Pietra sconnessa sul fondo stradale (Cassazione civile, sez. III, 15/11/2023, n.31834).

Caduta del pedone a causa di una pietra sconnessa che si solleva al momento del calpestìo facendolo cadere.

Veniva citato in giudizio il Comune davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, per il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta avvenuta alle ore 22.30 a causa della presenza, sulla pavimentazione stradale, di una pietra sconnessa, apparentemente in buono stato, che al momento del passaggio del pedone si era sollevata, facendolo cadere.

Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una C.T.U. medico legale, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.  La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato il gravame.

La questione giunge in Cassazione dove il danneggiato lamenta che la sentenza avrebbe posto a fondamento della decisione non una prova, ma soltanto una supposizione. La censura si riferisce al passaggio della motivazione nel quale la Corte d’appello ha affermato che la strada in questione era stata oggetto di nuova pavimentazione pochi giorni dopo la caduta, il che stava a dimostrare che il dissesto della medesima doveva essere evidente e facilmente percepibile; mentre il Comune aveva sempre negato che tale dissesto realmente vi fosse. Con il secondo e terzo motivo rileva che  la sentenza avrebbe dovuto riconoscere che il Comune non aveva mai dimostrato l’esistenza del caso fortuito e che non sarebbero state correttamente valutate le deposizioni testimoniali.

Principalmente, la Suprema Corte richiama le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, le quali hanno stabilito che “ la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”

I principi sopra richiamati dalla Cassazione  sono stati avallati, come noto, dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 giugno 2022, n. 20943, che hanno ribadito: “la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. La successiva giurisprudenza ha emesso una serie di pronunce con le quali ha fatto propri tutti i principi sopra indicati ed ha assunto, in materia, un orientamento che può definirsi ormai consolidato (tra le altre, le sentenze 27 aprile 2023, n. 11152, e 25 maggio 2023, n. 14526).

La Corte d’Appello ha applicato correttamente tale giurisprudenza :  ha riconosciuto che la caduta si era verificata in ora serale, mentre il pedone stava camminando poco distante dalla sua abitazione. L’incidente, pertanto, avveniva su di una strada ben nota al danneggiato ed in un contesto spazio-temporale che avrebbe dovuto consigliare un diverso comportamento, tanto più in considerazione dell’età avanzata del danneggiato. Ergo, ragionando in tal senso, si verificava una evidente disattenzione da parte della vittima integrante il caso fortuito.

Quanto alla prospettata lesione dei principi in tema di prova per presunzioni, di cui al primo motivo, la relativa censura  non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del danneggiato sulla base di un complesso di coerenti argomenti, rispetto ai quali il profilo della successiva ripavimentazione della strada non assume nessun rilievo.

La Corte rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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