Il primo CTU non aveva previsto un restauro dei due elementi dentari, da rinnovare ogni cinque anni circa, per un costo medio compreso tra euro 250-300 ad elemento, considerando integra la validità delle strutture dentarie residue, con rinnovi ogni 5 anni (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1190/2021 del 16/09/2021 RG n. 4143/2016)
La danneggiata dal sinistro stradale, assumendo di avere riportato lesioni personali il giorno 11.10.2013 in Brindisi, ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi il proprietario-conducente del ciclomotore Piaggio e l’impresa di assicurazione garante della RCA. Ha dedotto che mentre attraversava a piedi la via Fulvia sulle apposite strisce pedonali, è stata investita dal e cadeva a terra riportando “algie spalla dx, piede sx, rottura-frattura denti incisivi superiori e trauma mascellare”, per una richiesta risarcitoria complessiva pari ad 14.212,82 euro.
Si costituiva l’Assicurazione contestando la domanda sia nell’ an che nel quantum, subordinatamente ha chiesto di dichiarare la congruità dell’offerta reale, omnia comprensiva, di 1.300,00 euro formulata a tacitazione dei danni.
Il Giudice di Pace, in accoglimento parziale della domanda, condannava la Compagnia assicurativa al pagamento in favore dell’attrice della somma risarcitoria totale di 1.203,77 euro e interessi legali, oltre rifusione delle spese e compensi di lite.
Avverso tale sentenza la donna propone appello sulla base di un unico motivo di gravame, ovvero l’errata determinazione del quantum risarcitorio liquidato in sentenza con riferimento ai danni fisici patiti, chiedendo la condanna di controparte al pagamento dell’importo di euro 13.11 2,82 euro a titolo di residuo risarcimento a lei dovuto, detratto l’importo di 1.300,00 euro inviato dall’assicurazione nella fase stragiudiziale.
Nel corso del giudizio di appello è stata espletata una nuova CTU Medico-Legale e la Corte ritiene l’impugnazione parzialmente fondata.
La danneggiata lamenta, in relazione al quantum, l’erroneità della motivazione addotta dal Giudice di Pace, che non avrebbe rilevato l’omessa considerazione da parte del CTU delle osservazioni mosse alla perizia dal CTP; tanto ha determinato il rigetto della richiesta di riconoscimento di un risarcimento comprensivo della ricostruzione protesica in ceramica dei denti danneggiati anziché in resina.
Preliminarmente il Tribunale osserva che anche la consulenza tecnica, strumento processuale nella disponibilità del giudicante, assume il ruolo di autonomo mezzo di prova, così superando i risultati degli accertamenti eseguiti dal C TP, per cui non occorre procedere ad una analisi dettagliata delle controdeduzioni in questione, atteso che le consulenze di parte, nel processo civile, pur inerendo all’istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova, bensì semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico. Ciò porta a ritenere che la consulenza tecnica può essere utilizzata dal giudice, anche da sola, ai fini della decisione, con l’obbligo di una adeguata motivazione.
Ciò posto, vengono analizzate le concrete modalità di accadimento del sinistro, al fine di comprendere la compatibilità a produrre conseguenze lesive, sia il nesso di causalità tra l’evento, così come di fatto accaduto, e gli effetti traumatizzanti riportati dalla danneggiata.
In primo grado il CTU ha confermato il nesso causale tra le lesioni lamentate (trauma mascellare) e l’investimento subito dalla donna, negando però l’esistenza di postumi di natura permanente, riconoscendo soltanto una inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 7 e di gg. 15 al 50% ed altrettanti al 25% di giorni 15 con spese mediche documentate di 340,00 euro.
Invece, la spesa richiesta dall’attrice per la ricostruzione protesica in ceramica dei due denti incisivi superiori a destra danneggiati, anziché in resina, non è stata riconosciuta dal CTU che ha individuato “la migliore tecnica di ripristino del danno dentario delle fratture parcellari riportate dalla danneggiata, da eseguirsi con una ricostruzione protesica in resina. Ed ha sottolineato che, laddove il composito venisse usato correttamente nelle zone vestibolari dove il carico masticatorio è minimo, avrebbe avuto un’ottima durata da 7 a 10 anni, anche in ragione della consistenza del restauro, che, nel caso in esame era minima, sicchè anche dopo 15 anni il 95% dei restauri viene mantenuto ancora pienamente la sua funzione, laddove vengano rispettate le tecniche di applicazione e le relative procedure”.
Tali conclusioni sono state contestate dalla danneggiata con i motivi di gravame, soprattutto, sotto il profilo delle tecniche indicate dal CTU in primo grado.
Tuttavia, da un attento esame dell’elaborato della CTP di parte attrice, si evince la condivisione della terapia ricostruttiva ortodontica edotta dal CTU; ed infatti a pag. 1 delle osservazioni conferma che: ” il trattamento più indicato in termini di efficienza estetica e al tempo stesso di minima invasività è rappresentato dalla ricostruzione in resina composita, in grado di riprodurre, senza alterazioni e ulteriore sacrificio di struttura dentaria, la porzione di dentina e smalto mancante, così come in effetti già eseguito nel caso specifico”.
Tuttavia, a differenza del primo CTU, che ha concluso con la previsione, soltanto, di 5/6 rinnovi complessivi nell’arco della vita della periziata, la CTP ha, invece, ritenuto che “data l’età della donna (27 anni), e rilevato che il primo restauro è stato eseguito nel 2013 a causa della naturale abrasione e degradazione del materiale composito, detto trattamento avrebbe subito rinnovi periodici (considerandone la durata media di 5 anni) con la tecnica conservativa per cinque volte, fino a 52 anni della paziente, età nella quale si potrebbe rendere necessaria la ricostruzione protesica in ceramica”.
Nella nuova CTU si legge “la frattura coronale smalto dentale dei due denti interessati, considerando l’entità e le dimensioni delle lesioni, segue il protocollo di ricostruzione in resina composita, con un rinnovo mediamente ogni 5 anni, considerando che, nel caso in oggetto, le tecniche di odontoiatria conservativa -restaurativa, secondo le ultime linee guida, rappresentano la soluzione più indicata in termini di scarsa invasività, minimo sacrificio della struttura dentaria, ottima risoluzione estetica. Il trattamento restaurativo in resina composita richiede, per le stesse caratteristiche del materiale, dell’ambiente salivare e delle tensioni a cui è sottoposto, dei rinnovi periodici ogni cinque anni circa”.
Ne consegue che la ricostruzione protesica in resina, anziché in ceramica, degli elementi dentari danneggiati, come rilevato dal primo CTU deve essere confermata.
Tuttavia, precisa il secondo CTU che ” per quanto riguarda la valutazione dei costi, secondo un tariffario di riferimento approvato da una associazione di liberi professionisti, si può prevedere un restauro dei due elementi dentari, da rinnovare ogni cinque anni circa, per un costo medio compreso tra euro 250-300 ad elemento, considerando integra la validità delle strutture dentarie residue, con rinnovi ogni 5 anni. Pertanto, utilizzando tale criterio di valutazione e considerando cinque rinnovi complessivi dell’arco di vita della periziata fino all’età di 52 anni, il danno dentario risulta essere pari a 3.000,00 euro (300,00 euro x 2 denti x 5 rinnovi)”.
Il Tribunale, condivide le valutazioni e le conclusioni della CTU e ritiene parzialmente fondato il gravame, nella misura di euro 3.000,00 oltre interessi.
Infine, atteso l’esito del giudizio significativamente inferiore rispetto alla richiesta attorea, le spese ed i compensi di lite dei due gradi di giudizio vengono compensati nella misura del 50%, ponendo la residua parte a carico della soccombenza.
Riassumendo, il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, accoglie parzialmente l’appello e condanna in solido i convenuti a risarcire all’attrice la somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali, compensa nella misura di ½ le spese del doppio grado di giudizio e condanna i convenuti al pagamento delle spese e compensi dei due gradi di giudizio che, già detratta la percentuale compensata, ammonta a 750,00 euro, oltre le spese generali e accessori, pone le spese peritali in solido a carico delle parti nella stessa misura percentuale.
Avv. Emanuela Foligno
Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui
Leggi anche:
Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale





