Interessante decisione della Corte di Cassazione sulla regolamentazione del periodo di comporto, non ai presupposti del risarcimento del danno, bensì alla esistenza dei diversi presupposti (oggettivi e soggettivi) previsti in ambito INAIL ai fini dell’erogazione della mera indennità per inabilità temporanea prevista dl t.u. 1124/65 (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 9 gennaio 2025, n. 463).
Il tribunale di Milano ha respinto l’opposizione proposta dalla datrice di lavoro avverso l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria, ed ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto condannando la datrice di lavoro a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a corrisponderle un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte d’appello di Milano, invece, ha ridotto l’indennità risarcitoria liquidata dal primo grado in relazione alla somma percepita dal lavoratore a titolo di aliunde perceptum risultante dalle buste paga depositate in corso di causa. E ha confermato per il resto l’illegittimità del licenziamento.
Il computo del periodo di comporto si differenza a seconda della malattia
I Giudici di appello hanno dato atto che in tema di computo del periodo di comporto le norme di cui agli articoli 1 e 2 del CCNL Metalmeccanica Industrie stabilissero, relativamente al periodo di conservazione del posto, un trattamento differenziato a seconda della natura della malattia. In particolare l’art. 1 disponeva che al lavoratore sarà conservato il posto in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Era quindi lo stesso contratto collettivo a porre in diretta correlazione la conservazione del posto al periodo di erogazione dell’indennità da parte dell’INAIL, che presupponeva il riconoscimento dell’origine lavorativa dell’infermità. E nella fattispecie non era contestato che il lavoratore avesse percepito detta indennità per il periodo di assenza successiva al 29 marzo 2019.
Invece, sempre secondo i Giudici di Appello, non poteva tenersi conto della sentenza del primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria del lavoratore per mobbing, in quanto non era stato provato il suo passaggio in giudicato e nessun accertamento contrario era contenuto nell’ordinanza ex articolo 696 c.p.c.
L’intervento di rigetto della Corte di Cassazione
Essi devono essere disattesi anzitutto perché non si misurano con la disciplina contrattuale del comporto su cui si fonda la sentenza impugnata e pertanto non colgono né censurano la ratio decidendi contenuta nella pronuncia resa dalla Corte di appello di Milano.
Secondo il CCNL applicabile alla vicenda, in caso di malattia professionale sarà conservato il posto di lavoro per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge. E in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.
Correttamente, quindi, i Giudici di appello, hanno ritenuto dirimente che il lavoratore percepisca la sola indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge, oppure fino alla guarigione clinica provata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.
La regolamentazione del periodo di comporto
In altri termini, nel caso della malattia, la regolamentazione del periodo di comporto non deve essere ricollegata ai presupposti stabiliti dall’ordinamento per il risarcimento del danno e l’esistenza della responsabilità civile del datore di lavoro, bensì alla esistenza dei diversi presupposti (oggettivi e soggettivi) previsti in ambito Inail ai fini dell’erogazione della mera indennità per inabilità temporanea prevista dl T.U. 1124/65.
Pertanto, ai fini del comporto di cui si discute in questa decisione, è sufficiente che esista soltanto l’origine professionale della malattia e che essa sia correlata alla prestazione lavorativa secondo le regole dell’assicurazione obbligatoria.
Ad ogni modo, la Cassazione, con un importante incipit, sottolinea che una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c. è svincolata dalla erogazione della sola indennità assicurativa ad opera dell’INAIL perché prescinde dalla colpa del datore ed è dovuta persino nell’ipotesi di colpa esclusiva del lavoratore, salvo il dolo ed il rischio elettivo.
La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio e malattia professionale all’interno della disciplina del comporto deve essere, quindi, operata anche nelle ipotesi in cui la malattia abbia avuto una mera origine, anche in termini di concausa, in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e sia pertanto collegata allo svolgimento dell’attività lavorativa, sulla scorta dei presupposti di operatività della tutela assicurativa pubblica, stabiliti per le malattie professionali.
Ad ogni modo i Giudici di appello hanno anche affermato che, a fronte della prova dei requisiti di operatività della copertura assicurativa prodotta dal lavoratore, non erano stati introdotti dal datore elementi probatori di segno opposto alla conclusione cui era pervenuto l’INAIL.
Il ricorso viene pertanto complessivamente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno





