Negligenza del personale infermieristico causa la frattura del femore alla paziente

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Negligenza del personale infermieristico causa la frattura del femore

Negligenza del personale infermieristico (Tribunale Velletri, Sentenza n. 1635/2023 pubblicata il 28/08/2023).

In data 9.12.2003 la dante causa dell’attore era stata ricoverata presso la struttura di Ariccia a seguito di una caduta accidentale occorsole tra le mura domestiche; che a seguito della caduta la donna riportava frattura petrocanterica del femore sinistro; che era stata operata in data 12.12.03 con applicazione di mezzi di sintesi e dopo era stata trasportata nei giorni 18/20.12.03 presso il reparto Capecchi; che in data 22.12.03 la paziente aveva cominciato la fisioterapia riabilitativa; che la paziente aveva lamentato dolore al ginocchio sinistro; che a causa di tale dolore era stata interrotta la fisioterapia; che era stato diagnosticato alla paziente un versamento sinoviale; che la sera del 24.12.2003 la paziente mentre era ricoverata aveva chiesto di poter utilizzare la padella; che la infermiera di turno si era rifiutata di applicarla e, nonostante le rimostranze della paziente, aveva aiutato quest’ultima ad alzarsi per recarsi in bagno; che nel corso della manovra volta a collocare la paziente dal letto sulla sedia a rotelle, la paziente era caduta rovinosamente a terra; che a seguito della caduta, il medico di guardia aveva prescritto la radiografia al ginocchio senza tuttavia attivare il servizio di reperibilità radiologica; che la radiografia era stata eseguita solo il successivo lunedì o martedì e che al relativo esito era stato refertato alla paziente “frattura spiroide del terzo distale del femore sinistro”.

Pertanto, veniva nuovamente operata in data 5.1.04; che conseguentemente la paziente aveva subito un allungamento del periodo di allettamento e allungamento del periodo di riparazione e di riabilitazione.

La paziente sporgeva denuncia querela nei confronti dell’infermiera cui era seguito, a seguito dell’attività istruttorie, decreto penale di condanna n. 352/09; che a seguito dell’opposizione proposta dalla imputata era stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di quest’ultima per intervenuta prescrizione.

Viene instaurato procedimento di ATP e il CTU riscontrava  un danno permanente in capo alla paziente del 35% e un danno per invalidità temporanea assoluta al 100% di giorni 180; che dalla relazione emergeva la compatibilità dei danni riportati dalla paziente con la caduta occorsa in data 24.12.03.

L’Azienda ospedaliera eccepisce che in ATP non era stato valutato il danno differenziale tra la frattura che la paziente si era procurata a casa e quella che si sarebbe verificata per fatto e colpa del personale della convenuta.

La domanda formulata da parte attrice viene considerata infondata per mancata prova del nesso causale tra l’allegato inadempimento della struttura convenuta (e per essa della infermiera) e l’evento causa dei danni riportati dalla paziente, come refertati in atti.

Parte attrice ha allegato l’inadempimento della struttura sanitaria integrato dalla non corretta assistenza infermieristica prestata dalla dipendente alla sua dante causa durante uno spostamento in sedia a rotelle, avendo la paziente in questione necessità di assistenza in tutti i propri passaggi posturali,  stante la costituzione “troppo esile” dell’infermiera per gestire la paziente.

A fondamento della domanda, sono stati allegati gli atti del procedimento penale, instaurato a seguito di apposita denuncia querela della sua dante causa, e sfociato nel decreto penale di condanna nei confronti della infermiera. A questo proposito il Tribunale rileva che la sentenza penale allegata in atti resa a seguito dell’opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’infermiera è stata resa ai sensi dell’art. 469 c.p.c. per intervenuta prescrizione del reato e pertanto tale sentenza, come anche il decreto penale di condanna oggetto di quest’ultima in quanto opposto, non ha alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio civile, ma può essere liberamente valutata.

Dalla documentazione allegata relativa al procedimento penale, emerge che l’unico soggetto presente al momento dei fatti, altra paziente ricoverata nella medesima stanza, ha riferito che la dante causa dell’attore “chiese l’intervento di una infermiera la quale giunse da lì a poco con una sedia a rotelle. Pochi istanti dopo non so come la donna si trovava al suolo”.

Pur risultando provato l’evento caduta del 24.12.03, non emerge l’inadempimento della struttura convenuta ma soprattutto la prova del nesso causale materiale tra la condotta tenuta dall’infermiera e l’evento/caduta.

La dichiarazione resa dalla teste comprova invero l’intervento del personale paramedico per l’assistenza della paziente, ma non l’inadempimento contestato circa le richieste della paziente di procedere all’evacuazione mediante presidi che consentissero tale attività a letto. Neppure prova il nesso causale tra la condotta dell’infermiera nel posizionamento della paziente sulla sedia a rotelle asseritamente indicata come causa della caduta della dante causa dell’attore a terra poiché nulla è stato riferito circa la dinamica effettiva del sinistro in quanto in quel momento la teste non osservava.

Sul punto, oltretutto,  non sono stati articolati, né forniti  altri mezzi di prova.

Pertanto la domanda attorea viene rigettata per carenza di prova ai sensi dell’art. 2697 c.c..

Avv. Emanuela Foligno

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