Utilizzo delle prove penali in sede civile in caso di sinistro stradale

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inabilità temporanea

Se il Giudice civile è investito della domanda di risarcimento danni da reato, è possibile l’utilizzo delle prove penali, da valutare con pienezza di cognizione

Per il Giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, è possibile – come fonte del proprio convincimento – l’utilizzo delle prove penali raccolte nel procedimento con sentenza passata in giudicato.

In tali termini si è espressa la Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n.12164/21; depositata il 7 maggio 2021), che ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dai congiunti di una vittima di sinistro stradale.

A seguito di un sinistro stradale avvenuto nel 2008 in Sardegna, il conducente di un motocarro Ape Piaggio decedeva a causa dell’impatto con un’autovettura Mercedes.

I congiunti si costituivano parte civile nel processo penale avviato nei confronti del conducente del veicolo Mercedes. Il giudizio si concludeva con sentenza di assoluzione dal reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p.c e la declaratoria di esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla vittima.

Per la liquidazione dei danni subiti dai congiunti, il Collegio rimetteva la causa innanzi al Giudice civile e la Corte d’Appello di Cagliari, chiamata a decidere sul punto, riconsiderata nel merito la vicenda, accertava la concorrente responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro e liquidava il risarcimento dei danni a favore dei congiunti, detratta la percentuale di responsabilità del sinistro attribuita al defunto.

La Corte d’appello di Cagliari riteneva che l’autovettura Mercedes marciava ad una velocità che, seppur contenuta nei limiti stabiliti, non era adeguata alle condizioni di luogo, considerata la vicinanza di un incrocio debitamente segnalato.

Inoltre, la Corte accertava che la vittima non rispettava il segnale di stop della strada laterale percorsa e si immetteva nella strada principale senza controllare la presenza di altri autoveicoli.

In ragione di ciò veniva dichiarata la prevalente responsabilità della vittima nella misura dell’80%.

I congiunti ricorrono in Cassazione lamentando:

1. violazione degli artt. 383, 384 c.p.c., 651 c.p.p., 127 c.c., in riferimento all’art. 360, n. 3 comma 1, c.p.c.;

2. violazione art. 149 Cds, in riferimento all’art. 360, n. 3, comma 1;

3. violazione degli artt. 141, 149 Cds, in riferimento all’art. 360, n. 3 comma 1, c.p.c.;

4. omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione, in riferimento all’art. 360, n. comma 5 c.p.c..

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile stante l’omessa riproduzione degli atti e fatti del giudizio.

Al riguardo viene ribadito che ai fini dell’ammissibilità dell’atto introduttivo è necessario che vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con “l’eliminazione del troppo e del vano, non potendo gravarsi la Corte di cassazione di ricercare negli atti del giudizio del merito ciò che può servire per pervenire alla decisione da adottare”.

Conseguentemente, i ricorrenti non devono limitarsi a riportare la scansione delle fasi del processo, rinviando la sommaria esposizione agli atti di merito.

Con riferimento al terzo e al quarto motivo di ricorso gli Ermellini riconoscono che la gravata sentenza precisava come nel giudizio penale veniva accertato che il sinistro era avvenuto nonostante la presenza della linea continua di mezzeria, di un segnale di pericolo di incrocio con diritto di precedenza, nonché di una colonna di veicoli che limitava la visuale: tuttavia, l’investitore aveva eseguito una manovra di sorpasso azzardata e l’autocarro non aveva rispettato il segnale di stop.

La Corte d’Appello ha deciso sulla scorta del principio secondo cui “ben può il Giudice civile investito della domanda di risarcimento danni da reato, utilizzare le prove raccolte nel giudizio penale e fondare la propria decisione su elementi già acquisiti in quella sede, ma procedendo alla relativa valutazione con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico.”

Difatti, il secondo Giudice ha svolto una autonoma valutazione dei fatti e ha riformulato l’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei conducenti, accertando all’ investito una responsabilità pari all’80% nella causazione del sinistro, rispetto a quella dell’investitore, stimata nel restante 20%.

Per tali ragioni, nessuna censura può essere avanzata sull’operato della Corte di merito.

Oltretutto, viene sottolineato, l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa, è un procedimento logico e non matematico, che si sottrae al sindacato di legittimità.

Il ricorso viene respinto poiché inammissibile e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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