Caduta nel parco giochi comunale e prova idonea

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Caduta nel parco giochi e prova idonea ai fini della responsabilità

Caduta nel parco giochi comunale della bambina e lamentata responsabilità del Comune (Cass. civ., sez. VI – 3, 20 aprile 2022, n. 12549).

Caduta nel parco comunale da parte della bambina induce i genitori a invocare il riconoscimento di responsabilità il capo al Comune gestore del parco giochi.

La Corte di Appello de l’Aquila, respingeva il gravame esperito contro la sentenza del Tribunale di Avezzano che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro il Comune ex art. 2051 c.c. per la caduta nel parco giochi di una bambina.

I ricorrenti riferiscono che veniva citato in giudizio il Comune perché fosse condannato a risarcire i danni subiti dalla figlia, a causa della caduta da un gioco, esistente all’interno di un parco comunale, sul quale risultava presente una sostanza oleosa, che impediva una presa adeguata dello stesso.

Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo il Comune esente da ogni responsabilità per l’accaduto, da ascrivere, invece, agli adulti che avrebbero dovuto vigilare sulla minore.

Anche la Corte d’Appello rigettava il gravame con la medesima motivazione.

In Cassazione viene lamentata la errata applicazione delle norme sulla responsabilità per custodia e ciò “per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che il sinistro fosse attribuibile alla condotta della bambina o degli adulti che la accompagnavano”; come secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo non avendo l’Appello valorizzato le dichiarazioni testimoniali.

Tuttavia, le doglianze non sono ammissibili.

La Corte d’Appello, correttamente,  ha dato seguito al principio secondo cui “l’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto” – non si connota, di per sé, “per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti”, i quali, “in un parco giochi”, devono “avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l’esistenza di una situazione di pencolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare”.

Invece, per quanto concerne la censura inerente l’omesso esame di elementi istruttori, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La dedotta, e non provata,  presenza della sostanza oleosa sull’attrezzatura è stata presa in considerazione dalla Corte, e poi risultata, comunque, non dirimente, nè provata.

In buona sostanza, nell’ipotesi di caduta nel parco giochi, la responsabilità è dei genitori (o di differenti adulti accompagnatori), che avrebbero dovuto essere attenti alle attività di gioco della bambina, valutandone astrattamente la pericolosità.

Gli Ermellini, infine, ribadiscono con vigore, che la utilizzazione delle strutture all’interno di un parco giochi non è caratterizzata da particolari pericolosità e che tutte le attrezzatture devono essere sempre utilizzate dai bambini sotto la vigilanza di adulti.

Per tali ragioni anche la Cassazione conferma che la caduta nel parco giochi della bambina non è ascrivibile a responsabilità del Comune, essendo stato escluso un cattivo funzionamento, e/o inidoneità, dell’attrezzatura in questione.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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