L’onere probatorio del lavoratore infortunato è dimostrare l’inadempimento del datore di lavoro e il nesso causale, ma non può essere individuare quale siano le norme violate (Cassazione Civile, sez. lavoro, n. 9102 del 4/04/2024).
La vicenda
La Corte di Appello, in accoglimento dell’appello proposto dalla società datrice di lavoro, ha rigettato la domanda del lavoratore finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno differenziale in riferimento all’infortunio sul lavoro.
Nello specifico, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che attraverso le prove testimoniali, assunte in primo grado, non era possibile ricostruire la dinamica dell’incidente e che il lavoratore, ad ogni modo, non aveva indicato quali norme di prevenzione sarebbero state violate dal datore di lavoro, per cui concludevano che l’incidente era da attribuire alla negligenza ed imprudenza del lavoratore e non alla violazione dell’art. 2087 c.c.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’incidente era da attribuirsi alla responsabilità esclusiva del datore di lavoro per non avere adottato le opportune misure di sicurezza nell’area luogo del sinistro ed evidenziando che l’INAIL aveva riconosciuto l’evento come infortunio sul lavoro e aveva indennizzato il relativo danno.
La decisione della Corte di Cassazione
Le ragioni del lavoratore sono fondate. L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l’obbligo di sicurezza ovvero di adottare tutte le misure e le cautele dirette a preservare l’integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e della realtà aziendale.
Secondo tale norma, “l’obbligo di protezione” è correlato alle situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto ed impone al datore di lavoro l’adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di quelle richieste dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza riferite ad un determinato momento storico.
Quando il lavoratore agisce nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a causa di un infortunio, deve provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.
Non è onere del lavoratore individuare le norme violate
Gli Ermellini specificano che anche se l’art. 2087 c.c. impone un generale obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni, l’onere di allegazione del lavoratore non può comprendere anche l’individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, come richiesto erroneamente dalla Corte di Appello.
In buona sostanza, il lavoratore deve invece dimostrare la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nell’organizzazione o nelle modalità di esecuzione della prestazione, nonché il nesso causale tra il verificarsi di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombendo sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre al minimo, i rischi esistenti.
Nel caso in esame, nel ricorso introduttivo della lite, il lavoratore ha descritto con precisione lo stato dei luoghi aziendali, le condizioni di pericolo di caduta, la irregolarità del piano di calpestio e l’assenza di barriere protettive: dunque risulta assolto l’onere probatorio.
Pertanto, nel caso in cui non ricorrano comportamenti abnormi del lavoratore, il datore di lavoro è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento, non rilevando l’eventuale concorso di colpa del lavoratore, visto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.
La Corte di Appello non ha applicato correttamente i suddetti principi, avendo ritenuto necessaria l’individuazione, da parte del lavoratore, delle norme di prevenzione violate, e avendo considerato la stessa idonea da sola ad elidere la responsabilità datoriale.
Avv. Emanuela Foligno






