Presenza di un materasso sulla strada e dedotta responsabilità del Comune per l’avvenuto sinistro.

Presenza di un materasso sulla strada: è responsabile il Comune? (Cass. civ., sez. VI – 3,  21 ottobre 2022, n. 31006).

I Giudici di merito escludono la responsabilità del Comune convenuto per violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c. derivanti dal sinistro stradale patito dal motociclista.

In particolare, nei giudizi di merito, viene data rilevanza, ai fini della sussistenza del caso fortuito, alla condotta imprudente e disattenta del motocilista.

Il sinistro avveniva, allorquando il motocilista si trovava sulla carreggiata un materasso e nel tentativo di evitarlo, ponendosi ai margini della carreggiata imbrattati da pietrisco, non riusciva a evitare la caduta.

La vicenda approda in Cassazione dopo una doppia conforme di merito.

In entrambi i gradi di merito veniva data rilevanza alla condotta di guida imprudente dello stesso danneggiato, a nulla rilevando la presenza di un materasso e di pietrisco sulla strada.

La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che rigettava la domanda per la condanna della Provincia di Salerno o del Comune di Cava dei Tirreni al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato la correttezza della decisione del primo Giudice nella parte in cui aveva rilevato come il sinistro stradale dedotto in giudizio dall’attore fosse stato provocato in via esclusiva dalla relativa condotta di guida disattenta e imprudente, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l’imputazione di alcuna responsabilità a carico delle amministrazioni convenute ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Il danneggiato censura che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’andamento curvilineo della strada percorsa al momento del sinistro e della conseguente impossibilita di prevedere la situazione di pericolo e di evitarla.

Sempre secondo la tesi del motociclista, sarebbe errata l’esclusiva responsabilità ascrittagli in violazione delle norme sugli obblighi di custodia.

Gli Ermellini evidenziano gli elementi di prova acquisiti nei giudizi di merito e ribadiscono, che correttamente i Giudici di appello hanno ravvisato “gli estremi di una condotta di guida del motociclista del tutto disattenta e imprudente”.

Inoltre, il sinistro è avvenuto in orario con ottime condizioni di visibilità, in una strada ben conosciuta dal danneggiato, di talchè, il motociclista aveva la concreta possibilità di percepire la vistosa presenza di un materasso e anche del brecciame sul manto di copertura.

Osserva la Suprema Corte “che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l’efficacia condizionante”.

Conclusivamente viene ribadita la responsabilità esclusiva del danneggiato per guida disattenta e imprudente tale da assumere un’idoneità causale suscettibile di interrompere ogni nesso con gli aspetti di pericolosità della strada in custodia del Comune.  

Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Paralisi degli arti inferiori per infortunio in itinere

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui