Paralisi del piede dopo asportazione di ernia del disco: no al risarcimento

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responsabilità risarcitoria

La paziente, che aveva riportato la paralisi del piede, chiedeva il risarcimento del danno anche per il difetto di consenso informato

Con l’ordinanza n. 10204/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una paziente che si era vista respingere, in sede di merito, la domanda volta ad ottenere il risarcimento per le lesioni subite a seguito dell’intervento chirurgico di asportazione di ernia del disco L4-L5 ed esplorazione di L5-S1. La Corte territoriale aveva, infatti, ritenuto validamente desunta dalla c.t.u. espletata in primo grado, sulla base della documentazione prodotta dai convenuti, la prova del corretto operato dei chirurghi e della ascrivibilità della lesione lamentata – paralisi del piede destro e patologie correlate – a “danno meccanico ischemico della quinta radice lombare” già provocato dall’ernia, suscettibile di progredire nel tempo anche ove questa venga trattata chirurgicamente.

Secondo i giudici d’appello si trattava, dunque, di una complicanza non rimediabile dall’intervento; questo, inoltre, non poteva essere evitato, avendo i consulenti precisato che, in mancanza, la paziente avrebbe corso l’alto rischio di perdere completamente il movimento del piede.

Il Collegio distrettuale aveva altresì respinto il motivo di gravame con il quale l’appellante si doleva della ritenuta tardività della domanda di risarcimento per difetto di consenso informato, osservando che rettamente questa era stata considerata domanda nuova, poiché introdotta solo con la memoria conclusionale e non suscettibile di essere considerata quale mera precisazione o modificazione della domanda contenuta nell’atto introduttivo.

La Cassazione, adita dalla paziente, ha tuttavia ritenuto di confermare la pronuncia di merito.

Costituisce infatti jus receptum – hanno chiarito dal Palazzaccio – il principio in base al quale, nel caso in cui l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una mutatio libelli e non una mera emendatio, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.

La redazione giuridica

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