Pedone non attraversa sulle strisce e viene investito riportando importanti traumi (Tribunale Busto Arsizio, n. 208/2021 del 9 febbraio 2021).
Pedone non attraversa sulle strisce e viene investito riportando importanti traumi e numerose fratture.
Il pedone viene investito e riporta politrauma a due costole e frattura della spalla con interessamento del tendine, con postumi permanenti accertati nella misura dell’11%.
“Non rileva che il pedone non attraversava sulle strisce, laddove a fronte del mancato arresto dello stop e del divieto di svolta, non risulta diminuita la colpa del veicolo”.
L’attore deduce:
– alle ore 21.00 circa, mentre stava attraversando la strada a piedi era stato investito dall’autovettura che proveniente da strada gravata da segnale di STOP, non aveva osservato il segnale di divieto di svolta a sinistra;
– per effetto dell’urto, era caduto a terra, subendo lesioni fisiche, ed era stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale, ove gli era stato diagnosticato un politrauma con fattura di due coste ed una lussazione della spalla destra con interessamento dei tendini;
– a seguito del sinistro, aveva patito notevoli sofferenze psicofisiche, in relazione alle quali, secondo la valutazione medico legale era residuato un danno biologico del 14% , sostenendo altresì spese mediche per EUR 1.708,40;
– nel sinistro si erano, poi, irrimediabilmente danneggiati i suoi occhiali da vista , con un ulteriore danno di EUR 991,00 .
Nella relazione di incidente, la dinamica del sinistro, anche sulla scorta del video di una telecamera della zona, è stata ricostruita nei seguenti termini: ” il conducente del veicolo, giunto all’intersezione stradale regolata da segnale stradale di dare precedenza (stop) e segnale di obbligo di svolta a destra, incurante dell’obbligo impostogli da quest’ultimo segnale, effettuava la manovra di svolta urtando con la parte anteriore sinistra del veicolo il pedone intento ad attraversare la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al suo senso di marcia “.
Confermato che il pedone non attraversa sulle strisce pedonali e che, una volta giunto quasi dall’altro lato della strada, era stato investito dall’autoveicolo.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi acquisiti circa le circostanze del sinistro e dei principi di diritto, il Tribunale ritiene ravvisabile una responsabilità esclusiva del conducente della Mazda.
La sola responsabilità del conducente è comprovata dal fatto che lo stesso fosse gravato dal segnale di stop, che impone di arrestarsi e di sincerarsi , prima di riprendere la marcia ed immettersi sulla strada che ha diritto di precedenza, che quest’ultima sia sgombra, e che abbia svoltato a sinistra allorquando non era consentito.
Il pedone, quando è stato investito, aveva quasi completato l’attraversamento di una strada a doppio senso larga nove metri, per cui è da escludersi che fosse spuntato all’improvviso.
Ne consegue, quindi, che il conducente dell’autoveicolo non ha correttamente verificato che la strada fosse libera quando è ripartito e se avesse adottato una condotta diligente ed adeguata allo stato dei luoghi, avrebbe potuto osservare i movimenti del pedone, avvedersi del suo attraversamento e porre in essere adeguate manovre per evitare l’impatto.
In conclusione, il Tribunale condanna i convenuti, in solido, al pagamento di euro 16.233,00, oltre alle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno





