Una paziente giunge all’ospedale con sintomi severi: la perforazione intestinale non viene tempestivamente diagnosticata e l’intervento, prima deciso, viene rinviato per il trasferimento in altra struttura, dove la donna verrà operata senza esito. In appello è riconosciuto il danno da lucida agonia e aumentato il risarcimento. Le censure dell’ASL sulla CTU e sulla qualificazione del pregiudizio vengono respinte, confermando la responsabilità sanitaria per la gestione ritardata del caso (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 agosto 2025, n. 22661).
I fatti
La ASL di Foggia viene ritenuta responsabile per non avere tempestivamente diagnosticato nell’Ospedale di Manfredonia una perforazione intestinale e per non avere poi operato la paziente, per cui l’intervento chirurgico, effettuato successivamente all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, non l’aveva salvata. La Corte d’appello di Bari, ferma la responsabilità accertata, aumenta l’importo dei risarcimenti.
Secondo la ASL i Giudici di appello avrebbero errato nel valutare la CTU espletata, con specifico riferimento alla “errata individuazione del momento della perforazione intestinale”, e non avrebbero considerato l’ospedale di Manfredonia estraneo alla gestione dell’intervento chirurgico eseguito presso la Casa Sollievo della Sofferenza.
In Cassazione viene anche lamentata “erronea valutazione in ordine alla qualificazione giuridica del danno, in contrasto con i principi di responsabilità contrattuale medica circa il rapporto causale tra errore medico e decesso della paziente”. Invocata Cass. 26851/2023, la ASL sostiene poi che il Giudice d’appello sarebbe incorso in errore pure nel risarcimento del danno perché le controparti non avrebbero “dimostrato lo sconvolgimento dell’esistenza conseguente alla morte” della paziente.
L’intervento della Cassazione
Ebbene, innanzitutto le censure riguardano valutazioni di fatto riservate al Giudice di merito, e, ad ogni modo, la motivazione è adeguata nella ricostruzione della causa della morte della donna individuandola chiaramente nella irragionevole protrazione del tempo anziché effettuare l’intervento chirurgico quando già si era ben diagnosticata la pericolosissima situazione in cui si trovava, e, per di più, addirittura dopo averla già portata in sala operatoria, anziché operarla la facevano uscire per portarla alla Casa Sollievo della Sofferenza, dove inutilmente veniva effettuato l’intervento.
Ed ancora, sempre secondo la ASL, il Giudice d’appello avrebbe errato accogliendo il danno catastrofale: mentre il primo Giudice aveva negato che ve ne fosse la prova, il secondo grado lo avrebbe riconosciuto soltanto ipotizzandolo. Nella cartella clinica di Casa Sollievo della Sofferenza emerge che dopo l’intervento, la paziente, per quarantotto ore era in “condizioni cliniche stazionarie ed incoraggianti”. La Corte d’appello, inoltre, avrebbe travisato il contenuto della sentenza di primo grado, liquidando il danno catastrofale pur mancando il presupposto della “lucidità che il danneggiato deve avere avuto”, e offrirebbe una motivazione insufficiente e contraddittoria.
È evidente che l’ASL fornisce una ricostruzione fattuale alternativa e a prescinderne, anche qui la motivazione di appello è specifica e adeguata.
Il danno da lucida agonia
La Corte di appello ha tenuto conto che la paziente è giunta presso la prima struttura (Ospedale di Manfredonia) accusando forti dolori… e che gli stessi persistevano anche durante la degenza, e che ha visto la sua condizione di salute gradualmente peggiorare nonostante fosse sottoposta a cure mediche.
A ciò si aggiunga che la donna era perfettamente vigile e lucida quando i sanitari hanno deciso l’intervento di urgenza, quando è stato disposto il trasferimento… in altra struttura, ed anche nella terapia intensiva a seguito dell’intervento e quando il suo quadro clinico gradualmente si deteriorava. In questo quadro, la donna si è senz’altro resa conto che, “nonostante le cure e l’assistenza ospedaliera, le sue condizioni cliniche non vedevano miglioramenti, anzi il contrario, con conseguente presa di coscienza che quei momenti sarebbero stati gli ultimi della sua vita, e lontana dai suoi cari”.
Corretto, dunque, il riconoscimento del danno da lucida agonia, il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno





