In base al principio della soccombenza virtuale sarebbe stata dichiarata la concorrente pari responsabilità al 50% sia dell’attore che del convenuto (Tribunale di Milano, Sez. X, Sentenza n. 7309/2021 del 15/09/2021 RG n. 47144/2018)
L’uomo coinvolto nel sinistro stradale cita a giudizio il proprietario-conducente antagonista e l’Assicurazione per vedere accertato in misura maggiore in concorso di colpa o in subordine in via paritetica il convenuto, per la causazione del danno conseguente al sinistro verificatosi in data 06.02.2017 in Milano, in prossimità dell’incrocio semaforizzato di Viale Bezzi.
Nel procedimento si costituiva quale terzo intervenuto l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni del Lavoro.
Il Giudice dichiarava ammissibile l’intervento e ammetteva la prova per testi.
L’Inail, qualificato l’evento come infortunio in itinere, precisava di avere erogato all’attore la somma di euro 97.304,12.
All’udienza del 9.03.2021 il difensore di parte attrice dichiarava di rinunziare alla domanda nei confronti di tutte le parti, con spese legali integralmente compensate.
L’Assicurazione accettava la rinunzia alla domanda con spese compensate e dichiarava di avere già definito il giudizio.
Il difensore del convenuto, invece, insisteva per la rifusione delle proprie spese processuali.
Il Giudice disponeva, pertanto, procedersi alle prove ammesse e, successivamente, tratteneva la causa in decisione.
L’attore dichiarava di avere rinunciato alla domanda nei confronti di tutte le parti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e per effetto dichiarare compensate le spese di lite.
L’assicurazione accettava la rinunzia alla domanda con spese compensate e concludeva chiedendo che venisse dichiarata nei suoi confronti la cessazione della materia del contendere e chiedeva altresì che il Giudice si pronunciasse sulle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta (proprietario del veicolo).
Quest’ultimo insisteva per la condanna di parte attrice alla refusione delle spese processuali per il principio della soccombenza virtuale.
L’A****a concludeva chiedendo che venisse dichiarata nei suoi confronti la cessazione della materia del contendere tra A****a e parti convenute.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti in causa.
Con riguardo a parte convenuta, poiché ha insistito per la refusione delle spese processuali in proprio favore, viene deciso sulle stesse in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, il Tribunale ritiene che se parte attrice non avesse rinunziato alla domanda, la stessa sarebbe stata rigettata.
La controversia ha ad oggetto la richiesta di parte attrice al risarcimento danni nei confronti di parti convenute a seguito del sinistro stradale occorso in data 6.2.2017 in Milano.
L’evento si verificava in prossimità dell’intersezione tra Viale Bezzi e via Trivulzio.
Risulta provato dalle dichiarazioni testimoniali e dalle videoriprese delle telecamere esterne che il convenuto procedeva nella Viale Bezzi con direzione di marcia Piazza Napoli, a bordo della Fiat 500, sulla corsia più a sinistra ove era consentita solamente la svolta a sinistra.
Quando il semaforo segnava luce verde per chi proseguiva nella direzione di marcia verso Piazza Napoli, il convenuto impegnava l’incrocio sebbene il semaforo proiettasse luce rossa per la propria corsia e, certamente, il semaforo proiettava luce rossa anche per l’attore, che si trovava a bordo del motociclo Kymco, che si immetteva nell’incrocio provenendo da destra rispetto alla direzione di marcia.
Il teste ha aggiunto che la Fiat 500 del convenuto procedeva sulla corsia centrale, ma le immagini delle telecamere hanno comprovato che l’auto Fiat 500 procedesse sulla corsia più a sinistra.
Ergo, il Tribunale condivide le conclusioni della Polizia Municipale del Comune di Milano, nella relazione incidente stradale, secondo cui ” si può ritenere quindi che sia il conducente del veicolo A che il conducente del veicolo B, verosimilmente, proseguivano la marcia nonostante il diniego della lanterna semaforica, contravvenendo così alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 146 del vigente C. d.s. “.
In base al principio della soccombenza virtuale sarebbe stata dichiarata la concorrente pari responsabilità al 50% sia dell’attore che del convenuto.
Tuttavia, viene rilevato che, in ordine al quantum debeatur, l’Inail ha indennizzato integralmente l’attore per il danno subito in conseguenza de l sinistro oggetto di causa.
L’Istituto ha depositato documentazione dalla quale risulta l’erogazione dell’importo di euro 97.304,12 per le prestazioni:
– Indennità temporanea per euro 15.141,01;
– Valore capitale della rendita calcolato al 25.02.2019 per Euro 76.148,63;
– Acconti e ratei per Euro 5.972,94;
– Visita specialistica per Euro 10,55;
– Visita accertamento postumi per Euro 30,99.
Inoltre, risulta che la somma capitalizzata per l’indennizzo relativo al solo danno biologico permanente sia di euro 30.476,88.
Ebbene, secondo la giurisprudenza è pacifico che la rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Istituto per infortunio in itinere costituisce una prestazione economica a carattere indennitario e persegue lo scopo di precludere all’assicurato -danneggiato il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
La rendita Inail corrisposta soddisfa, neutralizzandolo, il danno subito, al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore dell’infortunio in itinere subito dal lavoratore.
Conseguentemente, il danneggiato avrebbe potuto richiedere solamente il danno differenziale, ossia il danno risarcibile al lavoratore e corrispondente alla differenza tra l’indennizzo Inail riconosciuto e l’ammontare del risarcimento complessivo, spettategli sulla base delle norme civilistiche.
Invece, il danno subito dall’attore risulta essere stato risarcito integralmente.
L’Inail ha erogato una somma di gran lunga superiore a quanto astrattamente liquidabile secondo la valutazione del CTP di parte attrice, e della complessiva somma quantificata in atto di citazione (ma non accertata in giudizio) in euro 58.000,00.
Considerata la pari responsabilità del 50 %, il credito risarcitorio fatto valere dall’attore risulta estinto in conseguenza degli indennizzi predetti.
Oltretutto, nel novembre 2018, l’Inail si surrogava ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei diritti dell’attore e chiedeva all’Assicurazione il rimborso di quanto versato all’attore e di quanto capitalizzato per circa euro 99.500,00.
Ter tutte tali ragioni la domanda dell’attore sarebbe stata rigettata, in quanto non sussiste alcun altro danno risarcibile in conseguenza degli indennizzi già incamerati.
Consegue dunque alla soccombenza virtuale la condanna di parte attrice a rifondere alla parte convenuta (proprietario del veicolo) le spese processuali che vengono liquidate in euro 6.800,00 oltre accessori.
Avv. Emanuela Foligno
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