Trauma da schiacciamento e decesso del lavoratore

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Trauma da schiacciamento e decesso del lavoratore

Trauma da schiacciamento e decesso del lavoratore: viene contestato che il lavoratore deceduto fosse il preposto alla sicurezza (Cassazione Cvile, sez. III, 29/03/2022, n.10149).

Trauma da schiacciamento avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro in un cantiere in cui la vittima lavorava in qualità di preposto e capo cantiere. Il decesso avveniva a seguito delle gravissime lesioni per trauma da schiacciamento riportate per essere stato colpito da un parapetto nel corso di un’operazione di svitamento dei bulloni che lo mantenevano unito alla trave di varo.

Vengono citati a giudizio la società appaltatrice dei lavori e il datore di lavoro, il direttore di cantiere e il preposto alla sicurezza, onde vederli condannati al ristoro dei danni conseguenti al decesso del lavoratore.

Esclusa la responsabilità del datore di lavoro, il Tribunale condannava gli altri convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendo che la funzione di preposto alla sicurezza, svolta dal lavoratore deceduto, non rilevasse quale causa di esonero da responsabilità datoriale, in quanto la vittima era essa stessa impegnata nello svolgimento dell’attività su cui avrebbe dovuto vigilare.

La Corte di Appello di Trieste ha escluso che potesse “ravvisarsi alcun profilo di colpa ai sensi dell’art. 2087 c.c., in capo al datore di lavoro e ai soggetti da questi delegati, dal momento che il lavoratore deceduto per trauma da schiacciamento, risultava essere nella fattispecie sia capo squadra, sia preposto alla sicurezza di turno in cantiere e dal momento che lo stesso era venuto meno ai conseguenti doveri, correlati alla propria posizione di garante, di adottare e far adottare da parte degli operai a lui sottoposti (…) le previste procedure di sicurezza”.

Ha concluso la Corte territoriale che “la sopravvenuta inadeguatezza delle misure di prevenzione non può ritenersi correlata ad una violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro e sui suoi delegati, essendo nella fattispecie stata diretta conseguenza di un imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive rispetto a quelle previste nel piano operativo di sicurezza, come tale ricadente nella esclusiva sfera di responsabilità dello stesso preposto alla sicurezza”.

La decisione viene impugnata in Cassazione dove viene censurato che il lavoratore deceduto per trauma da schiacciamento potesse svolgere attività di preposto alla sicurezza anche rispetto alle attività lavorative da lui stesso compiute.

In altri termini, secondo i ricorrenti, i poteri di controllo e sorveglianza a tutela del lavoratore sono connotati da “una proiezione verso l’esterno dell’individuo che li attua” e comportano che debbano essere esercitati da un soggetto nei confronti di altri e non di sé stesso; sostiene che “l’attribuzione al preposto di un obbligo di auto-vigilanza sulle mansioni operative da lui svolte, con conseguente cumulo, in capo al medesimo, dei ruoli di controllore e controllato, rappresenta inammissibile deviazione rispetto alle finalità dell’impianto normativo tale da privare di effettività, almeno nei suoi confronti, la tutela approntata dal legislatore, verificandosi peraltro un’iniqua differenziazione di trattamento rispetto ad altri lavoratori, che possono contare sull’affiancamento di un preposto alla sicurezza”; richiama, al riguardo, precedenti di legittimità in sede penale secondo cui “il preposto che è personalmente impegnato nell’esecuzione di lavori che dovrebbero da lui essere solamente sorvegliati e diretti perde il ruolo di soggetto garante del bene tutelato e diventa oggetto della tutela giuridica” che incombe al datore di lavoro e ai dirigenti destinatari delle norme in materia antinfortunistica (Cass. Pen. 4597/1999).

Ed ancora, i ricorrenti deducono l’omesso esame di fatti decisivi, individuati – sub a) – nel fatto che al momento dell’infortunio non era presente un preposto alla sicurezza che vigilasse sull’attività lavorativa del lavoratore deceduto e – sub b) – nella circostanza che, nel giorno dell’infortunio, il personale società appaltatrice era giunto in cantiere in orari differenti e in ordine sparso.

Gli Ermellini, all’esito della discussione in Camera di consiglio, ritengono opportuno, in ragione delle questioni giuridiche sottese al ricorso e alla loro possibile rilevanza nomofilattica, di rimettere il fascicolo alla trattazione in pubblica udienza.

Avv. Emanuela Foligno

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