Meningite tubercolare e perdita di chance (Tribunale Vicenza, Sentenza n. 158/2023, pubbl. 24/01/2023).

Meningite tubercolare e perdita di chance di guarigione.

Attraverso ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il paziente deduce di essere stato colpito da meningite tubercolare e di avere riportato gravi postumi permanenti e che la censurabile condotta dei Sanitari avrebbe compromesso ogni possibilità di guarigione e/o di miglioramento.

Il Giudice, preliminarmente, evidenzia che la fattispecie in esame ha formato oggetto di 2 distinti ATP.

Nel primo, la consulenza è stata contestata dal paziente; nel secondo i CTU hanno concluso “Sotto il profilo metodologico si ritiene corretto applicare il concetto di perdita di chance, riferita alla chance di miglioramento del quadro clinico, ritenendo che una anticipazione diagnostica e conseguentemente terapeutica, avrebbe determinato un miglioramento del quadro clinico menomativo, attualmente caratterizzato da importanti riflessi di natura motoria, sensitiva, deambulatoria-posturale, con deficit neurologici a livello del nervo ipoglosso, vescica neurologica, in un quadro di paraparesi….(….)….. il danno nella sua interezza è valutabile come danno permanente biologico nella misura del 65%, ritenendo di individuare una quota iatrogena, addebitabile alla inadeguata condotta sanitaria, e quindi al conseguente aggravamento del quadro evolutivo e menomativo, da intendersi come maggior danno stimabile in 1/3 della suddetta percentuale…..(…..)…..Nel caso in esame si ritiene sussistente un prolungamento iatrogeno di malattia di 3 mesi, di cui 1 mese a totale e 2 mesi al 75%, con perdita totale della capacità lavorativa e necessità continua di assistenza, oltre a una sofferenza morale di elevata entità”.

Preso atto di tali risultanze, il Giudice passa al vaglio le condizioni per il riconoscimento di una perdita di chance in ambito di responsabilità sanitaria.  Venendo al caso concreto, secondo il CTU “il momento critico nella gestione diagnostica della patologia è rappresentato dall’accesso al Pronto soccorso del 27/4/2008”, e dunque da tale momento bisogna considerare il ritardo diagnostico, che risulta di 6 giorni, fino al 03/5/2008, quando viene eseguita visita da parte della Guardia Medica cui seguiva il tempestivo ricovero.

Al riguardo il CTU ha chiarito “non vi è dubbio come la diagnosi nella prima fase fosse certamente complessa e l’interessamento del sistema nervoso centrale del BK poteva dimostrarsi effettuando una rechicentesi o una TAC. La TAC, indicativa di alterazioni a livello del Sistema Nervoso Centrale avrebbe certamente dovuto portare a trattenere la paziente in osservazione in regime di ricovero”……..”La diagnosi di meningite tubercolare è molto complessa perché i sintomi all’esordio sono il più delle volte aspecifici …….L’esordio il più delle volte subdolo ostacola una diagnosi precoce, elemento essenziale invece ai fini prognostici”.

Ebbene, dalla TAC del 27/4/2008 non emergevano elementi che consentivano di diagnosticare una meningite tubercolare, di talchè l’approfondimento suggerito dal CTU non necessariamente avrebbe dovuto comportare il ricovero della paziente, anche perché a seguito della terapia somministrata in P.S. i sintomi regredivano e la stessa dichiarava di sentirsi meglio.

Per tutte tali ragioni, il Giudice ritiene corrette le valutazioni espresse dal CTU secondo cui non sussistono profili di responsabilità a carico del personale sanitario.

La domanda viene respinta.

Avv. Emanuela Foligno

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