Infezione da legionella contratta nel ricovero (Corte Appello Potenza, 05/05/2023, dep. 05/05/2023, n.252).
Ricovero nel reparto di nefrologia e insorgere di infezione da legionella.
I familiari della paziente deceduta convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera, chiedendone l’accertamento della responsabilità in relazione al decesso della loro congiunta a causa dell’infezione da Legionella contratta presso il reparto di nefrologia dell’Ospedale di Matera.
Il Tribunale disponeva due CTU che accertavano la responsabilità della Azienda Sanitaria la quale veniva condannata a rifondere oltre 400.000,00 euro. In particolare il Giudice evidenziava, in punto di inadeguate misure di prevenzione, che l’Azienda Sanitaria non aveva offerto la prova contraria.
La gestione liquidatoria della ASL propone appello. Viene censurato che il Tribunale avrebbe aderito alla seconda CTU senza indicarne i motivi e la erronea sussistenza della colpa della Struttura sanitaria in violazione dell’art. 2043 c.c.
Per contro, i congiunti della paziente deducono che la prima CTU si era rivelata inattendibile a raffronto delle cartelle cliniche, dalle analisi (infezione da legionella presente nelle urine, nel sangue e nell’escreato) e dalle comunicazioni al Ministero della Sanità.
L’appello viene considerato infondato.
L’ASL si duole dell’erronea valutazione da parte del Tribunale della prima CTU, assumendo l’erroneità della decisione impugnata, in quanto basata sulla seconda Consulenza, ritenuta illogica ed incongrua, e comunque priva di motivazione.
Ebbene, il Collegio ribadisce che qualora il Giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal Consulente.
Ciò posto, il primo Giudice disponeva il rinnovo della CTU , proprio in considerazione della complessità degli accertamenti e dei rilievi critici mossi al primo elaborato medico-legale.
Ad ogni modo, risulta accertato con motivazione logica e congrua che la paziente contraeva infezione da legionella in occasione del ricovero presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale in data 15.09.2003, iniziando a manifestare i primi segni di infezione dopo due settimane dal ricovero. Precisamente, dal 29 settembre la donna presentava difficoltà respiratorie che repentinamente peggioravano in associazione ad un aggravamento delle funzionalità renali.
Tale ragionamento è confermato anche dalle cartelle cliniche dove emergono i risultati di positività degli esami di laboratorio sui campioni di siero, urina e broncoaspirato.
In forza di ciò il secondo CTU ha affermato che la causa del decesso è stata la infezione da legionella, visto che al momento del ricovero non erano presenti segni clinici, che potessero far prevedere un peggioramento irreversibile dello stato della malattia cronica di base della paziente immunodepressa.
Infine, in merito alla censura inerente la errata applicazione dell’art. 2043 c.c., risulta accertato il nesso di causalità tra la morte della paziente e la presenza del batterio della legionella.
E’ stato rilevato che in data 6 ottobre 2003 l’Università degli Studi di Bari, ha effettuato le analisi per la ricerca della legionella su 24 campioni di acqua potabile, prelevati dall’Ospedale, rinvenendo su ben 9 campioni la presenza del batterio. A distanza di una settimana la presenza del batterio è stata rilevata su 11 campioni dei 20 prelevati di acqua potabile dell’Ospedale.
Invece, i campioni di acqua prelevati presso l’abitazione della paziente hanno dato esito negativo.
Pertanto, ragionando in ipotesi di più probabile che non, la causa del decesso della paziente è stata l’infezione da legionella contratta in Ospedale.
La Corte di Appello di Potenza rigetta integralmente il gravame.
Avv. Emanuela Foligno
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