Irrilevanti le negligenze del personale medico desumibili dalle carenze documentali e dalla mancata corretta tenuta della cartella clinica (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17 dicembre 2024, n. 33011) e la domanda viene rigettata.
La vicenda
La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado con la quale è stata rigettata la domanda proposta per la condanna dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Enna al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza dei gravissimi danni alla persona (encefalopatia ipossico ischemica) subiti dalla figlia al momento della nascita.
I Giudici di appello hanno evidenziato che il grave danno subito dalla piccola non fosse in alcun modo ricollegabile al comportamento dei sanitari convenuti, essendo piuttosto causalmente ascrivibile a una patologia di origine genetica, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Il giudizio di Cassazione
I genitori della bambina censurano la decisione di secondo grado che ha escluso la responsabilità dei sanitari pretermettendo le risultanze istruttorie, asseritamente già ignorate in primo grado, omettendo di fondare la propria pronuncia sull’accertata negligenza dei sanitari convenuti e determinando la causa delle lesioni sofferte dalla piccola in violazione del principio del “più probabile che non”.
Nello specifico, secondo la tesi degli attori, sarebbe stata illogicamente contrapposta la causa genetica alternativa in contrasto con i contenuti delle prove acquisite, giungendo ad una decisione priva di coerenza, contraria ai principi fissati in sede di legittimità, sostanzialmente fondata su una motivazione apparente.
Le censure vengono rigettate in toto perché si sostanziano in una rivalutazione nel merito degli elementi istruttori (invece approfonditamente esaminati e valutati da entrambi i giudici del merito) secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità.
Irrilevante la mancata corretta tenuta della cartella clinica
Osserva la Cassazione che i Giudici di appello, al di là delle evidenziate, ma irrilevanti, negligenze del personale medico desumibili dalle carenze documentali e dalla mancata corretta tenuta della cartella clinica, hanno correttamente specificato come le condizioni di salute della neonata immediatamente dopo il parto apparissero tali da escludere che le manovre eseguite dai medici durante il parto avessero potuto provocarle alcun danno e, segnatamente, il danno riscontrato alla base delle gravissime patologie successivamente manifestatesi a suo carico.
Sul punto viene richiamato quanto espresso dal CTU, sottolineando come “dagli atti emerga come la piccola alla nascita presentava un Apgar 8>9 senza segni di asfissia e chiaro il liquido amniotico. Dopo 12 ore emetteva il meconio, si alimentava senza problemi ai biberon. Nessun reperto patologico emergeva all’osservanza dei pediatri. L’assenza di obiettività clinica asfittica e di alterazioni neurologiche sia dalla nascita che nei primi otto giorni di vita (la dimissione avveniva il 30/06), non lasciano pertanto spazio di ipotesi di sofferenza perinatale in sorte nelle ore di travaglio“.
Il danno della neonata era di tipo genetico
La neonata veniva dichiarata sana come era apparsa anche alla madre al risveglio dall’anestesia. Aggiungeva il CTU che l’ipotesi di “sofferenza insorta per la sovrastimolazione farmacologica delle 10 ore del mattino… non appare sostenibile: la letteratura consultata in merito alla ipossia ipossiemia perinatale, ricorda che la sua potenzialità lesiva (quando è sufficientemente protratta e grave) si esprime con un quadro clinico complesso caratterizzato da un danno multiorgano. Ad esso consegue una cascata di eventi vasomotori e metabolici che peggiorano l’acidosi e l’impegno di tissutale.
Appare davvero inverosimile quindi che nel giro di alcuni minuti (il tutto accadeva dalle 10 alle 10:15 circa…) si possa instaurare un’ipossia tanto severa e duratura da causare lesioni tissutali al SNC ma destinata ad autolimitazioni e all’auto soluzione spontanea entro breve tempo. L’indice di Apgar sopra richiamato [valore 8>9, n.d.r.], è confermato avere corrispondenza statistica con le condizioni di salute del neonato per valori elevati, nel senso che, se elevato, l’indice di Apgar è correlato statisticamente al benessere del neonato. Nel caso in esame il valore dell’Apgar rilevato non consente digressioni fuorvianti quanto al benessere respiratorio e metabolico della neonata al momento del parto“.
È del tutto da escludersi, quindi, che le condizioni della neonata potessero giustificare alcun possibile rimprovero al comportamento dei sanitari al momento del parto.
Il comportamento dei sanitari non può in alcun modo ricollegarsi causalmente al danno denunciato
I Giudici di appello hanno evidenziato come del tutto correttamente il primo Giudice avesse riconosciuto il ricorso di elementi tali da giustificare la riconduzione causale del grave danno sofferto dalla neonata a un quadro di indole genetica: “posto che nel caso di specie le consulenze svolte hanno evidenziato l’esclusione di un nesso causale tra eventuali errori terapeutici poste in essere dai sanitari nel corso del ricovero e dell’assistenza al parto della piccola e la patologia encefalopatica comportante ritardo mentale grave riscontrato sulla stessa, e posta ancora l’insussistenza di una condotta astrattamente idonea a causare il danno, facendo buon governo dei principi ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi dato dirimente, ai fini dell’accertamento positivo circa la sussistenza del nesso causale, la carenza documentale di cui si discorre”.
Ragionando in tal senso, correttamente, ne deriva che ogni ulteriore considerazione circa l’effettiva adeguata corroborazione dell’ipotesi genetica alternativa risulta del tutto irrilevante, avuto riguardo al carattere decisivo e assorbente dell’avvenuta attestazione, sul piano probatorio, che il comportamento dei sanitari non potesse in alcun modo ricollegarsi causalmente al danno denunciato, con il conseguente inevitabile rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori, sui quali, come noto, incombeva l’onere di provare la sussistenza di un preciso nesso di causalità (nella specie, non dimostrato, essendo positivamente risultato il contrario) tra il comportamento dei sanitari e il danno della piccola neonata.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con conferma del secondo grado.
Avv. Emanuela Foligno






