Spettacolo pirotecnico e responsabilità del Comune (Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2023, n. 24930).

Responsabilità del Comune per le lesioni subite a causa dello spettacolo pirotecnico.

I genitori del ragazzo minorenne ferito dai fuochi d’artificio citavano a giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino il titolare della ditta dei fuochi e il Comune chiedendone la condanna per l’esplosione anomale di mortaio nel corso dello spettacolo pirotecnico, svoltosi peraltro in luogo non idoneo.

Il Tribunale condannava in solido i convenuti  al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050 c.c. per la somma di Euro 80.000,00. Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune, tuttavia la Corte di merito rigettava il gravame.

Osservavano i Giudici di appello che il primo grado aveva affermato che da parte del Comune non era stata data la prova del corretto assolvimento dell’obbligo di prevenzione e che per un verso ricorreva l’obbligo di sorveglianza da parte dell’autorità che aveva rilasciato l’autorizzazione circa il corretto svolgimento dello spettacolo pirotecnico, con la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2050 dell’autorità di Pubblica Sicurezza e dell’esecutore dello spettacolo. Dirimente, inoltre il fatto delle errate distanze di sicurezza fra l’accensione dei fuochi e gli spettatori.

Il Comune ricorre in Cassazione e, per quanto qui di interesse, denuncia motivazione  apparente, in quanto contenente argomenti inconciliabili: da una parte la responsabilità viene ascritta all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, nella specie il Sindaco quale ufficiale di Governo, dall’altra viene riconosciuta la responsabilità del Sindaco quale vertice dell’amministrazione comunale per culpa in vigilando.

La censura è infondata.

Il Comune, anche se la domanda non è stata proposta nei suoi confronti, è intervenuto in giudizio e si è difeso contrastando la domanda, assumendo evidentemente che la pretesa di parte attrice fosse stata sollevata anche nei suoi confronti.

Ebbene, la Corte evidenzia che “qualora il terzo spieghi volontariamente intervento, assumendo essere lui (o anche lui) – e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) – il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell’attore, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il Giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione. (Cass. n. 8877 del 2023; n. 36639 del 2021; n. 743 del 2012; n. 17954 del 2008).”

Il ricorso viene rigettato, confermato dunque il risarcimento cui dovranno fare fronte la Società esecutrice dei fuochi d’artificio e il Comune.

Avv. Emanuela Foligno

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