Impatto del veicolo contro la rotatoria non segnalata (Cassazione civile, sez. III, 14/11/2023, n.31659).

Automobilista lamenta impatto contro la rotatoria non segnalata e priva di illuminazione.

Il danneggiato cita a giudizio il Comune di Palermo per sentirne dichiarare la responsabilità per i danni subiti alla sua autovettura, quando a causa del mancato funzionamento della pubblica illuminazione e dell’omessa installazione della necessaria segnaletica stradale, andava ad impattare violentemente contro la rotatoria di recente costruzione, riportando gravissimi danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche.

Il Comune, ritenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamava le due società una responsabile del servizio di illuminazione pubblica, e l’altra della segnaletica stradale, che si costituirono in giudizio eccependo anch’esse il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Tribunale condannava il Comune di Palermo e una delle due società al risarcimento dei danni. La società propone appello e il Comune appello incidentale, lamentando l’erroneità della sentenza per mancato riconoscimento della responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e conseguenziale assenza di responsabilità. La Corte accoglieva parzialmente il gravame ritenendo che essendo emerso dall’istruttoria che il conducente dell’autovettura andava ad una velocità superiore al limite consentito, il fatto del danneggiato, in applicazione dell’art. 1227 c.c., aveva concorso alla produzione dell’evento dannoso, così che gli appellanti dovevano essere condannati al 50% dei danni quali stimati dal Tribunale, con interessi e rivalutazione.

Il danneggiato ricorre in Cassazione deducendo difetto di legittimazione passiva con riguardo alla condotta del conducente, essendo egli il proprietario del mezzo e non il conducente.

La censura è fondata.

Vi è un evidente difetto di legittimazione passiva della proprietaria dell’autovettura, la quale è stata ritenuta corresponsabile del sinistro ai sensi dell’art. 1227 c.c. pur essendo la stessa completamente estranea alla dinamica dei fatti.

Il difetto di legittimazione passiva è evidente anche rispetto al conducente dell’autovettura che, pur essendo il soggetto realmente legittimato a rispondere di una sua eventuale corresponsabilità, non è stato mai evocato in giudizio.

Gli interessati dovevano estendere il contraddittorio al soggetto asseritamente ritenuto corresponsabile, salvo incorrere in una sentenza inutiliter data.

Non è corretto imputare alla proprietaria-danneggiata la responsabilità di terzi, quale il conducente, asseritamente ritenuto corresponsabile, né attribuire alla stessa le conseguenze non riconducibili alla propria condotta (ex art. 1223 c.c.) e alla posizione processuale da lei rivestita, in ragione dell’assenza di un vincolo di rappresentanza, di sostituzione processuale nonché di litisconsorzio necessario tra conducente e proprietario del veicolo.

La sentenza viene cassata per vizi afferenti al contraddittorio.

Avv. Emanuela Foligno

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