Il Giudice d’appello ha ritenuto che quanto descritto nella constatazione amichevole (modulo CAI) non fosse compatibile con le risultanze della CTU, né con il materiale fotografico raccolto e ha rigettato il gravame. Il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 agosto 2025, n. 24054).
La dinamica dell’incidente e la constatazione amichevole
Il Tribunale di Roma (sent. n. 19068 del 29/12/2023) ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma in relazione ad una domanda risarcitoria respinta inerente alle conseguenze di un sinistro stradale accaduto in Roma, il 24/3/2016, quando il motociclo Yamaha T-Max del danneggiato, condotto da un terzo soggetto, veniva tamponato da un veicolo Fiat Doblò e, per effetto dell’urto, andava a collidere con una autovettura Honda Jazz che lo precedeva.
Il Tribunale, in veste di Giudice di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto che l’attore avrebbe dovuto consolidare la presunzione sull’andamento dei fatti contenuta nella constatazione amichevole (Modulo CAI) con altri mezzi di prova, non avendo la dichiarazione CAI valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente. Nel caso di specie, il Giudice d’appello ha ritenuto che quanto descritto nel modulo non fosse compatibile con le risultanze della CTU, né con il materiale fotografico raccolto e, conseguentemente, ha rigettato il gravame.
L’intervento della Cassazione
Il danneggiato lamenta in Cassazione che il Tribunale avrebbe reso argomentazioni illogiche e contraddittorie in ordine alla valenza del modulo CAI, giudicando il compendio fotografico sufficiente ad escludere la compatibilità dei danni e, al contempo, insufficiente per il CTU e per il Perito della assicurazione, i quali, sulla base delle medesime fotografie, ne avevano invece confermato la compatibilità, rendendo così la sentenza nulla per motivazione apparente; lamenta anche omesso esame di fatto decisivo consistente nell’allegazione del modulo CAI sin dalla lettera di messa in mora e nell’atto di citazione di primo grado, circostanza che avrebbe dovuto neutralizzare la valorizzazione dell’iniziale erronea descrizione della dinamica, poi rettificata in corso di causa.
La censura inerente alla valenza probatoria del modulo CAI è corretta. Il Tribunale ha errato nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 143, comma 2, CdA, e dei principi in materia di efficacia probatoria del modulo CAI. Il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria.
Il valore probatorio della constatazione amichevole (Modulo CAI)
Il Giudice di merito ha, invece, del tutto svalutato il valore probatorio di tale documento, operando un’inversione dell’onere della prova, cioè anziché porre a carico della assicurazione, che contestava le risultanze del modulo, l’onere di fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione legale, il Tribunale ha erroneamente richiesto all’attore di fornire ulteriori elementi di conferma a sostegno di quanto già attestato nel modulo stesso.
A fronte di una costatazione amichevole (modulo CAI) compilata e sottoscritta dai due o più soggetti coinvolti in un sinistro stradale, il Giudice del merito non può limitarsi a negare semplicemente che tale modulo abbia una rilevanza probatoria, ma deve procedere ad una valutazione comparativa tra le risultanze del modulo e gli altri elementi di prova acquisiti, potendo disattenderlo solo in presenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze del sinistro, ovvero a fronte di elementi probatori di segno contrario che ne inficino la credibilità.
Sul punto vi è orientamento del tutto consolidato, cui la S.C. dà continuità, secondo cui la dichiarazione contenuta nel modulo CAI non ha valore di piena prova, ma di presunzione legale iuris tantum, superabile con prova contraria da parte dell’assicuratore.
L’accoglimento della censura inerente alla valenza del modulo CAI, che attiene al nucleo centrale della ratio decidendi della sentenza impugnata, determina l’assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso, che non vengono esaminati, in quanto la causa dovrà essere nuovamente esaminata dal Giudice del rinvio alla luce del principio di diritto sopra ribadito.
Avv. Emanuela Foligno






