In auto sull’A4 viene colpito da un oggetto che sfonda il parabrezza

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Il danneggiato, in auto con suo figlio minorenne, stava percorrendo l’autostrada A4, quando un oggetto ha sfondato il parabrezza mandandolo in frantumi. Le parti di vetro colpivano il conducente al braccio destro e il figlio al braccio sinistro e alla gamba sinistra.

La vittima cita a giudizio la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. al fine di sentirla condannare, a titolo di responsabilità da inadempimento ovvero da fatto illecito, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 2/6/2015, stimati in 4.446 euro.

Il Giudice di Pace di Padova, con la sentenza n. 31/2021, accoglieva la domanda, condannando la società Autostrada al pagamento di 3.096 euro. Con la sentenza n. 1965/2021 del 28 ottobre 2021, il Tribunale di Padova – in funzione di Giudice di appello – riformava integralmente la sentenza di primo grado e rigettava la domanda.

L’intervento della Cassazione

Il danneggiato lamenta che il Tribunale ha rimesso in discussione, negandone la esistenza, l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza di primo grado, che riconosceva come causa della rottura del parabrezza sfondato un oggetto comunque presente nella sede stradale, ancorché non identificato. Inoltre, la società Autostrada non aveva censurato tale accertamento di fatto, il quale, ancorché estraneo alla cognizione del giudice d’appello, visto il principio devolutivo, veniva di contro rimesso in discussione dal Tribunale.

Secondo la tesi del danneggiato, con riguardo alla vicenda per cui causa è applicabile quella giurisprudenza di legittimità che riconosce natura contrattuale alla responsabilità del proprietario o del concessionario di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subiti nell’uso dell’autostrada, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, configurandosi, il pedaggio, quale “prezzo pubblico”, in funzione di corrispettivo versato per l’utilizzazione di un’opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale (in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 298 del 13/01/2003).

Le doglianze sono corrette (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 18 dicembre 2024, n. 33128)

La S.C. ha precisato che “sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all’evento di danno (causalità materiale) e l’evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità contrattuale, dall’inadempimento, nel caso di responsabilità di cui all’art. 1218 cod. civ. l’inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell’interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è di norma distinguibile praticamente da quello relativo all’inadempimento.
Il che comporta che a carico del creditore della prestazione gravi soltanto l’onere di provare la causalità giuridica, mentre l’inadempimento che “assorbe” (ma non elide, sul piano concettuale, poiché – diversamente opinando – non avrebbe alcun senso la norma di cui all’art. 1227, 1 e 2 comma cod. civ.) la causalità materiale deve essere solo allegato (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell’11/11/2019)”.

Il nesso causale tra condotta ed evento è oggetto di prova c.d. prima facie, fondata sulla tipicità dello svolgimento dei fatti

Quindi, nell’obbligazione contrattuale di dare o fare, il nesso causale tra condotta ed evento è oggetto di prova c.d. prima facie, fondata sulla tipicità dello svolgimento dei fatti. Non c’è, quindi, un onere gravante sul creditore di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale, perché allegare l’inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento.

Deve dunque considerarsi errata la ricostruzione operata dal Giudice d’appello, per cui spettava al conducente del veicolo, in qualità di creditore, “il compito di fornire la prova non solo dell’esistenza del danno lamentato ma anche della sua riconducibilità al fatto del debitore giacché l’art. 1218 c.c., il quale pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non modifica peraltro l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di esso, allorché si tratti di accertare l’esistenza del danno”, ritenendo – al contempo – che i diversi principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2001 vengono affermati “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione e non già di dimostrazione del danno che proprio a quell’inadempimento sia conseguito”.

Deve farsi applicazione dei principi generali enunciati dalle Sezioni Unite

Deve, pertanto, farsi applicazione dei principi generali enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 13533 del 30/10/2001) in tema di riparto dell’onere probatorio in caso di inadempimento della obbligazione.

Al contrario, è il Tribunale che, in via del tutto errata, ha prospettato la possibilità che il parabrezza sfondato sia stato cagionato da cause esterne alla condotta del debitore, che peraltro non risultano sorrette da prova alcuna, né da alcuna argomentazione per una congrua valutazione di maggiore probabilità di verificazione rispetto a quella riconducibile alla diretta responsabilità contrattuale.

Anche la censura del conducente, nella parte in cui è legittimamente azionata una causa petendi extracontrattuale in concorso o in alternativa con quella contrattuale, è fondata.

È è configurabile la responsabilità per cosa in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la relativa disponibilità e l’effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.

La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto

Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento di danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

Di tutte le regole anzidette non ha fatto buon governo il Giudice territoriale, disattendendo il riparto dell’onere probatorio ed il canone della preponderanza dell’evidenza.

Il Tribunale di Padova ha applicato un sillogismo che ha alterato il canone del “più probabile che non” – da canone logico/ricostruttivo a canone apodittico/assertivo. “Il fatto che possano sussistere una pluralità di serie causali non esonera il giudice dall’individuare quale sia la serie vincente ovvero quella più probabile che non nello sprigionare gli effetti causativi” (così, Sez. 6-3, Ordinanza n. 4108 del 23/05/2019).

Si impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte.

Avv. Emanuela Foligno

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