Pronuncia della Cassazione sulla validità della clausola claims made nelle polizze per responsabilità civile sanitaria. Accogliendo il ricorso dell’assicurazione, ha escluso che la clausola integri una decadenza nulla ai sensi dell’art. 2965 c.c., ritenendola invece espressione lecita della libertà contrattuale e pienamente compatibile con la funzione indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma per nuovo esame (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20873).
L’assicurazione ha impugnato la sentenza di appello di Roma che accogliendo la domanda di risarcimento danni avanzata dal paziente nei confronti della Provincia Religiosa di San Pietro-Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli aveva accolto la domanda di manleva proposta dalla Provincia Religiosa nei confronti di essa compagnia ritenendo operativa la polizza assicurativa stipulata inter partes.
La garanzia assicurativa
I Giudici di appello osservavano che la clausola n. 8 del contratto di assicurazione prevedeva che la garanzia assicurativa valesse
- a) “per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti atti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e anche in data antecedente l’effetto della polizza e comunque non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del presente contratto.
- b) il periodo di efficacia della polizza era dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, prorogato al 31 dicembre 2005.
- c) la prevista “clausola claims made non superava il vaglio di cui al primo comma dell’art. 1322 c.c., essendo nulla per violazione dell’art. 2965 c.c. giacché, alla luce del principio enunciato da Cass. n. 8894/2020, prevedeva un termine di decadenza dal diritto di far valere la prestazione assicurativa a carico dell’assicuratore che ne rendeva eccessivamente difficile l’esercizio, in quanto dipendente soltanto dalla condotta di un terzo, sulla quale l’assicurato non può influire”.
Secondo la Compagnia la Corte avrebbe erroneamente interpretato il contratto di assicurazione con riferimento alla clausola claims made ritenendola affetta da nullità per contrasto con l’art. 2965 c.c. Lamentano, inoltre, la errata applicazione al contratto assicurativo del principio della loss occurrence di cui all’art. 1917 c.c. (nel senso che la garanzia assicurativa debba essere limitata a fatti/eventi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento).
La prima doglianza è fondata.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale
La S.C. richiama il principio per cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato.
La tipologia di contratto assicurativo di responsabilità civile con clausola claims made, va ricondotto nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe (Cass. n. 12908/2022; Cass. n. 12462/2024).
Accolta la prima censura, assorbita la seconda, la causa viene rinviata alla Corte di Roma che dovrà attenersi al suddetto principio.
Avv. Emanuela Foligno






