Il risarcimento diretto nel sinistro stradale (Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2023, n. 4994).

Risarcimento diretto nel sinistro stradale e litisconsorzio necessario del responsabile civile.

La vicenda trae origine da un tamponamento stradale e la danneggiata adisce il Giudice di Pace di Conegliano per ottenere il risarcimento ex art. 149, C.d.A. da parte della sua Assicurazione.

L’adito Giudice di Pace, istruita la causa con espletamento di C.T.U. medico-legale, condannava l’Assicurazione al risarcimento del danno biologico patito dall’attrice, che liquidava in complessivi Euro 9.129,45, oltre interessi legali.

L’assicurazione impugna la decisione e il Tribunale di Treviso, in qualità di Giudice di appello, rigettava il gravame.

Il Giudice di secondo grado riteneva infondate le censure relative: alla insussistenza del danno biologico nei termini accertati in primo grado; alla erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 139 CAP, così come riformato ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 del D.L. n. 1 del 2012, allora vigenti; all’illegittimo riconoscimento della personalizzazione del danno “in assenza di qualsivoglia allegazione (e dunque prova) di fatti fondanti la pretesa risarcitoria relativa a tale specifica voce di danno”; all’erronea liquidazione delle spese di patrocinio stragiudiziale.

La vicenda approda i Cassazione per impulso della Compagnia. Si lamenta, per quanto qui di interesse, che il Tribunale di Treviso, in qualità di Giudice d’appello, avrebbe erroneamente omesso di rilevare d’Ufficio, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile del sinistro e non avrebbe quindi dichiarato la nullità della sentenza con rimessione al Giudice di Pace.

La censura è fondata.

Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni private, vi è litisconsorzio necessario con riferimento al danneggiante.

Gli Ermellini ribadiscono che “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del citato decreto”.

Conseguentemente, laddove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma terzo, c.p.c.

Viene difatti sottolineato che “la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)” (Cass. n. 21896/2017).

Nel caso di specie, la domanda di risarcimento svolta dalla danneggiata alla propria Assicurazione doveva essere svolta anche nei confronti del responsabile civile del sinistro.

Per tutti questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso in oggetto.

Avv. Emanuela Foligno

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