Paralisi al braccio del neonato durante il parto e invalidità permanente

0
neonato-parto-paralisi-al-braccio

I genitori di un neonato con una diagnosi di frattura dell’omero sinistro e di paralisi del braccio destro hanno citato in giudizio la clinica di Pompei, presso la quale il bambino era nato.

Durante il parto il neonato presentava i segni di una paralisi ostetrica a destra da distocia di spalla e di una frattura dell’omero a sinistra per questo veniva ricoverato presso altra struttura dal 24 gennaio 2012 al 15 febbraio 2012, allorquando veniva dimesso con la diagnosi di frattura dell’omero sinistro e di paralisi al braccio destro. Inoltre il bambino aveva dovuto subire due interventi chirurgici, in date 02/10/2012 e 28/1/2014 cui residuavano, tuttavia, postumi invalidanti, consistenti in una gravissima e permanente limitazione funzionale dell’arto superiore destro, tale da ridurre in modo permanente l’idoneità del minore a svolgere le comuni attività e ad affrontare la vita di relazione.

Il ginecologo avrebbe dovuto procedere per un cesareo

Secondo gli attori sussistevano tutti i fattori di rischio della distocia di spalla, in quanto il bambino presentava un peso di 4 kg; la madre era primigravida; il parto era precipitoso, in quanto conseguente ad un ricovero in Pronto Soccorso. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre il sanitario ad operare un intervento con parto cesareo (anziché il praticato parto vaginale). Inoltre la bilateralità delle lesioni (frattura dell’omero sinistro e paralisi del plesso brachiale a destra) deponeva per l’imperizia nell’esecuzione delle manovre estrattive.

Si costituiva la Clinica chiedendo, in primis, di autorizzarsi la chiamata in causa del Ginecologo che aveva presenziato il parto della signora e in subordine di accertarsi il grado di colpa di tutti i convenuti.

Nel giudizio di primo grado veniva espletata CTU medico-legale e all’esito, il Tribunale di Torre Annunziata condannava in solido la Clinica e il Ginecologo al pagamento della complessiva somma di euro 210.695,00.

La clinica ricorre in Appello

La Clinica propone appello lamentando la propria responsabilità e chiedendo la condanna esclusiva del Ginecologo. In sostanza si duole del fatto di essere stata condannata al risarcimento dei danni, in solido con il Ginecologo, laddove sussisterebbe invece la esclusiva responsabilità del sanitario. Inoltre, si duole del fatto che il Giudice non si sia pronunciato sulla sua richiesta subordinata di declaratoria della “graduazione” delle responsabilità.

Invero, il primo Giudice ha ben chiarito come, nel caso del parto naturale del neonato, figlio degli attori, si sia improvvisamente verificata la complicanza nota come “distocia delle spalle” (vale a dire la mancata espulsione delle spalle dopo la fuoriuscita della testa). Ebbene, il Ginecologo non ha fronteggiato la situazione in modo adeguato e conforme alle leges artis, non avendo posto in essere i due presìdi terapeutici più indicati, e cioè la perineotomia profonda e la narcosi profonda. Tali presìdi avrebbero agevolato il rilassamento completo della muscolatura perineale e quindi sarebbero state agevolate le manovre endo-vaginali.

E ancora, il Ginecologo non chiamava con urgenza né l’Anestesista, né il Pediatra, onde affrontare la complicanza distocica.

Il Tribunale, sulla scorta delle osservazioni del CTU, ha anche censurato l’annotazione della cartella clinica, laddove è scritto che si sarebbe esercitata “una trazione gentile sulla spalla anteriore”… a fronte, invece, dell’avulsione di C8,0 ossia l’interessamento della parte inferiore del plesso brachiale che ha subito una paralisi totale. Ragionando in tal senso, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del Ginecologo e della Clinica in virtù dell’art. 1218 c.c. 

Ebbene il ragionamento giuridico del primo Giudice risponde ai principi giurisprudenziali della materia. La Cassazione ha sussunto la responsabilità dell’ente impersonale nel genus della responsabilità diretta per fatto proprio, ex art. 1228 cc.. La struttura sanitaria si serve di ausiliari, quale strumento di attuazione dell’obbligazione contrattuale verso il paziente. Quindi, la responsabilità dell’ente impersonale è pur sempre fondata sull’elemento soggettivo dell’ausiliario.

Al riguardo viene richiamata la decisione n. 29001/21: “…la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria, secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 co.2 e 2055 co.3 cc., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico…, e salvo che la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati…”.

In definitiva, il Tribunale ha correttamente delineato la corresponsabilità solidale della Clinica in base al contratto atipico di spedalità. A nulla rileva che il Ginecologo fosse un libero professionista, non dipendente della Clinica.

Invece, giustamente, la Clinica ha colto nel segno riguardo la omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento della graduazione delle colpe.

Conclusivamente, in parziale accoglimento dell’appello, la Corte dichiara il pari concorso di colpa dei corresponsabili nella misura del 50% (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 3954/2023 pubblicata il 20/09/2023).

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui