Incidente mortale sulle piste da sci e concorso di colpa della vittima

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La Corte di Cassazione nel caso dell’incidente mortale sulle pista da sci ha spiegato che per determinare il concorso di colpa tra lo sciatore e il gestore dell’impianto, va considerata sia la condotta del danneggiato sia le regole di prudenza da rispettare sulle piste. La valutazione tiene conto della velocità, della traiettoria e dell’uso dei dispositivi di protezione, come il casco, e può ridurre o aumentare la quota di responsabilità di ciascuna parte coinvolta (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 settembre 2025, n. 24545).

La dinamica dell’incidente mortale sulle piste da sci

Lo sciatore era deceduto a seguito di un incidente sciistico, allorché, mentre sciava nel comprensorio del monte Plan de Corones sulla pista Olang 2 gestita da Funivie Valdaora, dopo aver perso il controllo degli sci, aveva sbattuto contro la rete di protezione che cingeva una baita adibita a cabina elettrica posta in mezzo alla pista e, senza che tale rete di protezione ne fermasse l’abbrivio, era impattato sulla struttura di tale cabina, riportando una frattura cranica con esiti mortali.

Il Tribunale di Bolzano (sentenza 20/2/2020), ha ritenuto che l’obbligo di custodia della pista, con i connessi doveri di protezione, messa in sicurezza e manutenzione, gravasse esclusivamente sul gestore, e, riconosciuto un preponderante concorso di colpa della vittima, le imputò l’evento dannoso per il 70%, attribuendolo invece per il 30% a Funivie condannandola al risarcimento del danno, proporzionalmente diminuito, in favore degli eredi della vittima.

Il Tribunale ha osservato che, se da un lato sussisteva la Responsabilità della società gestrice per il pericolo atipico costituito dall’ostacolo posto sul tracciato della pista, dall’altro lato il concorrente fatto colposo del danneggiato è consistito dalla circostanza che egli sciava ad una velocità superiore ai 45 km orari senza indossare il casco protettivo, nonché dall’ulteriore circostanza che, comunque, l’ostacolo era facilmente percepibile ed evitabile.

Incidente mortale sulle piste da sci e concorso di colpa della vittima

In seguito, la Corte d’appello di Trento, Sezione di Bolzano, ha modificato la graduazione delle colpe della società e del danneggiato, rilevando che il Tribunale, nell’affermare che l’ostacolo era facilmente percepibile ed evitabile, non aveva debitamente valorizzato la circostanza, riferita dall’unico testimone dell’incidente, che la vittima aveva perso il controllo degli sci prima dell’impatto, e l’ulteriore rilievo che egli, “seppure sciasse a una velocità sostenuta tracciando una traiettoria inusuale e non indossasse il casco protettivo” (l’uso del quale, peraltro, era consigliato da regole di comune prudenza ma non prescritto da specifici obblighi giuridici), non aveva esulato i limiti della pratica sportiva.
Così ragionando ha stimato nella misura del 50% il concorso colposo della vittima e ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, nonché (in favore della moglie della vittima) del danno patrimoniale per spese funerarie e consulenza e, infine, del lucro cessante per la perdita dell’apporto reddituale fornitole in vita dal marito deceduto.

Con specifico riguardo a tale voce di danno, i Giudici di appello hanno confermato la decisione del Tribunale che ne aveva effettuato la liquidazione considerando come base di calcolo (sulla quale poi operare la riduzione percentuale per il concorso di colpa) una somma – Euro 88.876,26 – corrispondente alla metà dell’accertato reddito annuo della vittima, moltiplicata per tre annualità, pari al numero di anni della sua presumibile residua vita lavorativa. Ha escluso invece un lucro cessante ulteriore, ritenendo non provata la reale situazione contributiva della vittima.

L’intervento della Corte di Cassazione

Gli eredi della vittima, dopo avere rammentato che il Tribunale aveva dedotto il concorrente fatto colposo dalla forte velocità tenuta, dal mancato uso del casco protettivo e dal carattere visibile ed evitabile dell’ostacolo contro cui aveva impattato, osservano che la Corte d’appello ha escluso tutte queste circostanze, negando tutti e tre i presupposti sulla base dei quali il primo Giudice aveva espresso il giudizio in ordine al concorso di colpa. In tal modo sarebbe incorsa in vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, in quanto la motivazione sarebbe, ad un tempo, apparente, contraddittoria e imperscrutabile, non spiegando – e comunque non rendendo comprensibili – le ragioni per le quali è stato reputato sussistente il concorso di colpa.

Tale ragionamento è inammissibile. Il Giudice di appello ha fornito una corretta e specifica illustrazione della sua decisione rimarcando che il Tribunale non aveva debitamente tenuto in conto la circostanza, riferita dall’unico testimone presente sul luogo dell’incidente, che la vittima aveva perso il controllo degli sci prima dell’impatto, e aggiunto che egli, “seppure sciasse a una velocità sostenuta tracciando una traiettoria inusuale e non indossasse il casco protettivo“, tuttavia non aveva tenuto una condotta esulante dai limiti della pratica sportiva.

Il concorso della vittima può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma pure di regole di ordinaria prudenza

Quanto al mancato uso del casco, il Giudice d’appello ha specificamente osservato che tale omissione, sebbene non concretasse una violazione di specifici obblighi giuridici, integrava tuttavia pur sempre quella delle regole di comune prudenza. Ergo, il ragionamento di secondo grado è privo di contraddittorietà laddove ha ritenuto comunque sussistente, pur riducendone la portata dal 70% al 50%, il concorso del fatto colposo del danneggiato.

È doveroso sottolineare, comunque, che la ritenuta sussistenza della colpa della vittima è stata giustificata con il rilievo che sciava ad una velocità sostenuta, tracciando una traiettoria inusuale, nonché con l’ulteriore rilievo che il mancato uso del casco denotava comunque una violazione delle regole di normale prudenza, pur non infrangendo un obbligo giuridico; rilievo, peraltro, quest’ultimo, del tutto conforme alla giurisprudenza per cui il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma pure di regole di ordinaria prudenza.

La riduzione da parte della Corte di appello della portata del fatto colposo nella misura del 50% è stata giustificata dal fatto che la vittima non era stata in condizione di evitare l’ostacolo, per aver perduto, prima dell’impatto, il controllo degli sci: circostanza che doveva essere valorizzata a suo favore, trattandosi di evento in sé non colposo, quand’anche dovuto ad imperizia, perché del tutto normale e rientrante nei limiti della pratica sportiva.

Avv. Emanuela Foligno

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