Chiesta la condanna al risarcimento del danno derivante dalle immissioni di fumo di una canna fumaria posta a distanza inferiore di 10 m e la adozione di rimedi opportuni a ridurre i rumori entro la soglia della tollerabilità. Il risarcimento del relativo danno può essere riconosciuto solo se il superamento della soglia di tollerabilità ha come conseguenza una lesione dell’integrità fisica tale da produrre postumi permanenti clinicamente apprezzabili e tali da compromettere o comunque limitare le attività vitali (Corte di Cassazione, II civile, sentenza 17 luglio 2025, n. 19767).
La canna fumaria a meno di 10 m
I proprietari dell’immobile (asseriti danneggiati) convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Lecce il Comune di Muro Leccese e la società che aveva adibito la proprietà adiacente a ristorante/osteria e aveva realizzato interventi edilizi ritenuti illegittimi. Inoltre, chiedevano la condanna al risarcimento del danno derivante dalle immissioni di fumo di una canna fumaria posta a distanza inferiore a quella prescritta (10 m) e la demolizione dell’ampliamento abusivo o, in subordine, i rimedi opportuni a ridurre i rumori entro la soglia della tollerabilità.
In corso di causa gli attori proponevano anche ricorso ex art 700 c.p.c. e, disposta CTU, il Tribunale accoglieva limitatamente alla realizzazione a cura e spese della società resistente del rimedio suggerito dal Consulente. Tale provvedimento veniva confermato anche dal Tribunale a seguito del reclamo. Nel merito, il Tribunale rigettava la domanda attorea richiamando il contenuto dell’ordinanza cautelare.
La domanda risarcitoria per le immissioni di odori sgradevoli
Invece, la Corte d’appello di Lecce, condannava la società proprietaria del ristorante-osteria al pagamento di Euro 5.000 a favore di ciascuno degli attori.
In particolare, la Corte d’Appello, sulle immissioni da odori sgradevoli, non essendo stata fornita alcuna prova, rigetta la relativa domanda risarcitoria. Accolte, invece, le argomentazioni inerenti le immissioni di rumore connesse al funzionamento della canna fumaria.
Secondo i Giudici di appello, la teoria del CTU secondo cui il criterio differenziale non era applicabile al caso di specie non avendo il Comune di Muro Leccese adottato il piano di zonizzazione, non è condivisibile. L’accertamento compiuto secondo il detto criterio differenziale ha rilevato, invero, un superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose. Per questa ragione, la domanda di risarcimento del danno è stata accolta, ma non essendovi elementi per ritenere che il superamento della soglia di tollerabilità avesse avuto come conseguenza una lesione dell’integrità fisica degli appellanti tale da produrre postumi permanenti clinicamente apprezzabili e tali da compromettere, o comunque limitare, le attività vitali , e il relativo risarcimento è stato stimato in via equitativa.
L’intervento della Cassazione
Secondo i danneggiati, il Giudice d’appello avrebbe omesso di decidere sulla autonoma domanda inerente la richiesta di accertamento della illegittimità dell’esercizio dell’attività commerciale perché in contrasto con gli strumenti urbanistici. Questa doglianza è fondata.
I danneggiati, difatti, in primo grado avevano dedotto la realizzazione di interventi edilizi in evidente contrasto con la disciplina urbanistica e avevano chiesto che la società fosse condannata alla demolizione dell’ampliamento abusivo, oltre che all’eliminazione di fumi e dei rumori immessi oltre la soglia di tollerabilità.
Sul punto il Giudice ha semplicemente rilevato la legittimità dell’intervento edilizio concretatosi in un ampliamento dell’immobile e ciò a mente dell’art. 6 delle NTA accluse al PdF che reca prescrizioni per le zone A1 (centro storico), e la Corte di appello ha totalmente omesso di esaminare il motivo di gravame inerente la questione.
Ed ancora, con separata censura, gli attori si dolgono dell’assenza di qualsiasi cenno in ordine all’istanza tempestiva di rinnovazione della CTU. La relativa argomentazione viene integralmente respinta. La decisione di procedere, o meno, alla rinnovazione della CTU rientra nei poteri discrezionali del Giudice del merito, non sindacabili in sede di Cassazione.
I limiti massimi di tollerabilità
La S.C. svolge la seguente importante precisazione:
“In materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 cc, tenendo presente, anche, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni”.
Ebbene, i Giudici di appello hanno correttamente richiamato la giurisprudenza inerente il possibile ricorso al c.d. criterio differenziale anche in assenza del piano di zonizzazione acustica e hanno poi evidenziato che l’accertamento compiuto secondo il detto criterio differenziale sia dal primo CTU , sia dal secondo CTU, hanno rivelato un superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose.
In buona sostanza, si può affermare, a corollario anche delle osservazioni della S.C., che l’art. 844 c.c. impone delle limitazioni della proprietà in ragione di rapporti di vicinato, e la valutazione inerente deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio, e, dall’altro, alla situazione locale anche attraverso le c.d. nozioni di comune esperienza. Ad ogni modo il “superamento dei limiti di tollerabilità, è rimesso all’apprezzamento del Giudice di merito.
In conclusione, la Cassazione accoglie la prima doglianza e rinvia alla Corte di Lecce.
Avv. Emanuela Foligno






