Responsabilità medica e interruzione del termine prescrizionale con la messa in mora (Cass. civ, sez. III, 3 settembre 2023, n. 25650).

Idoneità della messa in mora per l’interruzione della prescrizione nella responsabilità medica.

Nel quadro della soppressione delle USL, con creazione delle Gestioni Liquidatore, operata dalla l. n. 549/1995, le richieste risarcitorie a chi vanno esattamente indirizzate? Alla nuova ASL? Al direttore generale quale commissario liquidatore? Alla Gestione liquidatoria?

La decisione in esame si occupa dell’invio della messa in mora alla luce dell’esistenza, oggi, delle Gestioni Liquidatorie derivanti dalla soppressione delle USL. La Suprema Corte sancisce che è necessario superare “i formalismi che altrimenti costituirebbero una superfetazione metanormativa del sistema”.

La decisione riguarda l’efficacia interruttiva di una lettera raccomandata di richiesta risarcimento danni all’AUSL nel 1996, per fatti accaduti quanto erano esistenti le USL, soppresse poi nel 1995, con istituzione delle relative Gestioni liquidatore per i debiti sorti nella loro vigenza.

La richiesta di risarcimento, c.d. messa in mora, era stata inviata genericamente all’ASL locale senza ulteriori indicazioni (cioè non veniva indirizzata né al Direttore generale, né al Commissario liquidatore).

I Giudici di merito ritenevano che, come tale, la messa in mora non poteva avere effetti interruttivi della prescrizione, essendo indirizzata a soggetto privo di legittimazione/titolarità passiva dei rapporti obbligatori facenti capo alle ex USL ed insorti anteriormente alla data di loro soppressione. Inoltre evidenziavano che la nuova AUSL è dotata di personalità pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica distinta sia da quella della regione sia da quella della gestione liquidatoria dell’ex USL.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in forza della successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle ex USL, con una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio e la netta distinzione dalle nuove ASL, si sono ritenuti inefficaci, per i rapporti pregressi all’istituzione delle stesse, gli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle AUSL e non alle predette sezioni stralcio.

La legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime.

Ciò significa che la messa in mora indirizzata genericamente all’ASL senza nessun’altra indicazione, è stata ritenuta da Giudici di merito inidonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, perché inviata ad un soggetto privo di legittimazione passiva.

Ebbene, la decisione a commento sembrerebbe porsi in contrasto con questi principi.

La Cassazione evidenzia che ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 e dell’art. 2, comma 14, l. n. 549/1995 deve ritenersi che lo svolgimento delle funzioni di Commissario liquidatore delle disciolte USL da parte dei Direttori generali delle ASL, dopo la riforma degli anni 1992-1995, comportava che costoro potessero avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative delle Aziende cui erano assegnati. Consegue che l’ASL è l’unica struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della quale può avvalersi (e si avvale) il Direttore Generale per lo svolgimento delle funzioni di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria.

Pertanto, la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della Gestione Liquidatoria, così come del Commissario Liquidatore altro non è che la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica dell’ASL.

Ergo, se per dirigere gli “affari globalmente intesi” dell’ente Gestione Liquidatoria, in persona del Commissario Liquidatore, si utilizza l’Ufficio della ASL e questa riceve una richiesta risarcitoria per questioni di competenza del Commissario Liquidatore, non si può fare riferimento al dato formale e ritenere non pervenuta la richiesta di risarcimento danni.

Quando la struttura operativa è la stessa, non è sufficiente fare riferimento al solo dato formale, anche in applicazione dei principi di affidamento e buona fede che permeano tutti i rapporti obbligatori, e a maggior ragione, anche quelli con enti pubblici.

Detto in altri termini, la Cassazione, giustamente, fa riferimento al legittimo affidamento secondo buona fede, per superare il mero dato formale.

L’ASL non è un ente del tutto estraneo, nel momento in cui si discorre di medesima struttura organizzativa e amministrativa. Pertanto, al di là del mero dato formale la Suprema Corte ha ritenuto efficace ai fini della interruzione della prescrizione la messa in mora indirizzata genericamente all’ASL.

Avv. Emanuela Foligno

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