Decesso del paziente e rigetto della domanda di danno parentale (Tribunale Napoli, Sentenza n. 10011/2023 pubblicata il 31/10/2023).

Gli attori convenivano in giudizio la ASL Napoli 1 Centro per vederne accertata la responsabilità per il decesso del paziente loro congiunto.

Assumevano che nella tarda mattinata del 19/2/11 il paziente veniva colto da un malore mentre si trovava per strada e di lì veniva condotto all’ospedale. Il paziente fu raggiunto da familiari ed un amico di famiglia, i quali constatarono che lo stesso era stato sistemato su una barella al pronto soccorso privo di assistenza medica. I familiari notarono che il loro congiunto si trovava in gravi condizioni, che faticava a respirare e non riusciva a comunicare con loro, ciò nonostante, non aveva alcun supporto medico d’aiuto (maschera per ossigeno o altro). A quel punto minacciarono il ricorso alle forze dell’ordine e quindi – precisamente alle ore 13.15 – il paziente fu portato al reparto di rianimazione ove “giunse cadavere”. Secondo la tesi degli attori, l’evento morte poteva essere evitato se solo si fossero adottate maggiori cautele ed il paziente fosse stato prontamente visitato.

Si costituiva la ASL eccependo l’infondatezza della domanda. Più precisamente sosteneva che il paziente “veniva preso in carico in emergenza subito dopo l’arrivo in Pronto soccorso. In seguito alla rapida costatazione di gravità dei segni vitali, veniva trasportato immediatamente, senza alcun stazionamento dello stesso nell’area del P.S. e con supporto medico ed infermieristico, nella U.O. di Rianimazione e Terapia Intensiva”.

La causa viene istruita attraverso l’espletamento di CTU Medico-Legale, tuttavia il Tribunale ritiene la domanda inammissibile.

Non risulta provata la legittimazione attiva degli attori i quali non hanno regolarmente depositato il certificato storico di famiglia e il certificato di matrimonio.

A tale proposito il Tribunale ricorda il consolidato orientamento della Suprema Corte in forza del quale “in tema di successione legittima non è necessario altro titolo,per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l’accettazione anche tacita dell’eredità che può risultare dalla stessa proposizione dell’azione in veste di erede – è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori”.

Quindi, la proposizione della domanda di risarcimento dei danni, per il decesso del paziente, in qualità di eredi di un soggetto asseritamente deceduto per fatto ascrivibile a responsabilità medica , in assenza di ulteriori riscontri dedotti dalle parti, non viene considerato pienamente asseverato che gli attori siano eredi del paziente deceduto, in ottemperanza all’onere di cui all’art. 2697 c.c.

Dal rigetto della domanda discende la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il quale costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda.

Le spese di C.T.U. liquidate vengono poste a carico degli attori.

Avv. Emanuela Foligno

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