Caduta dal ponteggio non fissato correttamente (Tribunale Teramo, Sezione lavoro, sentenza n. 475 del 15 dicembre 2021).
Caduta dal ponteggio e deduce la responsabilità sia del datore di lavoro, sia del committente.
La decisione a commento, seguendo il recente indirizzo giurisprudenziale, afferma che in caso di subappalto, risponde in via solidale il datore di lavoro e il committente per l’inadempimento degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro.
Con ricorso il lavoratore cita a giudizio il proprio datore di lavoro subappaltatore, la società committente e la società responsabile della installazione del ponteggio su cui avveniva l’infortunio deducendone la concorrente responsabilità nella causazione dell’infortunio.
Nello specifico, il lavoratore deduce la caduta dal ponteggio non fissato correttamente che causava la caduta dall’alto, allorquando stava lavorando al terzo piano del fabbricato oggetto di lavori, su un ponteggio metallico fisso esterno alla costruzione, privo di qualsiasi protezione quale un idoneo parapetto e tavole fermapiede, a circa 6 metri dal suolo, quando improvvisamente, a causa del movimento di un pannello del piano di calpestio del ponteggio non fissato in modo idoneo, cadeva nel vuoto e precipitava al suolo dove veniva colpito da un pannello metallico anch’esso caduto dall’alto.
La caduta provocava “politrauma con fratture multiple della teca cranica ed emorragia extracerebrale, nonché fratture vertebrali multiple, contusioni polmonari, frattura pluriframmentaria del soma di C6 e D7 e frattura composta del corpo sternale” che comportavano il ricovero in prognosi riservata e intervento chirurgico d’urgenza di craniotomia per l’evacuazione di ematoma epidurale parietale sx.
A seguito di sopralluogo dei Tecnici dell’Asl veniva accertato che l’impalcatura dalla quale precipitava il lavoratore era incompleta e con pericolose aperture verso il vuoto, mancanza di sottoponti e di parapetti.
La CTU svolta nel procedimento penale rilevava che il ponteggio era stato installato senza una corretta progettazione e senza la necessaria predisposizione del piano di montaggio e smontaggio e segnalava le numerose carenze già rilevate dai tecnici dell’Asl.
Pacifica la dinamica della caduta dal ponteggio dell’operaio, il Tribunale passa al vaglio l’apporto delle singole condotte dei convenuti onde accertarne il rispettivo grado responsabilità.
Il ponteggio veniva installato da società esterna incaricata dal datore di lavoro dell’infortunato e tale installazione è risultata inidonea sia dal CTU, che dai Tecnici dell’Asl.
Ne deriva che l’infortunio lamentato è stato causato dalla irregolare installazione e manutenzione del ponteggio metallico sui cui si trovava il ricorrente, le cui evidenti irregolarità e non conformità strutturali hanno determinato la caduta del lavoratore, dovuta, in particolare, al mancato idoneo fissaggio dei pannelli del calpestio dell’impalcatura.
Ciò posto, anche la società datrice di lavoro è da dichiararsi responsabile per la violazione delle disposizioni di cui al T.U. 81/08, come peraltro contestate con il verbale di ispezione del 7.9.2011 dell’Asl.
In conclusione, il Tribunale accertato il grado di responsabilità del datore di lavoro, della committente e dell’installatore dei ponteggi, assegna a ciascuno di essi un grado di responsabilità pari al 33,33%.
In conclusione il Tribunale condanna i convenuti in via solidale al risarcimento nei confronti del lavoratore della somma complessiva di euro 260.498,80 a titolo di danno non patrimoniale differenziale ed euro 67.564,43 a titolo di danno patrimoniale differenziale.
Avv. Emanuela Foligno
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