Esclusione della responsabilità del custode (Corte Appello Firenze, 19 luglio 2023, n. 1583).
Quando vi è esclusione della responsabilità custodiale in caso di caduta sulla strada.
La interessante decisione a commento passa al vaglio il principio di autoresponsabilità, e i concetti di prevedibilità e prevenibilità ai fini della configurazione del caso fortuito, unica esimente ex art. 2051 c.c.
La vicenda trae origine dalla caduta di una donna sul marciapiede a causa di un dislivello della piastrellatura.
La danneggiata evidenziava come la buca presentasse i requisiti della “non visibilità” e “non prevedibilità”, considerato che essa non conosceva lo stato dei luoghi e stava percorrendo per la prima volta quel tratto di strada, né poteva prevedere l’esistenza dell’insidia, anche in considerazione della scarsa visibilità, stante l’orario serale; detta insidia, tra l’altro, non si era manifestata improvvisamente in modo tale da non consentire ragionevolmente al Comune di poter riparare tempestivamente la buca. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda, compensando però le spese di lite, ritenendo che la danneggiata avesse avuto una condotta incauta, tale da determinare essa stessa l’evento lesivo. Evidenziava che lo stato dei luoghi consentiva di vedere, anche per la presenza di luce, le sconnessioni del marciapiede e di dovere vedere, e prevedere, la presenza di un cantiere come situazione tipica dei “centri storici”.
La danneggiata ricorre in appello e il gravame viene ritenuto parzialmente fondato.
Il Tribunale ha respinto integralmente la domanda di risarcimento per fatto della stessa danneggiata, ritenendo che la sua incauta condotta sia stata la sola causa idonea a produrre l’evento e a integrare appunto gli estremi del caso fortuito.
Tali ragioni non possono essere condivise.
L’indirizzo giurisprudenziale di legittimità più recente, ormai consolidato, accoglie la tesi della responsabilità oggettiva come fortuito oggettivo, ovverosia: provato dal danneggiato il nesso tra la res e il danno, il custode dovrà dimostrare che vi è stata un’interruzione del nesso eziologico da parte di un fattore esterno, identificabile anche nel fatto del terzo o del danneggiato.
Per le ipotesi di danno dovuto a cattiva manutenzione di cose in custodia, vi è da considerare la regola di responsabilità oggettiva con l’eventuale correttivo dell’art. 1127, comma 1, c.c. in attuazione del principio di autoresponsabilità. Secondo tale orientamento, la prova dell’anomalia della strada incombe sul danneggiato che dovrà provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa alterata.
Ha dunque errato il primo Giudice a inquadrare il concetto di caso fortuito come “colpa della vittima” senza invece tener conto della necessità di verificare se detta cosa presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e prevenibilità da parte del custode.
Oltre a ciò, l’esclusione della responsabilità del custode esige un duplice accertamento rappresentato sia dalla condotta non negligente della vittima, sia dal fatto che tale condotta non fosse prevedibile. Ciò significa che la mera disattenzione della vittima, non necessariamente integra il caso fortuito ex art. 2051 c.c. in quanto il custode deve superare la presunzione di colpa a proprio carico ed è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire i danni derivanti dalla cosa.
Per tali ragioni vengono censurate le conclusioni del Tribunale nella parte in cui ha respinto la domanda della danneggiata ”sulla base del mero rilievo di una condotta colposa della danneggiata, astrattamente idonea a interrompere il nesso causale, essendo manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla interazione fra la condizione pericolosa e della cosa e l’agire umano”.
La Corte, condanna il Comune al risarcimento del danno patito dalla donna, rigettando però la domanda di personalizzazione invocata dalla stessa.
Avv. Emanuela Foligno
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