La ricostruzione della dinamica dell’infortunio ai fini del raggiungimento della prova

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Il lavoratore veniva adibito, in contrasto con la prescrizione del medico aziendale, alla movimentazione manuale di carichi pesanti e il datore di lavoro non contesta specificatamente la dinamica dell’infortunio (Cassazione Civile, sez. lav., 05/06/2024, n.15733).

Il caso

Dai giudizi di merito emerge che l’infortunio era ascrivibile a responsabilità datoriale essendo emerso dalla prova orale e documentale che la vittima, inquadrata come capo reparto (II liv. c.c.n.l.), era stata adibita in via ordinaria, peraltro in violazione dell‘art. 2013 c.c., alle (inferiori) mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita (IV liv. c.c.n.l.), mansioni implicanti movimentazione di carichi e sollevamento pesi, in contrasto con la prescrizione del medico aziendale che imponeva di limitare la movimentazione manuale dei carichi pesanti con limite di sollevamento.

In ordine alla dinamica del sinistro, il Giudice di appello, evidenziata la mancanza di specifica contestazione della parte datrice in relazione alle modalità del verificarsi dell’infortunio allegate dal lavoratore, richiamate le emergenze probatorie, ha ritenuto che nel contesto lavorativo, era di fatto demandata all’infortunato la scelta di quali operazioni fossero, o meno, compatibili con le sue condizioni, in assenza di adozione della parte datoriale di concrete misure organizzative idonee a garantire la salute del lavoratore.

Il ricorso in Cassazione

Il datore di lavoro censura la sentenza d’appello in relazione all’accertamento delle modalità dell’infortunio ed al fatto che la vittima non fosse stata messa nelle condizioni di osservare le prescrizioni del medico aziendale.

Le censure vengono respinte dalla Cassazione che ribadisce il contenuto dell’obbligo di sicurezza, previsto dall‘art. 2087 c.c., non determinante una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva ed omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.

Nel caso concreto, l’affermazione della responsabilità datoriale è stata espressamente fondata sulla sussistenza di un elemento soggettivo colposo in capo alla parte datoriale, rappresentato dal difetto di diligenza nella predisposizione di misure organizzative idonee alla tutela della salute del lavoratore.

L’infortunato era ordinariamente adibito ad attività di movimentazione dei carichi, in contrasto oltre che con le mansioni di inquadramento, con la prescrizione del medico aziendale, e che egli, sostanzialmente, doveva scegliere i carichi risultando le disposizioni date a riguardo dalla società del tutto generiche. Ciò esclude comportamento abnorme.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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