L’incidenza della condotta del pedone in caso di caduta per buca stradale

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pedone travolto su una strada statale

Il danneggiato avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, peraltro proprio in prossimità del cordolo del marciapiede, in modo tale da accorgersi della buca che rendeva facilmente prevedibile ed evitabile il prodursi del danno (Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 2610/2021 del 30/09/2021-RG n. 11423/2016 Repert. n. 3606/2021 del 30/09/2021)

Il Giudice di Pace di Gallipoli rigettava la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Gallipoli per i danni subiti in seguito alla caduta per buca stradale nel centro abitato, non visibile e non segnalata.

Il danneggiato si duole della mancata ammissione delle prove orali e della errata valutazione dei presupposti di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c.

Il Tribunale ritiene l’appello infondato.

Incombe al danneggiato l’onere di un’opzione chiara tra l’azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., e quella della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati” (Cass. n. 2481/2018).

Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, ma appunto e per quanto detto rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: l’imprevedibilità comporta pure la non evitabilità dell’evento.

La condotta del Comune di Gallipoli viene censurata ai sensi dell’art. 2051 c.c.; ad ogni modo, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia, quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato, può o atteggiarsi a concorso causale colposo, ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode.

In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Pertanto, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima, o se vi sia concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.

Quando la situazione sia superabile mediante l’adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito.

Nel tal caso, il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento: la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., primo comma.

L’incidente lamentato, ovvero la caduta per buca stradale, è avvenuto in orario diurno – ore 17.30 del 23.6.2012 – in un punto in cui la via percorsa risultava ben visibile e illuminata dalla luce naturale.

Le fotografie depositate nel giudizio di primo grado rappresentano un’ampia e profonda sconnessione, accentuata dalla disomogeneità cromatica della sede stradale, dovuta alla presenza di breccia e di vegetazione spontanea tra una mattonella e l’altra.

Indipendentemente dalla presenza di automobili parcheggiate a lato del marciapiede, la buca appariva complessivamente così ampia ed evidente da rendere superflua la segnalazione agli utenti della strada.

Difatti, la piena visibilità della sconnessione attenua le caratteristiche di pericolosità ed insidiosità della cosa.

Quindi, il danneggiato avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, peraltro proprio in prossimità del cordolo del marciapiede, in modo tale da accorgersi della buca che rendeva facilmente prevedibile ed evitabile il prodursi del danno.

L’appello viene rigettato.

L’appellante viene condannato al pagamento delle spese di giudizio e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Avv. Emanuela Foligno

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