Precipita nella scarpata a causa del mancato contenimento del guard rail (Tribunale Patti, sez. I, 27/05/2022, n.400).
Precipita nella scarpata a causa del guard rail non a norma e cita a giudizio il Comune.
Il danneggiato cita a giudizio il Comune per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni, pari a complessivi di euro 21.500,00 subiti a causa del sinistro avvenuto in data 28.7.2011 allorquando verso le ore 00,20, perde il controllo dell’automobile con a bordo le figlie, ed uscendo da una curva imboccava un rettilineo dopodichè, urtando con un guard rail, ritenuto non a norma ed inidoneo a trattenere il mezzo, precipita nella scarpata adiacente in un fossato.
Il comune contesta le domande attoree e deduce che l’evento è ascrivibile a responsabilità del conducente del veicolo e non al guard rail, o alle condizioni del manto stradale ben mantenuto secondo le risultanze del verbale di sopralluogo dei Vigili Urbani.
La domanda dell’attore viene parzialmente accolta.
Pacifica la dinamica del sinistro, in particolare del veicolo del danneggiato che precipita nella scarpata, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (guard rail e/o barriere), indipendentemente dalla sua estensione.
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
Nello specifico, in caso di incidente stradale, i danni causati da un difettoso, assente, inadeguato, o non a norma, guard-rail devono essere risarciti dall’ente proprietario della strada. E’ infatti compito del proprietario della strada (Comune, Provincia, Anas, ecc.) garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti ed adottare tutte le opere necessarie, gestione e manutenzione comprese, per evitare che il tratto stradale possa essere un pericolo per chi lo percorre.
La sola predisposizione ed installazione di un guard-rail come barriera di contenimento laterale non è sufficiente ad adempiere questo dovere; l’ente proprietario deve infatti provvedere innanzitutto a collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli in osservanza di determinati standard di sicurezza e, in ogni caso, ad un costante controllo, nonché all’opportuna ed adeguata manutenzione nel tempo per evitare che possa comportare dei rischi per gli utenti.
Non rileva l’eventuale condotta errata e colposa dell’automobilista, del motociclista e di qualsiasi altro utente, dovendosi escludere il caso fortuito quando si verifica un danno derivante da un veicolo che precipita nella scarpata o un burrone, a causa di una barriera di contenimento inadeguata. In quest’ipotesi, anche qualora la condotta colposa del guidatore abbia contribuito alla causazione del danno, siffatta condotta non è comunque idonea a costituire il caso fortuito.
La CTU ha accertato che il guard-rail di cui si discute non è conforme alla vigente normativa in materia e, conseguentemente, non è idoneo a svolgere in modo adeguato la propria funzione di contenimento.
Tuttavia, il danneggiato non fornito la prova dei danni subiti al mezzo in conseguenza del sinistro del 28.7.2011 limitandosi a dedurre la sua rottamazione e non provando né con rilievi fotografici, né con perizie, né con i testi escussi che nulla hanno saputo riferire di preciso sui danni all’auto, né con altro mezzo, il quantum da liquidarsi per il danno materiale
Le lesioni personali, invece, vengono liquidate nella misura del 2% del danno permanente accertato dal CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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