Viene escluso che il comportamento del lavoratore infortunatosi sia tale da costituire un rischio elettivo, in quanto lo stesso stava svolgendo le proprie mansioni unitamente agli altri marinai (Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 504/2021 del 14/09/2021)
Il ricorrente, deduce di avere lavorato quale pescatore sino al 09/01/2018; che mentre era al lavoro sulla motopesca ha subito un infortunio a causa dello sganciamento repentino di un rapido che colpendolo alla mano destra, gli causava l’amputazione della falange del dito medio; che in conseguenza di tale amputazione traumatica veniva sottoposto ad intervento chirurgico di regolarizzazione ed in data 7/9/2017 l’Inail accertava: “amputazione FU; rigidità IF”, riconoscendo un danno biologico permanente pari al 4%, oltre ad una inabilità temporanea assoluta al lavoro per il periodo dal 02/06/2017 al 05/09/2017; che la società datrice risulta cancellata per scioglimento senza messa in liquidazione in data 03/01/2019 sicché delle conseguenze dell’infortunio è responsabile il socio accomandatario per l’omessa predisposizione delle cautele che avrebbero impedito l’evento.
Il Giudice dispone l’audizione testimoniale, l’interrogatorio libero/formale delle parti e l’espletamento di CTU medico legale.
Il ricorrente interrogato liberamente ha precisato “mi sono infortunato sull’ultimo rapido che avevamo salpato. (…) questo rapido lo avevamo salpato rovescio cioè con i chiodi verso l’alto. Dopo aver scaricato il pesce – operazione durante la quale io e altro lavoratore eravamo a poppa – abbiamo buttato in mare la rete a questo punto dovevamo scavalcare il rampone spostandoci verso prora. Poiché il rampone era rovescio, con i chiodi verso l’alto mi sono appoggiato con la mano destra sulla banda della barca, ho scavalcato con la gamba sinistra in quel momento si è mosso il rampone, mi si è agganciato il guanto sulla slitta e le sono andato dietro e la mano o meglio il dito è rimasto incastrato tra la slitta e la banda . Guadando [la] poppa io mi trovavo a sinistra”.
Ed ancora: “a destra aveva già scavalcato l’altro marinaio, io mi ero attardato perché c’era del pesce ancora impigliato nella rete, può darsi che nel momento in cui io stavo scavalcando lui si sia messo a raddrizzare un chiodo storto in effetti gli altri due pescatori stavano facendo qualcosa, ma io non ho guardato cosa facessero di preciso perché stavo saltando. (…) l’operazione di scavalcare il rampone la facciamo ogni volta che salpiamo il rapido, però se il rampone è dritto cioè con i chiodi in basso non ci sono problemi perché ci si può appoggiare sullo stesso rampone, il problema è stato che il rapido era rovescio, purtroppo a volte accade che venga salpato rovescio, perché a causa del mare si gira . Se è tra i primi tre prima di ributtarlo a mare il rapido viene girato per il verso giusto, invece in questo caso essendo l’ultimo lo si lascia così perché viene subito buttato a mare. (…) non avevamo mai fatto corsi sulla sicurezza del lavoro prima dell’infortunio. (…) come dpi avevo gli stivali antifortunistici e i guanti in gomma resistente contro il taglio ma non contro lo schiacciamento “; ha inoltre chiarito ” (…) è vero che la manovra corretta è quella di salpare il rapido dritto cioè con i chiodi in basso, però per velocizzare il lavoro si fa come abbiamo fatto noi, succede su tutti i pescherecci. Non ricordo se il datore ci ha detto espressamente di non salpare il rapido rovesciato, però è vero che questa è una manovra che non si dovrebbe fare”.
Il datore di lavoro ha riferito “io ero a bordo, ho compiti di comandante. (…) [do] sempre come indicazione di salpare i rapidi dritti. (…) i rapidi arrivano uno alla volta a distanza di circa 5 minuti e tutta la manovra dura circa 25 minuti, intendo dire salpare i rapidi, scaricarli e ributtarli in mare. Io non sono in grado di vedere tutto quello che accade, però ribadisco ho sempre detto di salpare i rapidi dritti . (…) che due marinai stavano sistemando i chiodi me lo hanno detto i marinai, io non potevo vederlo. (…) nel momento in cui mi sono reso conto dell’entità del danno del ricorrente abbiamo salpati immediatamente tutti e quattro i rapidi, che non essendo ancora vuoti sono stati salpati in pochissimi minuti, e ci siamo diretto al porto per portare il ricorrente poi all’ospedale. Ci abbiamo impiegato circa tre ore. Anche sulle modalità con le quali il ricorrente ha scavalcato il rapido non so riferire [pe r] averlo visto, perché dalla mia posizione non sono in grado di vedere cosa fanno i marinai. (…) il rampone nel momento in cui viene calato per poi essere buttato a mare poggia sui detriti e sul pesce che sono appena stati scaricati in coperta. (…) il ricorrente era appena imbarcato, da circa una settimana o poco più , ogni sabato faccio le operazioni di revisionare questi chiodi, e saltare [di] qua e di là del rampone che secondo me già è una attività di informazione e formazione sulla sicurezza nel fare queste operazioni. (…) i dpi sono i guanti e gli stivali antinfortunistici. Non mi è mai accaduto che qualcuno si facesse male superando scavalcando il rampone . Confermo che il rampone non è stabile, come non c’è nulla di stabile sulla barca. Preciso che la slitta è 80 cm x 15 cm quindi non so come il ricorrente si sia potuto impigliare con il guanto. Preciso anche che i lati della slitta diventano molto taglienti”.
Anche sulla scorta delle altre deposizioni testimoniali dei marinai, secondo il Giudice appare provato che il ricorrente si è infortunato in quanto ha dovuto saltare il rapido o rampone (trattasi di una struttura in metallo che effettivamente ricorda una slitta, a detta struttura è attaccata la rete a sacco, nella parte della struttura che deve essere rivolta verso il basso sono allineati una serie di chiodi come se si trattasse di un rastrello, si veda il modellino elaborato dal resistente e acquisito all’udienza del 2/10/2020), atteso che la larghezza di questo prende tutta la larghezza della barca, nel fare questo il ricorrente ha appoggiato la mano destra sulla banda della barca, in quanto il rampone era capovolto con i chiodi verso l’alto anziché verso il basso, ha scavalcato con la gamba sinistra ed in quel momento il rampone si è mosso, il guanto della mano destra probabilmente si è agganciato alla “slitta ” (trattasi delle due bande in metallo più corte perpendicolari a quella sulla quale sono posti i chiodi) trascinando la mano ed il dito è rimasto incastrato tra la slitta e la banda della barca.
Ebbene, il datore di lavoro viene ritenuto responsabile dell’amputazione della falange del lavoratore, in quanto è pacifico che l’organizzazione del lavoro imponesse di saltare il rapido/rampone da poppa a prua, operazione questa che comporta la necessità di appoggiare le mani da qualche parte esponendo il lavoratore a rischi quale quello che poi si è verificato in concreto al ricorrente.
Non è un esimente la circostanza che il rapido/rampone fosse girato con i chiodi verso l’alto, sia perché in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, la condotta incauta del lavoratore non esonera da responsabilità il datore di lavoro, ma riduce l’entità del danno, sia perché il fattore di rischio è dato proprio dalla necessità di scavalcare il rapido da poppa a prua, con necessità di appoggiarsi da quale parte.
Ed ancora, la circostanza che non si sia mai verificato un infortunio dello stesso genere, non esclude che la manovra sia pericolosa.
Il fatto che il rampone fosse girato con i chiodi verso l’alto ha concorso a determinare l’infortunio, in quanto il ricorrente non ha potuto appoggiarsi sopra alla barra trasversale (essendoci i chiodi).
Lo stesso ricorrente ha ammesso che il rapido andrebbe issato e poi ributtato in mare girato con i chiodi verso il basso ed uno dei testi ha spiegato come ciò deve essere fatto – utilizzando un gancio detto ghia – ma come ammesso anche dai testi non sempre ciò accade, in ragione della velocità con cui si eseguono le operazioni, ove lo stesso resistente ha riferito che «ogni giorno ne facciamo circa 12 -13 mediamente a volte si arriva anche a 16 -17 -18».
Il consulente esterno per la sicurezza, ha riferito che “annualmente veniva fatta la revisione del documento di valutazione dei rischi, e ogni anno veniva fatta una riunione dal datore di lavoro con l’equipaggio, io a volte venivo chiamato non c’è traccia di questa mia presenza, procuravo i materiali al datore di lavoro. (…) non ricordo con precisione se all’interno del DVR si è considerato l’uso del rampone, comunque poi è stato fatto un manuale specifico non ricordo se prima o dopo la data dell’incedente, più specificamente su tutte le attrezzature a bordo. L’uso del rampone era conosciuto dall’equipaggio. (…) a bordo c’era la cartellonistica di sicurezza completa, si tratta della parte anticendio che quella relativa all’uso dei dpi, vi sono sia cartelli di prescrizione, avvertimento e la segnaletica di emergenza. (…) normalmente sono previsti come d.p.i. guanti e stivali protettivi sia per la protezione dall’acqua che antinfortunistici, poi per chi è a particolare contatto con il rumore ( es macchinisti) le cuffie, poi caschetti e in alcuni casi anche cinture di sicurezza per lavori di manutenzione “in quota”. (…) i guanti sono di gomma rinforzata per proteggere i lavoratori dall’umidità e dall’acqua, e hanno anche una certa resistente ai tagli, per esempio quelli che si possono provocare nella cernita del pesce. Per quanto riguarda tagli sono meno resistente di quelli che per esempio si usano in edilizia, ma il principale rischio cui sono esposti i pescatori è l’umidità. Chi manovra il verricello usa invece i guanti da edilizia perché sono più protettivi per qual tipo di attività. (…) normalmente nell’attività lavorativa il comandante dà disposizioni quotidiane, e quindi a volte non c’è nemmeno necessità di fare corsi in quanto nella quotidianità vengono impartite le disposizioni relative all’uso degli strumenti. (…) i corsi sono comunque importati perché servono a consolidare, a fissare le disposizioni già impartite sulla sicurezza. (…) normalmente le riunioni venivano fatte, ma io non ho partecipato, non ho partecipato nel 2017, io però ho fornito negli anni il materiale e anche predisposto i verbali che peraltro era no richiesti dalla Capitaneria di Porto, è tra le annotazioni di sicurezza” , non ha fornito elementi significativi in ordine alla formazione effettivamente impartita al ricorrente, il quale peraltro risulta essere stato imbarcato appena sei gg prima dell’infortunio.
Dunque, nel DVR il rischio concretizzatisi nell’infortunio, cioè il movimento del rapido nel momento in cui il ricorrente lo saltava che ha portato allo schiacciamento taglio della prima falange del dito medio della mano destra tra “slitta” e banda della barca, ed in generale la necessità di saltare il rapido, non è stato considerato ed analizzato.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 1218 c.c., spetta al datore di lavoro provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, tanto che il fatto ignoto grava sul debitore dell’obbligo di sicurezza; ciò significa che il datore di lavoro, nell’ambito dell’obbligo di sicurezza dell’integrità psicofisica, è tenuto ad adottare le misure nominate e tutte quelle necessarie secondo l’esperienza e l’evoluzione della tecnica, ed altresì è tenuto a vigilare che il lavoratore si attenga alle disposizioni impartite e alle procedure adottate in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattia professionali e utilizzo dei d.p.i.
Ed ancora, è del tutto pacifico che l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale.
E’ anche stato chiarito che il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Sulla scia di tali principi, viene escluso che il comportamento del lavoratore infortunatosi sia tale da costituire un rischio elettivo, in quanto lo stesso stava svolgendo le proprie mansioni unitamente agli altri marinai.
Il CTU ha accertato che ” A seguito dell’incidente ha riportato amputazione della falange ungueale del III dito della mano destra. Per quanto riguarda la durata dell’inabilità temporanea totale , si ritiene che essa si sia protratta per novantasette giorni . Per quel che concerne il danno biologico temporaneo totale , questo si è protratto per due giorni, cui andranno aggiunti ulteriori trenta giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, trenta giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50%, ed infine trentacinque giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%. Il danno biologico permanente è quantificabile nella misura del 4%. Non vi è danno alla capacità lavorativa specifica dell’interessato. Il grado di sofferenza patito dall’interessato è risultato di entità lieve -media per i primi trentadue giorni, di entità lieve per il successivo periodo di malattia (65gg). Attualmente accusa un grado di sofferenza di entità lieve.”
Essendo sotto la soglia del 6%, non interviene l’assicurazione obbligatoria, e applicandosi le Tabelle milanesi viene riconosciuto al ricorrente per danno biologico permanente euro 5.616,00, aumentato per la sofferenza lieve del 25% e quindi complessivamente euro 7.020,00 e per danno biologico temporaneo un totale di euro 5.790,00 , e quindi complessivamente euro 12 .810 ,00.
La Compagnia assicurativa chiamata in causa dal socio accomandatario dovrà rispondere di tale importo, in favore del ricorrente, a titolo di manleva.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in euro 3.591,70, oltre spese forfettarie e accessori, e spese di CTU Medico-Legale.
Avv. Emanuela Foligno
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