in rianimazione ed i sanitari intervenuti si esprimevano così: “si propende per un quadro settico “.

“L’autopsia mette in evidenza le cause della morte: un sanguinamento profuso della cavità peritoneale, sicuramente correlato alle alterazioni della coagulazione dovute all’infezione. Si osserva anche la presenza di alcune raccolte circoscritte di pus in cavità peritoneale. Si può quindi pacificamente ritenere che la morte sia stata causata da un fatto emorragico terminale determinato dalla persistenza di una infezione ad origine peritoneale, a sua volta causata dalla perforazione del colon sigmoideo, avvenuta dopo un intervento laparoscopico che ha comportato cruentazione dei tessuti in prossimità del tratto intestinale, poi risultato perforato…..Tale perforazione è stata causata dalle manovre eseguite nell’intervento del 30 ottobre 2007, essendo eloquente il legame cronologico tra i due fatti e considerato che la possibilità di una perforazione spontanea è remotissima.”.

Avendo i periti indicato che “esaminando il filmato non troviamo altre possibilità”, si ritiene accertato il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non (restando aperta, seppure meno probabile – per citare i periti – l’ipotesi di una necrosi della parete determinata da un danno vascolare).

Sia la consulenza richiesta dal PM, sia quella redatta in fase di incidente probatorio e richiesta dal GIP, hanno escluso la tardività del successivo intervento del 4.11.2007 e che il decorso postoperatorio non sia stato gestito correttamente. Così i Consulenti del PM:” per quanto riguarda l’attesa nell’esecuzione del secondo intervento siamo fortemente scettici sul ruolo causale. Come più volte già detto era in atto una sepsi che aveva determinato alterazioni gravi dei parametri di laboratorio. La prognosi era da considerare fin dalla giornata del 3 novembre (ricovero in rianimazione) francamente riservata. Un ritardo di alcune ore nell’esecuzione dell’intervento non può avere giovato, ma ci sembra impossibile dimostrare che esso sia stato determinante anche solo in termini probabilistici)”.

Invece, secondo la perizia disposta dal GIP nel procedimento di incidente probatorio, che conferma per il resto quanto acclarato dalla perizia precedente, è prospettabile invece un’altra ipotesi che avrebbe portato in ultima analisi alla morte della paziente, vale a dire “la puntura con ago di Kiba per aspirazione della raccolta parapancreatica, effettuata il 15 novembre 2007.”

A tale puntura, con conseguente lesione di una formazione vascolare, i periti del GIP imputano la causa della morte da identificarsi in una “anemia acuta metaemorragica in soggetto con stato settico addominale, in esito ad intervento chirurgico per peritonite sterciracea successiva a diverticolo del sigma”.

Ciò posto, la Corte d’Appello, a fronte della complessiva valutazione degli elementi evidenziati, ritiene che tale ultima valutazione non valga comunque ad individuare una causa sopravvenuta esclusiva, idonea a recidere il nesso causale emerso con riferimento alla perforazione del sigma (secondo tutti i Periti avvenuta nel corso dell’operazione del 30.11.2007).

Il primo Giudice ha ritenuto che “a fronte dell’inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla struttura sanitaria, idoneo a provocare e provare il danno lamentato, i convenuti hanno offerto la prova di avere esattamente adempiuto le proprie prestazioni” e che il “danno lamentato dagli attori/creditori non gli è imputabile”.

In buona sostanza, la sentenza impugnata riconosce il raggiungimento della prova del nesso causale e ritiene che i convenuti/appellati abbiano fornito la prova su di loro incombente per andare esenti dalla responsabilità (fatto estintivo del diritto).

Il raggiungimento della prova esimente deriverebbe, secondo l’impugnata sentenza, da tre considerazioni, in base agli accertamenti peritali compiuti in sede penale.

La prima risiederebbe nella mancanza di prova che le manovre operatorie eseguite nell’intervento del 30.12017 fossero non tecnicamente corrette; la seconda il fatto che l’assistenza post operatoria sia stata tempestiva ed adeguata; la terza che l’intervento effettuato il 4.11.2017 non sia stato tardivo, nè in relazione causale con l’evento morte.

Per quanto riguarda il primo aspetto –sottolinea la Corte-, ciò che rileva è che non è stato assolto l’onere incombente sugli appellati, che non hanno allegato l’esistenza di una causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile la prestazione.

Quanto ai restanti due aspetti, questi devono ritenersi pacificamente accertati, ma non idonei ad escludere la primaria responsabilità, da rinvenirsi invece nell’ambito dell’intervento del 30.10.2017.

Accertato l’an, la Corte passa al vaglio i danni risarcibili.

La liquidazione del danno da perdita parentale viene accolta per la madre, le sorelle e per il convivente, attraverso l’utilizzo delle Tabelle milanesi.

Per quanto la posizione della madre della vittima, deceduta in corso di causa, viene ritenuta congrua la somma di euro 168.250,00, da devolversi in pari misura alle figlie eredi ed odierne appellanti.

Per le sorelle, viene liquidata la somma di euro 60.000,00 ciascuna; per il convivente viene liquidata la somma di euro 168.250,00.

Infine, per quanto riguarda il danno tanatologico, viene richiamato quanto statuito dalle Sez. Un. 15350/2015, circa la non risarcibilità del danno tanatologico, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito.

Interventi di legittimità successivi hanno chiarito il diritto al ristoro nel caso in cui la persona che ha subito le lesioni non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’ apprezzabilità dell’invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.

La Corte, dunque, rimarca che il danno tanatologico, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza.

La circostanza che la vittima sia rimasta sedata, e quindi non cosciente durante i giorni di sopravvivenza, non esclude la sussistenza del danno biologico terminale.

Per tale voce di danno viene liquidata la somma di euro 149,00 al giorno (secondo l’elaborazione della giurisprudenza milanese) per 18 giorni, addivenendosi all’importo di euro 2682,00.

Tale somma deve essere devoluta iure hereditatis in favore delle sorelle, in misura paritaria.

I convenuti vengono condannati al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori per il primo grado, ed in euro 7.000,00 oltre accessori per il secondo grado.

Avv. Emanuela Foligno

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