CTU collegiale e sua nullità ex art. 15 L. 24/2017 (Cass. Pen. 45719/2022 dep. 11 dicembre 2022).
CTU e nullità ex art. 15 Legge 24/2017 e chiarimenti della Suprema Corte.
La Suprema Corte prende in esame la validità di una C.T.U. espletata in tema di responsabilità sanitaria e svolta da un solo Medico competente per materia.
La Corte di Appello di Napoli confermava la condanna nei confronti del Ginecologo per omissione di necessari accertamenti diagnostici che cagionavano la morte fetale endouterina.
In Cassazione il Medico imputato sostiene la errata ricostruzione fattuale avendo la Corte di Appello non correttamente individuato il soggetto cui addebitare l’obbligo giuridico di intervento che era da ricercarsi nel solo Medico curante.
Con separato motivo, deduce, per quanto qui di interesse, la violazione dell’art. 15 della Legge 24/2017 per avere il Giudice di merito nominato un solo professionista specialista in Ginecologia quale suo CTU.
Gli Ermellini rammentano che la menzionata norma, al primo comma, esige che la perizia in materia di responsabilità sanitaria sia affidata a un Medico Legale e ad uno specialista nella disciplina rilevante per il procedimento.
Il Giudice di primo grado ha nominato un solo Consulente, così violando la norma richiamata, tuttavia secondo la Cassazione ciò non incide sulla validità dell’elaborato peritale.
La norma non prevede alcuna sanzione, né tantomeno prevede la nullità dell’elaborato peritale.
Lo scopo della perizia è quello di offrire elementi necessari per la valutazione dei fatti dedotti a giudizio. Ebbene, se gli elementi tecnici sono forniti da un solo professionista, in possesso delle competenze aderenti al caso, non esclude che il Giudice lii utilizzi a fondamento della sua decisione.
E’ del tutto condivisibile il ragionamento svolto dalla Cassazione che con la decisione qui a commento ha voluto porre l’accento sia sulla corretta interpretazione della norma, sia sulla circostanza che ben può essere nominato un solo Consulente se professionista in possesso delle competenze aderenti al caso in esame.
Avv. Emanuela Foligno
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