Incidente durante la lezione di sci, la scuola è responsabile?

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Incidente durante una lezione di sci, una principiante subisce una frattura dopo essere stata investita da un’altra sciatrice. La Corte chiarisce che spetta alla scuola dimostrare che l’incidente non è imputabile a negligenza, non basta valutare la condotta del maestro (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 3 settembre 2025, n. 24471).

I fatti

La vittima, sciatrice principiante, durante una lezione individuale di sci, mentre seguiva il maestro che la precedeva nella discesa lungo una pista blu, sarebbe stata investita da un’altra sciatrice (la domanda risarcitoria extracontrattuale nei cui confronti, originariamente promossa unitamente a quella contrattuale contro la Scuola Sci, era stata separata e riassunta presso altro ufficio giudiziario in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale dell’adito tribunale), la quale, provenendo da monte, non le avrebbe dato la prescritta precedenza, colpendola all’altezza dell’anca destra, e così causandone la caduta e la conseguente rottura del collo del femore mediale destro.

Corte di appello e Tribunale di Milano respingono la domanda proposta nei confronti della Scuola di Sci per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per un incidente durante la lezione di sci del 19 febbraio 2019.

I Giudici di appello hanno rilevato che, sulla base della stessa prospettazione della vittima, il maestro, al momento dell’incidente durante la lezione di sci, si era posizionato a valle dell’allieva, deducendone che aveva tenuto una condotta corretta, dal momento che costituirebbe “un dato di comune esperienza che il maestro di sci debba posizionarsi sempre a valle dell’allievo”, per adempiere adeguatamente sia la funzione didattico-dimostrativa – affinché “l’allievo possa osservarne la tecnica e apprenderla, imitando e seguendo i movimenti del maestro”, sia la funzione protettiva dell’allievo – controllando e scegliendo “la traiettoria migliore per l’allievo, verificando curva dopo curva ed a seconda delle capacità dell’allievo le qualità della neve e la presenza di altri sciatori”.

Dunque, la corretta condotta tenuta dal maestro escludeva la responsabilità della Scuola, in quanto, essendosi egli correttamente posizionato a valle, non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’impatto con la sciatrice che proveniva da monte.

Il ricorso in Cassazione

La decisione viene impugnata dalla vittima che deduce essere stata esaminata unicamente la condotta del maestro di sci in relazione alla sola posizione da questi tenuta durante la lezione impartita, anziché prendere in considerazione l’intero carico degli obblighi di vigilanza, di garanzia e di protezione gravanti ex contractu su di esso e sulla Scuola di Sci. L’accertamento della Corte di Milano avrebbe erroneamente tenuto conto che “il fatto lesivo, integrante di per sé inadempimento alla principale delle obbligazioni di una Scuola di Sci (garantire l’incolumità degli allievi durante le lezioni impartite, specialmente quando siano lezioni individuali per allievi principianti), era stato dovuto a una causa non imputabile al debitore, ai sensi dell’art. 1218 c.c.”.

Tale doglianza è fondata e viene accolta.

Dall’iscrizione di un allievo ad un corso di sci, individuale o collettivo, deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuola dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche per evitare che egli procuri danno a sé stesso. Pertanto, qualora l’allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente durante una lezione di sci, si applica il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., onde il danneggiato è tenuto ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno; è onere invece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non imputabile.

Il vincolo contrattuale della scuola

Nel caso concreto, la vittima aveva anche allegato l’inadempimento della scuola di sci e il secondo grado avrebbe dovuto accertare non se la scuola avesse esattamente adempiuto la sua obbligazione, ma se l’inadempimento lamentato fosse stato, oppure no, determinato dall’impossibilità di prestazione derivante da una causa alla scuola non imputabile.

In altri termini, a fronte dell’avvenuta dimostrazione del titolo del credito e del danno subito dall’allieva, nonché dell’emersione del fatto stesso della oggettiva inesatta esecuzione della prestazione scolastica, la prova liberatoria che la scuola di sci era tenuta a fornire per sottrarsi al giudizio di responsabilità contrattuale poteva concernere unicamente il carattere non imputabile della causa che ciò aveva generato, ai sensi dell’art. 1218 c.c.

La prova della causa non imputabile dell’inadempimento

L’errore in cui è incappata la Corte di appello risiede nell’essersi posta il problema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esatto adempimento (risolvendolo positivamente alla luce del rilievo di correttezza della condotta tenuta dal maestro di sci), anziché il diverso problema se essa avesse fornito la prova della causa non imputabile dell’inadempimento risultante già dalle lesioni subite dall’allieva (Cioè la scuola doveva provare che l’inadempimento contestatole non era prevedibile, né evitabile, con la diligenza dovuta nell’esecuzione della prestazione).

La Corte di Milano, in sostanza, alla luce delle prove fornite dalla scuola di sci, cui incombeva appunto l’onere probatorio liberatorio, avrebbe dovuto accertare non se la condotta del maestro di sci fosse stata quella tecnicamente più corretta in funzione del raggiungimento dello scopo didattico perseguito, bensì se, in base a tale condotta, l’impedimento che aveva reso oggettivamente impossibile l’esatta esecuzione della prestazione (investimento dell’allieva da parte della sciatrice proveniente da monte) fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci.

In conclusione, la sentenza viene cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano che dovrà rinnovare l’esame della domanda risarcitoria proposta.

Avv. Emanuela Foligno

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