Un paziente contrae un’infezione post-operatoria da stafilococco in seguito a un intervento al ginocchio eseguito correttamente. La Corte d’Appello attribuisce la responsabilità alla clinica, ma la Cassazione censura la decisione. La motivazione è carente, perché l’infezione è riconducibile a un batterio già presente nel paziente, e non a carenze della struttura, come come emerso anche dalla CTU (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 luglio 2025, n. 17889).
I fatti
Il paziente asseritamente danneggiato da malpractice si era sottoposto a un intervento di protesizzazione al ginocchio destro presso una Casa di Cura di Vicenza, eseguito dal dott. RA. Dopo l’intervento ha contratto una infezione, dalla quale sono risultati postumi permanenti. Lui, la moglie ed i figli hanno agito in giudizio, sia verso la Casa di Cura che verso il medico, dopo avere ottenuto un ATP che avallava le sue ragioni.
Nello specifico, il Tribunale, sulla scorta dell’ATP, ha ritenuto corretto l’intervento chirurgico, ma ha stimato che dopo il paziente ha contratto una infezione post-operatoria da stafilococco all’interno della Casa di Cura, la quale, pertanto, doveva ritenersi responsabile dei danni conseguenti. Ha escluso però danni “riflessi” risarcibili in capo ai congiunti del paziente.
La Corte di Appello di Venezia ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, avverso questa decisione ha proposto ricorso in Cassazione la Casa di Cura.
Il ricorso in Cassazione
Come già detto sopra, i Giudici di appello hanno escluso che i danni subiti dal paziente potessero ricondursi all’intervento e che dovevano, invece, imputarsi a una infezione post-operatoria, o infra operatoria.
Ebbene, secondo i ricorrenti il secondo grado avrebbe frainteso la CTU, attribuendole conclusioni opposte a quelle invece assunte. Infatti, i giudici hanno preso atto che la CTU aveva ritenuto l’insorgere di una infezione intraoperatoria, e, sulla base di questa sola circostanza, è stata ritenuta responsabile del danno la Casa di Cura.
Invero, la CTU aveva, sì, ipotizzato una infezione infra-operatoria, ma aveva altresì ipotizzato che la causa di tale infezione stava nella presenza del batterio (stafilococco) già nella cute del paziente e che l’infezione era pertanto imprevedibile, ma che comunque era stata adeguatamente curata. È chiaro, quindi, che i Giudici di appello hanno basato la loro decisione (sempre secondo la tesi dei ricorrenti) su una affermazione contenuta nella CTU che non ne costituisce però la ratio, che non è indicativa della valutazione fatta dal CTU, ed anzi è in senso contrario ad essa.
Quanto argomentato è corretto. In un primo momento i Giudici di appello hanno osservato che l’ATP aveva accertato che l’intervento di artroprotesi al ginocchio, la sua esecuzione e la terapia antibiotica da parte del dott. R. sono stati correttamente eseguiti, mentre il danno che ne è derivato è dovuto all’infezione locale da staphylococcus epidermidis, che non è stata imputata all’operato del sanitario.
Corte di Appello: infezione post-operatoria non attribuibile all’intervento chirurgico
In sintesi, dall’ATP è evidentemente emerso che il paziente ha contratto una infezione nosocomiale, non attribuibile però all’intervento chirurgico.
Il CTU ha precisato che “non è possibile individuare il momento in cui è sorto il contagio… e che tenuto conto della tipologia del germe identificato, è possibile escludere l’incidenza di alcuni fattori quali la mancata ventilazione della sala, e trattandosi di Staphylococcus Epidermidis, ragionevolmente si può ritenere che l’infezione sia avvenuta intraoperatoria”.
Orbene, sulla base di tali premesse la Corte di Appello ha concluso che: “Su questo dato oggettivo, che non risulta smentito da elementi di segno contrario, va confermata la responsabilità della struttura sanitaria”.
Tale motivazione non solo è viziata da un omesso esame, ma è viziata di suo, anche a prescindere dall’omesso esame.
È emerso chiaramente dalla CTU che l’ausiliario, pur avendo ritenuto che l’infezione era stata contratta durante l’operazione, ha escluso che potesse attribuirsi ad una situazione ambientale della Casa di Cura (la stessa sentenza impugnata, come abbiamo visto, prende atto di tale circostanza), ed ha attribuito la causa della infezione ad uno stafilococco già presente nel paziente, ed ha altresì ritenuto inevitabile l’infezione post-operatoria.
La Cassazione censura la decisione di secondo grado
La motivazione resa dai Giudici di appello, oltre che caratterizzata da omesso esame, è altresì carente. È nota la regola: la motivazione può dirsi carente, e dunque inferiore al minimo imposto dalla Costituzione, quando essa si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nel caso che si sta analizzando la motivazione è apparente, perché conduce dalle premesse alla conclusione, senza alcun “medio”, che invece è necessario per poter dire che quelle premesse portano a quella conclusione.
Per meglio dire: le premesse, come visto, sono che il CTU ha ritenuto che l’infezione sia sorta in clinica, dovuta ad un batterio già presente nel paziente, e diffusosi durante l’operazione. Da queste premesse si deduce che allora la clinica è responsabile, però non si dice perché, ossia non si dice perché dal fatto che l’infezione si è sviluppata durante l’operazione, ma per un batterio già presente nel paziente, e dunque non trasmesso dall’ambiente della clinica, quest’ultima debba rispondere dell’infezione.
Manca la premessa minore, che consente di attribuire alla Clinica la responsabilità di quella infezione o della sua mancata cura, ossia, non viene detto perché, e su che basi, la Clinica debba rispondere di una infezione non propagatasi dal suo ambiente, ma per batteri già presenti nel paziente.
Giuridicamente e logicamente le argomentazioni dei Giudici di appello sulla responsabilità della Clinica sono prive della spiegazione essenziale e sono frutto di fraintendimento.
La Cassazione quindi accoglie il ricorso dei congiunti.
Avv. Emanuela Foligno






