Incidente causato da cane randagio sull’autostrada, è responsabile ANAS?

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La Cassazione accoglie il ricorso del proprietario di un veicolo danneggiato dall’impatto con un cane randagio sull’autostrada, ribaltando la decisione del Tribunale che aveva escluso il risarcimento per mancanza di esborso effettivo (Cassazione civile, sez. III, 26/06/2024, n.17670).

L’incidente con il cane randagio sull’autostrada

Il proprietario del veicolo instaura nei confronti di ANAS un giudizio civile per l’ottenimento del risarcimento dei danni materiali, oltre il fermo tecnico, in conseguenza del sinistro verificatosi lungo l’autostrada A 29 Palermo-Mazara del Vallo, a causa dell’improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane randagio che impattava violentemente contro il veicolo.

Il Giudice di Pace di Partanna, con sentenza n. 33/2017, rigettava la domanda attorea perché riteneva non raggiunta la prova della riconducibilità dell’evento alla condotta omissiva del custode. Il Tribunale di Sciacca, in funzione di Giudice di Appello, con sentenza n. 83/2022 del 21 febbraio 2022, rigettava la domanda ritenendo, sulla base della ragione più liquida, non provato il danno patrimoniale asseritamente subito.

I Giudici di merito, quindi, hanno ragionato in maniera diametralmente opposta: il primo non ha ritenuto riconducibile l’evento all’ANAS, il secondo non ha ritenuto provato il danno.

La Cassazione ribalta i giudizi di merito

In Cassazione il danneggiato lamenta che il secondo grado avrebbe erroneamente applicato il principio della ragione più liquida, decidendo la questione di merito relativa al danno, quando invece non era stata oggetto di specifica contestazione in appello e quindi non più controversa tra le parti. La decisione, inoltre, sarebbe affetta da nullità per carenza del criterio logico con cui il giudice di appello ha formato il proprio convincimento, anche in relazione all’applicazione del suddetto principio.

L’esistenza di tale danno, secondo la tesi del danneggiato, sarebbe dimostrata dal verbale di incidente stradale, che il Giudice non avrebbe considerato, dal preventivo di riparazione del veicolo e dalla testimonianza raccolta in atti. Danno che, relativamente al quantum, avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa, trovando l’art. 1226 c.c. applicazione non soltanto quando il suo ammontare sia impossibile, ma anche quando, come nel caso, sia particolarmente difficoltoso determinarlo.

La censura inerente il mancato riconoscimento del danno patrimoniale è fondata.

La “perdita subita” di cui all’art. 1223 c.c. non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (in tal senso vengono menzionate le decisioni Cass. 06/10/2021, n.27129; Cass., 10/11/2010, n. 22826, Cass., 10/3/2016, n. 4718).

Quando viene liquidato il danno patrimoniale deve essere tenuto in considerazione l’esatta “quantificazione della perdita” perché bisogna riparare il pregiudizio economico subito dal danneggiato e ripristinare la sua sfera patrimoniale, restituendo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso.

Il principio di integralità del ristoro

Ciò si pone allineato al principio di integralità del ristoro ormai da anni predicato dalla Corte di Cassazione.

Traslando tutto quanto detto al caso concreto, il danneggiato ha presentato in giudizio il preventivo di riparazione dell’automobile e provato il danno; ergo ha errato il Giudice del merito dove ha ritenuto che “non può essere riconosciuta a parte appellante la somma di euro 3509,85, non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme ed essendosi limitata a produrre un preventivo di spesa per le riparazioni dell’auto. Né la prova testimoniale del legale rappresentante della carrozzeria che ha visionato il veicolo, chiamato a confermare di aver redatto il preventivo, può essere utile a fondare la domanda”

La sola circostanza che non sia stato provato l’esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea a escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al Giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell’attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa.

Egualmente ragionando anche la quantificazione del danno è rimessa al giudice del merito per l’ipotesi, e nella misura, in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo di riparazione.

Avv. Emanuela Foligno

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