Sinistro stradale causato dalla pavimentazione in massello sconnessa (Tribunale Milano, Sentenza n. 9763/2021 del 25/11/2021).
Sinistro stradale causato dalla pavimentazione del centro storico sconnessa.
La decisione a commento si presenta interessante, al di là della responsabilità per cosa in custodia oggetto della domanda, per il seguente principio espresso: “ Il rifiuto di parte attrice alla proposta conciliativa del Giudice viene valutato in punto spese in quanto tale rifiuto ha imposto una complessa istruttoria che ha condotto all’accertamento di un danno risarcibile superiore all’importo della proposta in misura del tutto marginale”.
Viene citato in giudizio il Comune onde vederne accertata la responsabilità per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale causato da un massello fuori sede lungo una strada lastricata a pavé, che provocava sia danni al veicolo che lesioni personali al conducente.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva del Comune nella causazione del sinistro stradale e rimetteva la causa sul ruolo per la quantificazione dei danni.
Il CTU ha quantificato nel 1% il grado di invalidità permanente del conducente del veicolo in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 40 i giorni di inabilità temporanea, di cui 10 di inabilità parziale al 75%, 10 di inabilità parziale al 50% e 20 di inabilità parziale al 25%.
Non viene riconosciuto alcun aumento a titolo di personalizzazione in quanto la lesione patita non ha causato una sofferenza psico -fisica di particolare intensità, né ha inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, non avendo parte attrice allegato e dimostrato né la sofferenza intensa, né circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito più grave rispetto alla conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Complessivamente, il danno non patrimoniale risarcibile all’attore viene quantificato in euro 1.502,85, oltre ad euro 990,75 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Le spese sostenute per il noleggio di auto sostitutiva vengono riconosciute soltanto in parte. Ritiene il Tribunale che il noleggio di auto sostitutiva per quasi due mesi non sia coerente e compatibile con i danni subiti dal veicolo e con i tempi necessari per la sua riparazione, non avendo parte attrice dimostrato l’assoluta necessità di un fermo tecnico così prolungato, a fronte di circa 14 ore di manodopera indicate dal CTU e di 17 ore di manodopera fatturate dal carrozziere stesso.
Eventuali ritardi dell’autocarrozzeria non possono, in assenza di prova specifica di ragioni tecniche oggettive e insuperabili, ad esempio connesse all’approvvigionamento dei ricambi, andare a scapito del danneggiante.
La relativa voce viene liquidata in euro 600 euro, corrispondente pressoché a un mese di noleggio dell’auto sostitutiva.
Quanto al danno patrimoniale, inerente il veicolo, il Tribunale ritiene corretta ed esaustiva la CTU sui danni materiali del veicolo.
In conclusione, il costo congruo per le attività di riparazione necessarie in relazione ai danni direttamente riconducibili al sinistro viene riconosciuto pari a 4.355,28 euro. Il danno complessivamente liquidato a parte attrice ammonta, pertanto, a circa 7.500 euro.
Aggiungasi che con ordinanza del 25.11.2020 il Giudice proposta conciliativa ex ar t. 185bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione a parte attrice della somma di 7.000 euro. Tale proposta è stata accettata dal Comune convenuto, che dunque l’ha fatta propria, con atto del 21.12.2020, mentre non è stata accettata da parte attrice.
Tale rifiuto viene valutato in punto di spese, pertanto, il Tribunale ritiene che l’accoglimento della domanda di parte attrice in misura significativamente inferiore al petitum e il rifiuto attoreo della proposta in un’ottica di economia processuale, giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà.
Avv. Emanuela Foligno
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