Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest è un reato istantaneo: la conferma della Cassazione

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La Corte di Cassazione ha chiarito ancora una volta che il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest integra un reato di natura istantanea. Il conducente, nel momento stesso in cui si oppone all’accertamento, perfeziona la fattispecie prevista dall’art. 186, comma 7, Codice della Strada, senza che sia necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Una conferma importante in tema di responsabilità penale legata alla guida in stato di ebbrezza (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 26 agosto 2025, n. 29693).

I fatti

Viene confermata in secondo grado la sentenza emessa in data 3 aprile 2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale l’imputato veniva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, CdS con la condanna alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata di anni 1.

La sera del 14 dicembre 2019, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Nocera Inferiore, intervenivano in occasione di un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta l’autovettura condotta dall’imputato, il quale era apparso in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol a causa della manifestazione dei seguenti sintomi: alito fortemente vinoso, occhi arrossati, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento nei movimenti.

I Carabinieri invitavano l’imputato a sottoporsi, nell’immediatezza dei fatti, alla misurazione del tasso alcolemico con il test dell’etilometro, ma questi si era rifiutato. Successivamente, dopo circa tre ore dall’arrivo degli operanti, soltanto in sede di redazione del verbale, mutando atteggiamento, aveva manifestato la propria disponibilità.

Il ricorso in Cassazione

L’imputato adisce la Corte di Cassazione lamentando l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore prima dell’avvio della procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia mediante richiesta di sottoporsi al relativo test, con conseguente nullità e inutilizzabilità del verbale di accertamento della violazione dell’articolo 186, comma 7, CdS e di tutti gli atti conseguenti.
Lamenta, anche, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si ribadisce il netto rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, sebbene nel verbale gli stessi militari avevano dato atto della dichiarazione espressa dall’imputato che escludeva di essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamenti del tasso alcolemico. Al riguardo, dopo aver premesso che il verbale redatto dai militari fa prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rilasciate alla presenza di pubblici ufficiali, ha evidenziato che le dichiarazioni rese da esso imputato non avrebbero potuto essere smentite dai verbalizzante che, sentiti in qualità di testimoni, avevano riferito al Giudice di primo grado che, all’atto del sinistro, il soggetto controllato si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

Orbene, la questione prospettata all’attenzione della Suprema Corte riguarda l’obbligo di avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

In caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

I Giudici di merito hanno rispettato il costante orientamento che, quanto all’avviso di cui all’art. 114 disp. att. Cpp, è nel senso che “l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini“.

In altri termini, nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto-reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, CdS. Del resto, il contenuto dell’art. 354 cpp, riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria “nel procedere al compimento degli atti”, fa chiaramente riferimento al compimento di un atto, nella specie di rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, al quale l’interessato ha acconsentito. Il rifiuto eventuale, e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, CdS attiene ad una fase anteriore.

Ciò significa che l’obbligo di dare avviso non ricorre quando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento dell’espressione della volontà di sottrarsi all’accertamento.

La doppia conforme

Comunque sia, ci si trova di fronte ad una c.d. “doppia conforme” di condanna, avendo entrambi i Giudici di merito affermato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato oggetto di contestazione, quindi le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, si fondono e si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Nella sentenza di primo grado si evidenziava che i militari avevano invitato l’imputato a sottoporsi, nell’immediatezza dei fatti, alla misurazione del tasso alcolemico con il test dell’etilometro, ma questi si era rifiutato. Successivamente, dopo circa tre ore dall’arrivo degli operanti, soltanto in sede di redazione del verbale, aveva mutato atteggiamento, manifestandola propria disponibilità. Proprio in ciò è stato (correttamente e logicamente) ravvisato il reato in contestazione.

La S.C. dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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