Il CTU ha riconosciuto l’invalidità civile nella misura del 100%, con esclusione dei requisiti per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento e per lo status di handicap grave (Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 396/2021 del 15/09/2021 RG n. 980/2019)
Viene adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo onde ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento o, in subordine, il riconoscimento dell’invalidità pari al 100%; riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992.
L’uomo proponeva, nel 2018, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento o, in subordine, il riconoscimento dell’invalidità pari al 100%; riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992, allegando che la domanda amministrativa era stata disattesa per insussistenza dei requisiti prescritti.
Il CTU riteneva che il quadro patologico non era tale da rappresentare una situazione di totale inabilità ed impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e un bisogno di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita e riconosceva una invalidità con percentuale dell’83%
Il ricorrente contesta le conclusioni della CTU e propone rituale opposizione, sulla cui scorta il Giudice dispone la rinnovazione della CTU Medico-Legale.
Preliminarmente il Giudice evidenzia che l’ambito del giudizio di opposizione è limitato all’accertamento della sussistenza del requisito sanitario e che la seconda eventuale fase del giudizio in materia di accertamento sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, posto che la legge espressamente prevede che, a seguito del deposito dell’atto di dissenso, possa essere proposto ricorso al solo ed esplicito fine di « contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio », prescrivendo anche che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contesta zione ».
Conseguentemente, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al Giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Tra i motivi di contestazione delle conclusioni della CTU possono farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal Consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto a depositare la perizia e a rassegnare le conclusioni ivi contenute.
Ciò detto, il ricorrente ha eccepito la non adeguata valutazione delle sue patologie, sulla base delle deduzioni del proprio CTP dott. Calabrese, secondo cui il CTU non avrebbe valutato la documentazione medica.
Ebbene, sulla scorta della rinnovata CTU risulta accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, con esclusione dell’accompagnamento e dello stato di handicap grave.
Il CTU ha evidenziato:
” Per parte ricorrente NON ci sono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell’Indennità di accompagnamento. Parte ricorrente SI è invalido civile con totale inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 12D L. 30.01.1971 n. 5 conv. in L. 30.03.1971 n. 118 con decorrenza da dicembre 2020. Per parte ricorrente NON ci sono i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di handicap ex art. 3 comma 3 l. 05.02.1992 n. 104. “.
La domanda viene accolta parzialmente, limitatamente alla sussistenza del requisito sanitario in relazione all’invalidità civile con totale inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 12D L. 30.01.1971 n. 5 conv. in L. 30.03.1971 n. 118 con decorrenza da dicembre 2020.
In ragione dell’accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento di un solo requisito tra i tre richiesti, le spese di lite e di CTU vengono compensate.
Conclusivamente, il Giudice del Lavoro, accoglie parzialmente l’opposizione e dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dell’invalidità civile con totale inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 12D L. 30.01.1971 n. 5 conv. in L. 30.03.1971 n. 118 con decorrenza da dicembre 2020.
Avv. Emanuela Foligno
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