Investita dal motorino delle Poste, ma è colpa sua: nessun risarcimento

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Pedone non attraversa sulle strisce e viene investito

Nel 2014 una donna veniva investita dal motorino delle Poste, riportando lesioni significative. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano hanno ritenuto l’incidente imputabile esclusivamente alla pedone, che non aveva utilizzato le strisce pedonali. La Cassazione conferma: non è possibile rivalutare le prove, e la responsabilità resta della vittima (Cassazione civile, sez. III, 17/09/2024, n.25019).

La vicenda giudiziaria

Instaurato il giudizio civile, il Tribunale di Milano rigettava la domanda ritenendo la stessa vittima, investita dal motorino delle Poste unica responsabile dell’evento dannoso perché non si serviva del passaggio zebrato poco distante, peraltro, dall’urto.

La decisione viene confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza 19.5.2022 n. 1711 e la vittima impugna la decisione in Cassazione.

In sintesi, la vittima investita dal motorino delle Poste deduce che la sentenza sarebbe erronea perché avrebbe addossato l’intera responsabilità del sinistro al pedone, senza considerare la larghezza della strada, la velocità del motociclo e la conformazione dei luoghi. Non avrebbe correttamente individuato il punto d’urto; avrebbe dato rilievo a talune fonti di prova in realtà non decisive (il rapporto della polizia municipale), mentre ne avrebbe trascurate altre più rilevanti.

Il Consigliere delegato ha proposto la dichiarazione di inammissibilità osservando: “le doglianze attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di Cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al Giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi” .

Non è consentita una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal Giudice di merito

La S.C. respinge in toto. Lo stabilire se il conducente di un veicolo a motore ha provato, o meno, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è una questione di puro fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Affermare che un conducente non risponde dell’investimento d’un pedone, se questo gli sia imprevedibilmente comparso dinanzi, è corretto in punto di diritto, però lo stabilire se i fatti siano andati veramente così, non è questione che può essere sindacata in Cassazione.

In sostanza, la vittima investita dal motorino delle Poste chiede (o comunque sollecita) una rivalutazione delle prove in modo difforme rispetto a quanto ritenuto.

La S.C. ribadisce che non è consentita una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal Giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (al riguardo vengono menzionati numerosi precedenti: Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006).

Ad ogni modo, la censura della vittima non contiene argomenti idonei ad evidenziare come e perché la Corte di Milano avrebbe violato gli artt. 2054 e 1227 c.c.. La proposta di definizione anticipata aveva, dunque, individuato esattamente il senso e le manchevolezze delle censure.

Avv. Emanuela Foligno

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