Muore per shock settico, ASL condannata a risarcire 700mila euro

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Il paziente decede per shock settico dopo il ricovero in Ospedale e i congiunti chiedono il ristoro del danno a perdita del rapporto parentale

Il paziente, ricoverato per insufficienza renale acuta, decede in data 8/03/2015 e i familiari citano a giudizio la ASL ROMA 4 ritenuta responsabile dell’infezione e dello shock settico.

Il Tribunale riconosce carenze ed errori dei Medici nella fase diagnostica e terapeutica e condanna l’ASL al risarcimento per oltre 700mila euro (Tribunale Civitavecchia, Sentenza n. 1295/2023 pubblicata il 15/11/2023).

La vicenda

In data 7/02/2015 il paziente veniva trasportato a mezzo ambulanza del 118 presso l’Ospedale di Civitavecchia per stato di disidratazione importante, astenia ed innalzamento dei valori creatinina. L’uomo, che soffriva già di insufficienza renale cronica, veniva ricoverato con diagnosi di “insufficienza renale acuta”

Dal giorno 11/02/2015 al 16/02/2015 i familiari non ricevevano informazioni relative alla condizione del paziente; che solo in data 19.02.2017 era risultato positivo l’esame della urinocoltura alla presenza del pseudomonas aeruginosa multiresistente.

In data 26/02/2015 il paziente aveva iniziato il trattamento antibiotico con Ciprofloxacina 250 mg 1 cpr/die e in data 4/03/2015 veniva sottoposto ad altro trattamento antibiotico con Tazocin. Purtroppo l’8/03/2015 il paziente muore per shock settico.

Secondo la tesi degli attori, l’infezione contratta dal paziente non era stata trattata adeguatamente e che era dunque sussistente una responsabilità in capo alla ASL.

La CTU medico-legale

Il Tribunale dispone consulenza medico-legale. I CTU hanno evidenziato “gli unici documenti presenti in Cartella Clinica relativi a tali giornate sono infatti i referti di esami ematochimici eseguiti in data 11/02 e 13/02/2015, sostanzialmente in linea con i precedenti;
– che in data 14/02/2015 invece la Scheda Unica di Terapia ha riportato l’inizio di Bimixin 1 g due volte al giorno, un farmaco composto dall’ associazione di due antibiotici (neomicina e bacitracina), senza tuttavia alcun aggiornamento nel diario clinico da cui evincere la ragione della decisione; che il 16/02/2015 il diario clinico è stato aggiornato e riporta il paziente in buone condizioni cliniche, vigile, apiretico ed asintomatico, mentre in data 17/02/2015 viene invece riportata la presenza di piuria, veniva prescritto inoltre nuovo esame chimico-fisico, colturale e citologico delle urine;
-che il referto dello stesso riportava urine molto torbide con presenza di proteine, tappeto di leucociti e sangue; che i risultati degli esami colturali, resi disponibili due giorni dopo, evidenziavano la crescita dopo 14,25 ore di Pseudomonas aeruginosa (1.000.000 CFU/mL); che in data 23/02/2015, a fronte di un peggioramento dell’esame obiettivo addominale, con la comparsa di maggiore dolore e tensione, venivano eseguiti un nuovo esame radiografico e uno ecografico dello stesso;
-che in pari data venivano eseguiti un controllo ematochimico e chimico-fisico delle urine, che riportavano quadri sovrapponibili ai precedenti; -che nei giorni seguenti vi era nuovamente un vuoto negli aggiornamenti del diario clinico sullo stato di salute del paziente;
-che l’unico aggiornamento presente il 25/02/2015 era costituito infatti una consulenza urologica eseguita da uno specialista;
-che in data 26/02/2015 invece gli unici appunti in Cartella sono relativi ad una ritrovata normalità dell’esame obiettivo addominale e all’inizio di terapia con Ciproxin 250 mg per os (Ciprofloxacina) riportato in SUT, senza ulteriori specifiche sulle motivazioni che spingevano proprio in tale data ad iniziare il suddetto regime antibiotico;
-che in data 1/03/2015 il primo referto disponibile è poi quello di un esame TC del cranio del quale non si conosce peraltro l’indicazione, se non che risulta eseguito in emergenza;
-che il 2/03/2015 il diario clinico riporta invece condizioni generali scadute, con ipotensione arteriosa, piuria e peggioramento degli indici di funzionalità renale, per i quali veniva richiesto nuovo controllo nefrologico; -che in data 4/03/2015 la scheda unica di terapia riporta l’inizio di Tazocin (Piperacillina-tazobactam) endovena 2,250 g 4 volte al giorno e di Dopamina (200 mg a 40 cc/ora);
-che in pari data veniva eseguita un’ecografia (inizialmente prevista come trans-rettale, poi eseguita per via trans-pubica per assenza di preparazione e per la riferita presenza di una voluminosa piega da decubito nella regione peri-anale) che confermava i rilievi di ipertrofia prostatica, incremento di volume delle vescicole seminali e di probabile piuria all’interno della vescica (materiale corpuscolato fluido nel lume della stessa);
-che in merito a tale lesione da decubito la stessa non veniva in precedenza descritta (neanche all’esplorazione rettale che risultava essere stata eseguita in data 24/02/2015);
-che il successivo aggiornamento del diario clinico risale poi al 6/03/2015, come unica indicazione la seguente: “Si valuta per RSA con scheda RUG”, senza alcun riferimento allo stato clinico del paziente;
-che il giorno seguente il diario clinico riportava invece: “h. 18:45 PA 80/40 mmHg, soporoso, ipo-idratato, esegue ECG, F 500, rivalutato dopo ECG […] condizioni scadute, soporoso, respiro rantolante, PA 77/44 con infusione […] in corso. EGA, Emocolture, urinocoltura, presenza di piuria […] pz comatoso […]”;
-che alle ore 1:00 dell’8/03/2015 il paziente veniva poi definito come agonico, così come nelle successive ore della nottata, mentre alle ore 13:15 ne veniva constatato il decesso per shock settico.”

Ergo, i CTU hanno rinvenuto nell’operato dei Medici colpevoli carenze ed errori nella fase diagnostica e terapeutica in stretta correlazione causale con il decesso del paziente.

In particolare, nella fase diagnostica, a seguito del riscontro iniziale di piuria sterile seguito poi da un’unica positività all’esame colturale delle urine (P. aeruginosa), i Medici non vagliavano la possibilità di una contaminazione, né altre possibili eziologie della piuria, così come del quadro presumibilmente infettivo del paziente e non attenzionavano tutti gli altri possibili fattori di rischio infettivologici (come ad esempio l’allettamento e il possibile sviluppo di lesioni da decubito, stante il riscontro totalmente incidentale di una voluminosa piaga da decubito in regione sacrale soltanto a circa 3 settimane dall’inizio del ricovero).

Per ciò che concerne la fase terapeutica, la gestione del paziente è stata inappropriata sin dalle prime fasi. Nel corso del peggioramento delle condizioni del paziente, a fronte di una funzionalità renale sostanzialmente stabile, i Medici non si avvalevano di un approccio multi-disciplinare geriatrico (per indagarne tutte le possibili cause), né infettivologico (per caratterizzare al meglio la succitata condizione di piuria sterile e la positività transitoria allo P.aeruginosa), né eseguivano tempestivamente tutti gli accertamenti strumentali atti ad individuare e controllare la presunta fonte di infezione; ma, partendo dal presupposto che si trattasse di un’infezione delle vie urinarie, utilizzavano con ritardo dapprima un antibiotico ad ampio spettro sotto-dosato e somministrato per os; per poi passare solo a pochi giorni dall’ exitus ad uno più efficace a somministrazione endovenosa, il tutto sempre non correlato dal supporto di uno specialista infettivologo.

Gestione frettolosa del paziente e cartella clinica incompleta

In sintesi, l’intera gestione del paziente morto per shock settico è stata frettolosa e sommaria e qualora al paziente fosse stata garantita un’assistenza caratterizzata da una componente geriatrica ed infettivologica importante, si sarebbe con buona probabilità evitato il decesso.

Ciò posto, il Giudice considera anche l’aspetto della incompletezza della documentazione ospedaliera (cartella clinica).

L’orientamento della Suprema Corte è nel senso che “In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente”.

Conclusivamente, la ASL Roma 4 viene condannata al risarcimento dei danni per oltre 700.000,00 euro.

Avv. Emanuela Foligno

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