Caduta da una sedia durante lo spettacolo (Cassazione civile, sez. III, 05/01/2023, n.224).
Caduta da una sedia con conseguenti lesioni nel corso dello spettacolo organizzato dal Comune.
Il danneggiato chiama dinanzi al Giudice di Pace di Nola il Comune per sentirne accertare la responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o dell’art. 2043 c.c., per i danni conseguenti ad una caduta da una sedia – utilizzata per assistere ad uno spettacolo pubblico organizzato dal Comune – che aveva ceduto sotto il suo peso, facendolo cadere a terra.
Il Comune si costituiva contestando l’insussistenza dei presupposti per la condanna ex artt. 2051 e 2043 c.c.. Il Giudice di Pace, istruita la causa con prove testimoniali e CTU, accoglieva la domanda e condannava il Comune a risarcire la somma di Euro 5.000,00 per le lesioni subite e le spese legali.
Il Tribunale di Nola, pronunciandosi sull’appello del Comune, lo accoglieva ritenendo che la caduta fosse stata provocata dalla disattenzione del danneggiato che si era addormentato sulla sedia perdendo l’equilibrio, sicché la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. era da escludersi per la presenza del caso fortuito.
Il danneggiato ricorre in Cassazione.
Con il primo motivo deduce difetto assoluto di ius postulandi del Comune essendo il difensore non ancora iscritto all’Albo degli Avvocati.
Secondo il ricorrente, pertanto, vi sarebbe una causa insanabile di nullità del procedimento, rilevabile d’ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito (Cass. n. 6439 del 2009);
Parte resistente eccepisce che, al momento della proposizione dell’appello (28/2/2014), il difensore aveva superato l’esame di abilitazione (16/1/2014) ed aveva chiesto l’iscrizione all’albo, iscrizione perfezionatasi in data 15/5/2018, e cioè in data anteriore alla prima udienza di trattazione sicché doveva ritenersi che lo stesso fosse in possesso dello ius postulandi ancorché l’iscrizione all’albo non si fosse perfezionata al momento della notifica dell’atto di appello.
Il motivo è fondato.
La stessa parte resistente riconosce che, al momento della notifica dell’appello, il legale non aveva perfezionato la procedura di iscrizione nell’Albo degli avvocati, avvenuta in una data successiva, sicché se ne deve dedurre sia che il praticante avvocato non poteva raccogliere né autenticare la procura alle liti per il grado di appello, sia che non poteva procedere alla notifica del gravame.
Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace in quanto le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all’esito della regolare iscrizione all’albo degli avvocati (Cass., 2, n. 26898 del 19/12/2014; Cass., 2, n. 3917 del 2016).
Ergo, la costituzione in giudizio in una causa tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere l’attività nei limiti indicati nel R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8 – ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni – è affetta da nullità assoluta ed insanabile.
Conclusivamente il ricorso viene accolto e viene dichiarata la nullità del giudizio di appello.
Avv. Emanuela Foligno
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