Sinistro stradale con veicolo non assicurato: la natura sussidiaria del FGVS

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La rivalsa può essere esperita nei confronti dei responsabili civili e quindi sia nei confronti del proprietario del veicolo non assicurato, che del conducente (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1098/2021 del 02/08/2021-RG n. 4762/2016)

La Compagnia assicurativa Allianz conviene in giudizio il proprietario e il conducente del veicolo responsabile del sinistro chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 94.660,88, ai sensi dell’ art. 292, comma 1, D.Lgs. n.209/2005. La compagnia deduce che in data 16.01.1993, ore 10:00 circa, in Brindisi Loc. Cerano, il veicolo non assicurato di proprietà e condotto dai convenuti, investiva il veicolo di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi.

Si svolgeva giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti tanto dei predetti responsabili civili che della ALLIANZ s.p.a., quale impresa designata dal FGV S, che si concludeva con sentenza di primo grado n. 276/2000 , alla quale veniva interposto appello il cui giudizio veniva deciso con sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 138/2006.

In ragione della predetta sentenza la Allianz liquidava la complessiva somma di euro 94.660,88 in favore dei danneggiati.

Ritualmente costituitisi i due responsabili civili hanno eccepito la nullità delle richiamate sentenze per effetto della nullità delle notifiche nei loro confronti degli atti introduttivi dei relativi giudizi.

La domanda svolta dalla Compagnia assicuratrice è fondata.

L’ art. 292, co. 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, prevede che l’impresa designata che, anche in via di transazione abbia risarcito il danno, matura il diritto di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero di quanto versato.

Tale azione di rivalsa può essere esperita dalla impresa designata dal FGVS nei confronti dei responsabili civili e quindi sia nei confronti del proprietario del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, che del conducente.

Attraverso le sentenze rispettivamente n. 276/2000 emessa in primo grado dal Tribunale di Brindisi, e la sentenza n. 138/2006 emessa in sede di gravame dalla Corte d’Appello di Lecce, deve ritenersi accertato con efficacia di giudicato sia lo scontro fra veicoli occorso in data 16.01.1993 in Brindisi, sia la responsabilità del veicolo privo di assicurazione.

La Compagnia attrice ha documentato i pagamenti indicati nell’atto introduttivo, i cui importi, ai sensi dell’ art. 292, co. 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, devono essere da questa recuperati nei confronti dei convenuti quali responsabili civili del sinistro.

Respinte le eccezioni dei convenuti riguardo la nullità delle notificazioni nei loro confronti.

Non vi è dubbio che il giudicato esterno formatosi nell’ambito del giudizio intrapreso dal danneggiato e di cui sono state parti tanto la odierna attrice che gli odierni convenuti, faccia stato nell’ambito del presente giudizio e renda dunque incontrovertibili le questioni di fatto e di diritto ivi risolte ed affermate.

Per tali ragioni la domanda attorea è meritevole di accoglimento con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali che seguono la regola della soccombenza.

In definitiva, il Tribunale di Brindisi, accoglie la domanda della Compagnia assicurativa e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 94.660,88 , oltre interessi legali dalle date di pagamento al saldo; condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 800,00 per spese borsuali ed euro 4.015 ,00 per compensi, oltre 15% e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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