Sinistro stradale mortale e prescrizione biennale

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Sinistro stradale mortale e prescrizione post patteggiamento

Sinistro stradale mortale e prescrizione biennale (Cassazione civile, sez. III, 08/11/2023, n.31157).

Prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale mortale.

I genitori e la sorella del passeggero deceduto convenivano in giudizio l’assicurazione per la RCA e il responsabile del sinistro per ottenere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito della morte del congiunto.

L’uomo, mentre era trasportato sul ciclomotore, a seguito dell’urto con la autovettura Peugeot 605, veniva sbalzato sulla sede stradale, quindi investito da altra autovettura, era perito sul posto.

L’Assicurazione eccepiva il decorso del termine prescrizionale biennale del diritto vantato dagli attori ai sensi dell’art. 2947 c.c.,  in quanto il procedimento penale iscritto nei confronti del conducente della Peugeot per il reato di omicidio colposo, si era concluso con l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. con la sentenza in data 22 ottobre 2001, non impugnata, cui seguì in data 22 ottobre 2003 la richiesta degli attori all’Assicurazione del risarcimento del danno, atto che avrebbe interrotto la prescrizione, decorsa però alla data del 27 gennaio 2011 allorché veniva notificato il ricorso con il quale era stato introdotto il primo grado di giudizio.

Il Tribunale rigettava la domanda degli attori ritenendo decorso il termine per far valere il diritto azionato, in accoglimento di quanto eccepito dalla Assicurazione, ritenendo pertanto applicabile l’art. 2947 comma 3 c.c. in relazione al comma 2 della medesima norma che statuisce la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno dalla irrevocabilità della sentenza emessa a seguito di giudizio penale, anche all’ipotesi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p..

Successivamente, la Corte d’Appello di Milano osservava che “la eccezione di prescrizione giova solo alla parte che la ha sollevata” e conseguentemente “essendo l’eccezione di prescrizione stata sollevata solo dall’assicuratore per la RCA, non si è estinto il diritto dell’attore, ma solo il credito vantato dal debitore convenuto ( il proprietario della Peugeot.) nei confronti del terzo eccepiente”, ovvero la Compagnia assicurativa. Ne conseguì la condanna a carico del proprietario della Peugeot al risarcimento dei danni nei confronti delle appellanti, quantificati rispettivamente in Euro 239.898,36 ed Euro 14.506,29, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Il soccombente impugna la decisione in Cassazione che veniva accolta  con la sentenza n. 15869/2019 del 22 febbraio 2019, pubblicata il 19 giugno 2019, la Corte di Cassazione affermava il seguente principio di diritto: “l’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell’altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore, co-obbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell’ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest’ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall’assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all’illecito così come rappresentato e contestato dall’attore)”.

Il giudizio venne riassunto dinanzi la Corte di Appello di Milano che con sentenza n. 3142/2020 del 1 dicembre 2020 respinse il gravame originariamente proposto facendo  proprio il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione e confermando in ogni sua parte la sentenza di prime cure.  Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano viene proposto ricorso in Cassazione.

Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente reitera l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 444, comma 2 e 445, comma 1 del c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 1, della Costituzione, e all’art. 2953 c.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che l’eccezione riproposta è infondata, rilevando come per la questione per cui è causa, sia la giurisprudenza di merito che di legittimità, si siano uniformemente espresse nel senso di non poter ritenere equiparabile una sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ai fini dell’applicabilità dell’art. 2953 c.c., ad una sentenza di condanna idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge, pur essendo, tuttavia idonea a far decorrere il termine prescrizionale dal momento in cui essa sia divenuta irrevocabile. Nello specifico, viene preso spunto dal principio in forza del quale le spese sostenute dal danneggiato per la difesa quale parte civile, secondo la regola processuale dell’art. 91 c.p.c., rappresentando un accessorio dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato, gravano in caso di condanna penale integralmente sull’assicuratore nei limiti del massimale, e per esse, vige il termine prescrizionale più lungo ex art. 2953 c.c., mentre in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile e’, viceversa, soggetto alla prescrizione breve biennale ex art. 2947 c.c..

La censura è infondata.

La sentenza di applicazione della pena di cui all’art. 444 c.p.p., non si può configurare come una sentenza di condanna a tutti gli effetti. Si è affermato, in particolare, che la sentenza con la quale il Giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e concordata con il Pubblico Ministero, “pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445 c.p.p., comma 1, non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene l’imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità”.

In altri termini, la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. non può essere equiparata, ai fini dell’art. 2953 c.c., ad una pronuncia di condanna idonea ad innalzare a dieci anni il più breve termine di prescrizione previsto dalla legge.

La correttezza della riconduzione della sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. alla nozione di “sentenza irrevocabile”, rilevante ai fini dell’operatività della prescrizione biennale, è stata individuata nella “ratio” dell’art. 2947 c.c. che “e’ comunemente individuata nell’esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all’obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile”. In tale prospettiva, “il secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 2947 c.c. riconduce ad armonia la disciplina escludendo l’effetto, più favorevole per il danneggiato, dell’applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo” (Cass. Sez. 3. 21/09/2017, n. 21937, punto 4 motivazione in diritto).

Correttamente la Corte d’appello di Milano ha fatto applicazione degli orientamenti di legittimità consolidati, calcolando il termine di prescrizione in due anni decorrenti dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di patteggiamento, ed ha accertato che tale termine era ampiamente decorso al momento della notifica dell’atto di citazione, in assenza di ulteriori atti interruttivi intermedi.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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